TAR Latina, sez. II, sentenza 2023-12-14, n. 202300863
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 00863/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2022, proposto da
S I, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Roma, alla via Carlo Conti Rossini n. 26, presso lo studio dell’avv. A B che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
contro
Comune di Castrocielo, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Latina, alla via G. Battista Vico n. 45, presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Di Sotto, giusta procura in atti;
nei confronti
Mctc di Frosinone, Mctc di Roma, Cciaa di Frosinone e Latina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento del 27 aprile 2022 prot. 4529, con il quale il responsabile dello SUAP ha disposto l’archiviazione del procedimento di rilascio di autorizzazione di ncc con autovettura con conducente;
b) del provvedimento di annullamento e del preavviso di diniego prot. 2841 del 17 marzo 2022, relativo al rilascio del nulla osta all’immatricolazione di autovettura in servizio di ncc;
c) degli atti presupposti e conseguenti;
per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrocielo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – Con ricorso ritualmente notificato il sig. S I ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendo:
-di essere in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, necessaria per esercitare l’attività di ncc;
-che, nel 2015 aveva presentato al Comune di Castrocielo domanda per la partecipazione ad un concorso per titoli ed esami per il rilascio di un’autorizzazione di ncc con autovettura;
-che, a seguito dello svolgimento del concorso, era risultato assegnatario di un’autorizzazione di ncc, giusta determinazione dirigenziale n.134/610 del 2019 e determinazione di rettifica n.136/619 del 2019;
-che il ricorrente aveva presentato la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione di ncc e lo SUAP di Castrocielo in data 30 settembre 2020 aveva rilasciato il nulla osta all’immatricolazione dell’autovettura Renault Megane tg CW969PE per il servizio di ncc, con protocollo n. 7732;
-che, dopo il rilascio del nulla osta all’immatricolazione della vettura indicata, il ricorrente aveva avuto la necessità di sostituire la stessa con altra, sicché in data 21 ottobre 2021 aveva presentato allo SUAP la SCIA per la sostituzione dell’autovettura Renault Megane con l’autovettura Alfa Romeo tg BM663YK, da abbinare all’autorizzazione di ncc n. 4;
-che, in data 22 febbraio 2022 il ricorrente aveva comunicato sempre tramite SCIA allo SUAP il conferimento dalla Cooperativa Mobilità Trasporti Viaggiatori –M.T.V. alla Cooperativa Progetto Rinascita 2021 della rilascianda autorizzazione, contestualmente segnalando la sostituzione della Alfa Romeo con un’Audi A 8 tg CR825XW, per la quale era stata presentata SCIA per ottenere il nulla osta all’immatricolazione da abbinare all’autorizzazione ncc n. 4;
-che, con preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 del 17 marzo 2022 lo SUAP aveva comunicato al ricorrente che, allo stato, era stato rilasciato solo un nulla osta all’immatricolazione di diversa vettura (Renault Megane tg W969PE) e che non vi era alcun collegamento tra la vettura Alfa Romeo e l’autorizzazione n.4 in via di rilascio;
-che, tale comunicazione veniva riscontrata dal ricorrente con pec del 28 marzo 2022, con la quale veniva chiarito che la SCIA unica presentata in data 22 febbraio 2022 riguardava in