TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-07-10, n. 201708081

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-07-10, n. 201708081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201708081
Data del deposito : 10 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2017

N. 08081/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03623/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Il Foglio Quotidiano soc. coop., rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Verdi, n.9;



contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



nei confronti di

Secolo d’Italia s.r.l., Area A.G. s.c.p.a;



per l'annullamento

- del decreto 11 dicembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nella parte in cui è stato omesso il riconoscimento dei contributi per il supporto cartaceo alla testata giornalistica, e degli atti presupposti (verbale n. 2/Contributi 2014 del 1° dicembre 2015 della Commissione tecnica consultiva per l'editoria, nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. DIE 0015137 P-4 del 9 novembre 2015 ( RICORSO );

- della graduatoria relativa al procedimento di ammissione ai contributi diretti alle imprese editoriali anno 2014, cristallizzatasi il 31 marzo 2016, e del verbale della Commissione tecnica consultiva per l'editoria 16 febbraio 2016 ( PRIMI MOTIVI AGGIUNTI );

- della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. DIE 0007904 P-4 dell’8 giugno 2016, che ha concluso il procedimento di riesame avviato con istanza 19 gennaio 2016, avente a oggetto il decreto di liquidazione del contributo per l’editoria anno 2014, e del verbale della Commissione tecnica consultiva per l'editoria 16 febbraio 2016 ( SECONDI MOTIVI AGGIUNTI ).


Visto il ricorso;

Visti gli atti di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 maggio 2017 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

I. Con l’odierno ricorso e i connessi motivi aggiunti Il Foglio Quotidiano soc. coop., editrice de “Il Foglio Quotidiano”, testata giornalistica di informazione quotidiana diffusa in formato digitale e in formato cartaceo, mediante l’azione impugnatoria spiegata avverso i provvedimenti di cui meglio in seguito, contesta il mancato riconoscimento in suo favore, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2014, delle provvidenze per l'editoria di cui all’art. 3, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 250, per la parte relativa al supporto cartaceo della testata.

II. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha rappresentato che Il Foglio Quotidiano è iscritto al Registro Operatori di Comunicazione, cd. “ROC”, come “testata digitale con supporto cartaceo”, ovvero che il formato cartaceo del quotidiano è prodotto come attività di “copia/incolla” della versione digitale, e che, per tale duplice diffusione, la società ha richiesto, anche per l’anno 2014, l’ammissione ai contributi che la citata l. 250/1990, art. 3, comma 2, prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani.

Ha proseguito la ricorrente esponendo che, contrariamente a quanto fatto per l’annualità 2013, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 11 dicembre 2015, ha disposto in suo favore, al predetto titolo, la concessione della sola somma di € 385.067,35 (corrispondente a circa il 70% del contributo richiesto).

In altre parole, il predetto decreto ha liquidato alla società, per l’anno 2014, esclusivamente i contributi per l’edizione digitale e non anche quelli per il supporto cartaceo, e ciò sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica consultiva per l’editoria, istituita ex art. 54 della l. 5 agosto 1981, n. 416, e alla luce della documentazione fornita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisita nel corso del procedimento.

In particolare, la predetta Commissione, ritenuta la necessità che l’impresa dovesse possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione a ciascuna delle due modalità di diffusione della testata (cartacea ed elettronica), ha rilevato, quale elemento ostativo alla concessione dei contributi per l’edizione cartacea, il mancato raggiungimento del requisito costituito dalla percentuale minima tra distribuito e venduto, fissata, per le testate nazionali, dall’art. 1, comma 2, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla l. 16 luglio 2012, n. 103, nell’ambito del riordino dell’intervento statale, nella misura del 25%.

La società formulava al riguardo istanza di autotutela, invocando:

- l’art. 3, comma 1, dello stesso d.l. n. 63/2012, che stabilisce che “ le imprese editrici ... che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale ”;

- l’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, attuativo del predetto d.l., secondo cui “ nei casi di pubblicazione di testata non esclusivamente in formato digitale i costi relativi all'edizione digitale ... concorrono con i costi relativi all'edizione cartacea ”;

- l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 63/2012, che stabilisce che “ al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2 ”, ovvero dalla predetta percentuale minima tra distribuito e venduto;

Sulla base di tali norme, l’istanza di autotutela concludeva che il requisito della percentuale minima del 25% fra copie vendute e distribuite non trovasse applicazione per le testate edite in formato digitale, quale il Foglio Quotidiano.

L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento.

Con il ricorso in esame la ricorrente ha indi gravato il citato decreto PCM 11 dicembre 2015, nella parte in cui ha omesso il riconoscimento in suo favore dei contributi per il supporto cartaceo, il verbale n. 2 del 1° dicembre 2015, nel quale la Commissione tecnica ha assunto il predetto parere ostativo, la nota n. DIE 0015137 P-4 del 9 novembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata al Tribunale Civile di Milano, Registro Stampa, contenente richieste istruttorie.

Queste le dedotte censure.

1) Violazione di legge – Violazione ed errata applicazione degli artt. 2, comma 2, lettera a), e 3, commi 2 e 3, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla l. 21 maggio 2012, n. 117 ( rectius , 16 luglio 2012, n. 103) – Violazione degli artt. 3, comma 2, e 41 Cost. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.

Nel riconoscere la possibilità di concorso tra i costi relativi alla produzione digitale e quella in formato cartaceo, nei limiti consentiti dalla legge, e nel ritenere purtuttavia fermo per la fattispecie il requisito costituito dalla percentuale minima tra distribuito e venduto, pari al 25%, di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 63/2012, l’Amministrazione non avrebbe considerato che lo stesso decreto-legge, al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese, ha introdotto una disciplina ad hoc per il riconoscimento dei contributi alle testate digitali.

Ciò con l’art. 3 del decreto, dedicato alla “editoria digitale”, che, previsto al comma 3 che “ fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale ”, stabilisce che “ nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi all’edizione in formato digitale, nei limiti dell’importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ”.

Tale articolo, nel suo complesso, ovvero anche tenuto conto di quanto specificamente disposto in ordine alle modalità di calcolo del predetto importo complessivo, e della deroga prevista dal comma 2, per l’editoria digitale (“ al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2 …”), non farebbe emergere alcun richiamo, per la stampa digitale con supporto cartaceo, ai parametri di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso d.l. n. 63/2012, ciò che, del resto, sarebbe contrastante con il previsto concorso di costi di produzione delle edizioni cartacee ed elettroniche: l’unico limite per la fattispecie sarebbe pertanto quello

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