TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-11-26, n. 202000770

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-11-26, n. 202000770
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000770
Data del deposito : 26 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2020

N. 00770/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01072/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2019, proposto da Porto Petroli di Genova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, A M, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A in Torino, via Pietro Palmieri 40;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della nota A.R.T. 7/10/2019, avente ad oggetto "contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti anno 2019";

- della nota A.R.T. 7/11/2019, prot. n. 14338;

- della nota della medesima Autorità 2/12/2019, prot. n. 15601;

di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente:

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 19/12/2018, n. 141, concernente "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019";

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 17/1/2019, con il quale è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la suddetta delibera A.R.T. n. 141/2018;

- della determina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 26/2/2019, n. 21, recante "Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019";

- delle note e/o pareri (non conosciuti) eventualmente resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011;

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 30/5/2018, n. 57, concernente "Conclusione procedimento avviato con delibera n. 40/2017. Approvazione di “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione” e relativi allegati;

nonché per l'accertamento

del diritto della Società ricorrente ad essere esclusa dal versamento del contributo richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la società Porto Petroli Genova - che nell’atto introduttivo del giudizio si qualifica come operatore del settore energetico che gestisce infrastrutture strategiche in tale ambito - ha impugnato: le note del 7.10.2019, del 7.11.2019 e del 2.12.2019 con cui ART ha richiesto il pagamento del contributo per l’anno 2019 nonché, tra gli altri e quale atto presupposto, la delibera ART n. 141 del 19 dicembre 2018 recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019 ”, successivamente approvata, per l’esecutività, con d.P.C.M. 17 gennaio 2019.

Il ricorso articola le proprie doglianze in sei distinti motivi:

- “Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 481/1995. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione della delibera A.R.T. 19/12/2018, n. 141 ”. In particolare la ricorrente sostiene che le proprie attività non apparterrebbero al settore dei trasposti ma a quello della sicurezza energetica e, pertanto, il proprio ambito di azione non corrisponderebbe a quello oggetto della regolazione ART.

- “ Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione della delibera A.R.T. 19/12/2018, n. 141. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ”. La ricorrente contesta la ricostruzione compiuta da ART nella misura in cui la annovera tra le imprese terminaliste che svolgono attività portuali di cui all’art. 16 della L. n. 84/94 per il fatto di essere concessionaria di una piattaforma portuale. La stessa, infatti, si annovera tra i depositi e stabilimenti costieri di cui all’art. 52 cod. nav. i quali, ad opera dell’art. 57, d.l. n. 5/2012 (convertito in legge n. 35/2012 – " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ") sono stati individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici nel settore energetico;

- “ Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione art. 56 del T.F.U.E.. Violazione art. 97 Cost. Violazione della delibera A.R.T. 19/12/2018, n. 141. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ”. La ricorrente sostiene che la propria attività, appartenendo al settore energetico, è regolata dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A) e non dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.). La coesistenza di competenze tra due diverse authorities determinerebbe una indebita sovrapposizione dei poteri regolatori delle due Autorità e una illegittima limitazione della libertà di circolazione dei servizi.

- “ Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione della delibera A.R.T. 19/12/2018, n. 141. Violazione della sentenza 7/4/2017, n. 69 della Corte Costituzionale. Violazione del giudicato. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ”. La ricorrente sostiene che ART non ha neanche “concretamente” esercitato le proprie competenze regolatorie per quanto riguarda le concessioni verso i depositi e gli stabilimenti costieri di cui all’art. 52 cod. nav., avendo al massimo disciplinato l’attività dei titolari degli oleodotti attraverso i quali il prodotto viene “trasportato” i quali, pur insistendo sulla infrastruttura concessa alla Società, non sono gestiti dalla medesima.

- “Violazione degli artt. 56, 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi generali in tema di energia ”. La ricorrente lamenta che la propria attività si svolge in un contesto di mercato europeo e l’assoggettamento al contributo ART determinerebbe uno squilibrio concorrenziale onerando le imprese italiane (come Porto Petroli) di un onere non proporzionato e ingiustificato.

- “Violazione degli artt. 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità ed indipendenza che devono essere riconosciuti alle Autorità indipendenti. Violazione del principio di sostanziale autofinanziamento delle Autorità indipendenti”. La ricorrente lamenta che l’aliquota (stabilità nello 0.6 per mille del fatturato) risulta arbitraria e rischia di comportare l'incasso di un surplus di risorse per finanziare altre voci di spesa, ulteriori ed ultronee rispetto a quelle normativamente ammesse e strettamente necessarie per il funzionamento di A.R.T

Per resistere all’impugnazione si è costituita, in data 10.01.2020, l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato, in data 05.10.2020, una memoria conclusiva.

2. All’udienza pubblica del 21.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato.

4. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, la ricorrente sostiene di aver diritto ad essere esclusa dal versamento del contributo di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 per l'anno 2019 in quanto la stessa opera in un settore differente da quello regolato da A.R.T.

Porto Petroli sostiene di non svolgere attività di trasporto in quanto non interviene nella fase di movimentazione dei prodotti chimici, petroliferi e petrolchimici in transito nell'area portuale in concessione, rimanendo le relative operazioni a carico dei soggetti privati (armatori, trasportatori, ecc.).

La Società ricorrente, inoltre, precisa di non effettuare neppure attività di imbarco/sbarco dei prodotti. Ciò in

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