TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2014-10-24, n. 201400395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2014-10-24, n. 201400395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400395
Data del deposito : 24 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00566/2014 REG.RIC.

N. 00395/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00566/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 566 del 2014, proposto da:


Circolo Sportivo Ricreativo Acli Max, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;


contro

Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avv. L I, S Tosti, con domicilio eletto presso Avv. Patrizia Niccolaini in Ancona, via Goito 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ordinanza dirigenziale n.233 del 20.05.2014, Settore Edilizia ed Attività Produttive, -06- avente ad oggetto: Ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Circolo sportivo e ricreativo "Max".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascoli Piceno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, ai fini del riesame, dell’istanza cautelare, vista la risalenza delle difformità contestate al ricorrente e l’assenza, in atti, di sopralluoghi recenti nei locali.

Il provvedimento impugnato dovrà quindi essere oggetto di riesame attraverso adeguata motivazione e sopralluogo nell’immobile ove si svolge l’attività del ricorrente, in contraddittorio con quest’ultimo, anche tenendo conto di eventuali nuovi elementi successivi al ricorso.

Il riesame dovrà essere eseguito nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

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