TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2015-12-18, n. 201505781

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2015-12-18, n. 201505781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505781
Data del deposito : 18 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11540/2015 REG.RIC.

N. 05781/2015 REG.PROV.CAU.

N. 11540/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11540 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


F I, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;


contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Consiglio Giudiziario presso La Corte d'Appello di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando pubblicato in data 30/6/2015 inerente la procedura indetta dal CSM - nella parte in cui ha deliberato che l'ufficio semidirettivo di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, attualmente ricoperto dal ricorrente, sarebbe stato vacante a partire dal 27/7/2015 ed ha conseguentemente previsto il termine del 30/9/2015 per la presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso per la copertura di tale incarico;nonchè dei seguenti motivi aggiunti depositati in data 30.11.2015:della nota del CSM del 21.10.15, recante la graduatoria per anzianità dei candidati per il conferimento dell'incarico semidirettivo di "Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma settore penale vacante del 27.7.2015 - Magistrato uscente Ionta Franco - posto di II valutazione di professioanlità (8 anni dalla nomina)"


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia e di Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, in disparte dalla eccezione pregiudiziale proposta, la domanda cautelare, ad una sommaria delibazione, non appare sorretta da fumus boni iuris anche alla luce della disciplina normativa della dirigenza giudiziaria in materia di computo dei periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo.

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