TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-12-20, n. 201402240
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Testo completo
N. 02240/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2014, proposto da:
ER SO, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Di Giovanni, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;
contro
Ministero della Giustizia;
per esecuzione del giudicato di cui al decreto della corte d'appello di Catanzaro n. 1409/2012 - legge pinto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente espone che la Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo il ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’equa riparazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, emetteva il conseguente decreto decisorio nell’ambito del procedimento n. 1409/2012 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 373,32, per compensi, oltre accessori di legge.
Precisa parte ricorrente che il detto decreto è stato munito di formula esecutiva ed in tale forma è stato notificato al Ministero della Giustizia; come attestato dalla certificazione della cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro, il detto decreto non è stato impugnato ed è, pertanto, passato in giudicato.
L’Amministrazione a tutt’oggi non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto in base al suddetto titolo.
Persistendo l’inadempimento del Ministero intimato, il ricorrente, agisce, pertanto, in questa sede e chiedono che sia ordinato allo stesso Ministero di adottare gli atti necessari per l’esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio di cui in premessa, nonché per la corresponsione delle spese