TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-07-19, n. 202210216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-07-19, n. 202210216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210216
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 10216/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06710/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6710 del 2022, proposto da
S M, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Ministero dell’Interno;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Commissione Interministeriale Ripam;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Formez Pa, non costituita in giudizio;

nei confronti

Iole Genua, Valeria Licitra, Margherita Liguori, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensiva,

della graduatoria definitiva di merito relativa al “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1514 unità di personale non dirigenziale, elevati a 1541, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021) ”, codice di concorso Ispettore del lavoro Codice CU-ISPL, pubblicata sul sito http://riqualificazione.formez.it in data 25.3.2022,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 il dott. G G;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;


1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.

2. Con ricorso ritualmente proposto la parte ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 25.3.2022, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
dell’art. 9, comma 4, lett. f), del bando di concorso, laddove non prevede l’assegnazione di 2 punti ulteriori per i candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva in forza del possesso di una laurea magistrale;
del verbale della seduta della Commissione RIPAM del 21.3.2022;
degli atti relativi alla valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente e del verbale della relativa seduta.

Il ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1514 unità di personale non dirigenziale, elevate a 1541 con successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.7.2021, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021)”, codice di concorso Ispettore del lavoro Codice CU-ISPL, ottenendo un punteggio complessivo pari a 26,875 punti, collocandosi alla posizione n. 1042 in graduatoria.

Il ricorrente ha dedotto di aver diritto all’assegnazione di ulteriori 2 punti, e ciò in applicazione dell’art. 9 del bando, rubricato “ valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito ”, in cui si prevede, tra l’altro, l’assegnazione di ulteriori “ 2 punti per ogni Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di studio utili per l’ammissione al concorso ad eccezione della Laurea Specialistica (LS)/ Magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della Laurea Triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ” (lettera f);

A fondamento del ricorso ha dedotto il seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 3 e 9) – Violazione dell’art. 97 della costituzione - Violazione dell’art. 1 del d.P.R. 487/1994 – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità – Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della par condicio concorsorum - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell’art. 51 cost - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 cost - Violazione del principio del buon andamento amministrativo ”.

Ha in particolare lamentato come il mancato riconoscimento degli ulteriori due punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento rappresenterebbe “ una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio concorsorum, oltre che una evidente manifestazione del vizio dell’eccesso di potere nelle forme dell’irragionevolezza, dell’illogicità e della contraddittorietà dell’azione amministrativa ”.

3. Resistono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, la Formez PA, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Commissione Interministeriale RIPAM e l’Ispettorato nazionale del Lavoro, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.

4. All’udienza del 13 luglio 2022 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della previsione di cui all’art. dell’art. 9, comma 4) lettere f) del bando sul presupposto che tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialità nell’accesso al pubblico impiego desumibile dagli art. 97, comma 2, e 3 Cost. con conseguente “ violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio concorsorum, oltre che una evidente manifestazione del vizio dell’eccesso di potere nelle forme dell’irragionevolezza, dell’illogicità e della contraddittorietà dell’azione amministrativa ”.

Il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione.

Osserva il Collegio che la previsione contestata, ancorché di tenore letterale non perspicuo, avrebbe potuto legittimare la valutazione soltanto di un titolo diverso da quello fatto valere dai concorrenti per essere ammessi al concorso.

Di conseguenza, la formulazione di cui alla predetta lettera f (“ 2 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di studio utili per l’ammissione al concorso ad eccezione della laurea specialistica (LS)/magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ”) non avrebbe potuto affatto consentire l’assegnazione del punteggio aggiuntivo alla laurea specialistica relativa al medesimo corso di studi (triennale) che avesse sostanziato il presupposto per la partecipazione al concorso.

Ulteriormente, la gravata previsione del bando non appare in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità.

Si rileva, in proposito, come il precedente riportato dalla parte ricorrente (Tar Lazio, sez. IV, ordinanza 24 febbraio 2022, n. 1173) non appare confacente al caso di specie, facendo lo stesso riferimento ad un bando che attribuiva un punteggio differenziato a seconda che il candidato fosse in possesso della laurea magistrale o della laurea triennale e della laurea specialistica (entrambe della durata di cinque anni) attribuendo un punteggio differenziato per due situazioni sostanzialmente identiche, stante la pacifica equiparabilità dei due titoli di laurea.

Nel caso di specie, invece, il bando si è limitato a prevedere i predetti titoli – laurea triennale, specialistica e magistrale – come titoli di base per l’accesso al concorso, senza attribuire un punteggio ulteriore ai candidati in possesso della laurea specialistica costituente prosecuzione della laurea triennale e conferendo un maggiore punteggio ai soli candidati in possesso di titoli di studio non dichiarati come requisito utile ai fini della partecipazione al concorso.

La suddetta scelta non appare pertanto discriminatoria non rinvenendosi – difformemente al precedente citato – alcuna disparità di trattamento tra candidati in possesso di laurea specialista e magistrale – stante la perfetta equiparazione dei due titoli ai fini della partecipazione alla procedura.

Inoltre, la scelta di equiparare i predetti titoli al diploma di laurea triennale, appare una scelta discrezionale non sindacabile in questa sede, finalizzata a consentire una più ampia partecipazione al predetto concorso, consentendovi l’accesso anche a giovani in possesso della sola laurea triennale.

Ciò premesso, il ricorso deve essere respinto non rinvenendosi nei gravati provvedimenti alcuno dei dedotti vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà.

6. Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

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