TAR Pescara, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100331
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Testo completo
N. 00331/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale =474= del =2010=, proposto da V D R, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto in Pescara, via Orazio,123;
contro
MINISTERO dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato de L'Aquila;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO N.24029 DEL 13 AGOSTO 2010 CON CUI IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE AREA III HA RESPINTO L'ISTANZA DI RIASSUNZIONE IN SERVIZIO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AVANZATA DAL RICORRENTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;le memorie difensive e gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l'avv. L. Di Tillio, su delega dell'avv. Foglietti Fabrizio, per il ricorrente, e l'avv. distrettuale dello Stato D. Pardi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna l’atto con cui l’Amministrazione ha respinto nuovamente l’istanza di riassunzione dell’istante (5.3.2004), dopo l’annullamento giurisdizionale della precedente (10.6.2005);le argomentazioni dedotte dall’Amministrazione sono ritenute pretestuose in relazione al deficit visivo che aveva comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, che risulterebbe essere suscettibile di correzione.
Le relazioni dell’Amministrazione risultano depositate tardivamente e non vengono illustrate.
DIRITTO
La richiesta di parte ricorrente trova fondamento nel D.M. 3.11.2003 (possibilità correttiva con occhiali speciali) e disciplinata dal D. lgs. n. 217/2005 (art. 135);l’interesse attuale dell’istante, che nel 2005 aveva 52 anni e non è ancora pensionabile, è dichiarato nell’annullamento dell’atto ai fini del risarcimento.
La pregressa sentenza (n. 252/2009), nell’annullare il diniego di riammissione del 2005, non ha mancato di precisare che la riammissione in servizio non costituisca un diritto, bensì, anche se in possesso di tutti requisiti astrattamente richiesti, resta un interesse legittimo, subordinato alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione che può opporre esigenze organizzative ed apprezzamenti su tutti gli aspetti della personalità o del servizio reso;in sintesi l’annullamento non ha creato una situazione vincolante per il Ministero, che, infatti, ha riprovveduto sempre in senso negativo.
Il nuovo decreto, invero, prende in considerazione il preteso superamento del deficit visivo, quale argomentazione per ottenere la riammissione in servizio, non ritenendolo sufficiente per la contestuale presenza di altre patologie evidenziate dal CMO di Bologna;se è esatto che il provvedimento di dispensa ha puntualizzato quella che riteneva rappresentare la infermità più rilevante, ciò non esclude che, in presenza di una domanda di riammissione, l’Amministrazione non possa riconsiderare l’intera situazione personale dell’istante, con particolare riferimento alla visita neuropsichiatria ed al consultorio psicologico, evidenziati nello stesso verbale, nonché al rifiuto interposto dal dipendente a transitare nel settore tecnico amministrativo informatico.
Tali aspetti vengono del tutto trascurati dal gravame, sul presupposto che fosse sufficiente la correzione del visus per riprendere il posto originario.
Il ricorso si dilunga nel criticare la necessità di un congruo periodo per l’addestramento ed aggiornamento professionale, per gli accurati accertamenti sanitari, che avrebbero ancor più inciso sull’esigua durata del servizio attivo ancora possibile, dovendo comunque essere collocato in pensione dal 1.5.2013;è vero che la sua domanda è del 2005, ma la nuova decisione è del 2010 e comprensibilmente ci si è posto anche tale problematica, in sintonia col precedente giudicato.
Sul piano organizzativo sono prospettati concorsi interni, ritenuti preferibili alla riammissione, che, anche se non realizzati, rappresentano sempre una considerazione valida ai fini di tenere vacante il posto di capo reparto.
Altro motivo, non adeguatamente considerato, è che l’art. 135 D. Lgs. n. 217/2005, oltre a riconoscere un’ampia discrezionalità di opportunità della riammissione in servizio, postula sempre l’autorizzazione della Funzione pubblica per la stessa, trattandosi di una ripresa in assunzione di personale pensionato, che s’intende utilizzare per poter effettuare l’assunzione di un vincitore e/o idoneo di concorso, la quale non deve essere necessariamente immediata.
Il ricorso è respinto e le spese seguono la soccombenza.