TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-07-10, n. 201708081
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Pubblicato il 10/07/2017
N. 08081/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03623/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Il Foglio Quotidiano soc. coop., rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Verdi, n.9;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
Secolo d’Italia s.r.l., Area A.G. s.c.p.a;
per l'annullamento
- del decreto 11 dicembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nella parte in cui è stato omesso il riconoscimento dei contributi per il supporto cartaceo alla testata giornalistica, e degli atti presupposti (verbale n. 2/Contributi 2014 del 1° dicembre 2015 della Commissione tecnica consultiva per l'editoria, nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. DIE 0015137 P-4 del 9 novembre 2015 ( RICORSO );
- della graduatoria relativa al procedimento di ammissione ai contributi diretti alle imprese editoriali anno 2014, cristallizzatasi il 31 marzo 2016, e del verbale della Commissione tecnica consultiva per l'editoria 16 febbraio 2016 ( PRIMI MOTIVI AGGIUNTI );
- della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri n. DIE 0007904 P-4 dell’8 giugno 2016, che ha concluso il procedimento di riesame avviato con istanza 19 gennaio 2016, avente a oggetto il decreto di liquidazione del contributo per l’editoria anno 2014, e del verbale della Commissione tecnica consultiva per l'editoria 16 febbraio 2016 ( SECONDI MOTIVI AGGIUNTI ).
Visto il ricorso;
Visti gli atti di proposizione di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 16 maggio 2017 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
I. Con l’odierno ricorso e i connessi motivi aggiunti Il Foglio Quotidiano soc. coop., editrice de “Il Foglio Quotidiano”, testata giornalistica di informazione quotidiana diffusa in formato digitale e in formato cartaceo, mediante l’azione impugnatoria spiegata avverso i provvedimenti di cui meglio in seguito, contesta il mancato riconoscimento in suo favore, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2014, delle provvidenze per l'editoria di cui all’art. 3, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 250, per la parte relativa al supporto cartaceo della testata.
II. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha rappresentato che Il Foglio Quotidiano è iscritto al Registro Operatori di Comunicazione, cd. “ROC”, come “testata digitale con supporto cartaceo”, ovvero che il formato cartaceo del quotidiano è prodotto come attività di “copia/incolla” della versione digitale, e che, per tale duplice diffusione, la società ha richiesto, anche per l’anno 2014, l’ammissione ai contributi che la citata l. 250/1990, art. 3, comma 2, prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani.
Ha proseguito la ricorrente esponendo che, contrariamente a quanto fatto per l’annualità 2013, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 11 dicembre 2015, ha disposto in suo favore, al predetto titolo, la concessione della sola somma di € 385.067,35 (corrispondente a circa il 70% del contributo richiesto).
In altre parole, il predetto decreto ha liquidato alla società, per l’anno 2014, esclusivamente i contributi per l’edizione digitale e non anche quelli per il supporto cartaceo, e ciò sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica consultiva per l’editoria, istituita ex art. 54 della l. 5 agosto 1981, n. 416, e alla luce della documentazione fornita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisita nel corso del procedimento.
In particolare, la predetta Commissione, ritenuta la necessità che l’impresa dovesse possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione a ciascuna delle due modalità di diffusione della testata (cartacea ed elettronica), ha rilevato, quale elemento ostativo alla concessione dei contributi per l’edizione cartacea, il mancato raggiungimento del requisito costituito dalla percentuale minima tra distribuito e venduto, fissata, per le testate nazionali, dall’art. 1, comma 2, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla l. 16 luglio 2012, n. 103, nell’ambito del riordino dell’intervento statale, nella misura del 25%.
La società formulava al riguardo istanza di autotutela, invocando:
- l’art. 3, comma 1, dello stesso d.l. n. 63/2012, che stabilisce che “ le imprese editrici ... che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale ”;
- l’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, attuativo del predetto d.l., secondo cui “ nei casi di pubblicazione di testata non esclusivamente in formato digitale i costi relativi all'edizione digitale ... concorrono con i costi relativi all'edizione cartacea ”;
- l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 63/2012, che stabilisce che “ al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2 ”, ovvero dalla predetta percentuale minima tra distribuito e venduto;
Sulla base di tali norme, l’istanza di autotutela concludeva che il requisito della percentuale minima del 25% fra copie vendute e distribuite non trovasse applicazione per le testate edite in formato digitale, quale il Foglio Quotidiano.
L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento.
Con il ricorso in esame la ricorrente ha indi gravato il citato decreto PCM 11 dicembre 2015, nella parte in cui ha omesso il riconoscimento in suo favore dei contributi per il supporto cartaceo, il verbale n. 2 del 1° dicembre 2015, nel quale la Commissione tecnica ha assunto il predetto parere ostativo, la nota n. DIE 0015137 P-4 del 9 novembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata al Tribunale Civile di Milano, Registro Stampa, contenente richieste istruttorie.
Queste le dedotte censure.
1) Violazione di legge – Violazione ed errata applicazione degli artt. 2, comma 2, lettera a), e 3, commi 2 e 3, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla l. 21 maggio 2012, n. 117 ( rectius , 16 luglio 2012, n. 103) – Violazione degli artt. 3, comma 2, e 41 Cost. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti.
Nel riconoscere la possibilità di concorso tra i costi relativi alla produzione digitale e quella in formato cartaceo, nei limiti consentiti dalla legge, e nel ritenere purtuttavia fermo per la fattispecie il requisito costituito dalla percentuale minima tra distribuito e venduto, pari al 25%, di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 63/2012, l’Amministrazione non avrebbe considerato che lo stesso decreto-legge, al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese, ha introdotto una disciplina ad hoc per il riconoscimento dei contributi alle testate digitali.
Ciò con l’art. 3 del decreto, dedicato alla “editoria digitale”, che, previsto al comma 3 che “ fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale ”, stabilisce che “ nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi all’edizione in formato digitale, nei limiti dell’importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) ”.
Tale articolo, nel suo complesso, ovvero anche tenuto conto di quanto specificamente disposto in ordine alle modalità di calcolo del predetto importo complessivo, e della deroga prevista dal comma 2, per l’editoria digitale (“ al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2 …”), non farebbe emergere alcun richiamo, per la stampa digitale con supporto cartaceo, ai parametri di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso d.l. n. 63/2012, ciò che, del resto, sarebbe contrastante con il previsto concorso di costi di produzione delle edizioni cartacee ed elettroniche: l’unico limite per la fattispecie sarebbe pertanto quello dell’importo complessivo massimo erogabile.
Alla stessa conclusione si perverrebbe alla luce dell’interpretazione sistematica del d.l. n. 63/2012 e della disposizioni dei due relativi decreti attuativi (D.P.C.M. 8 e 11 marzo 2013), che, per la fattispecie, richiamano il rispetto del ridetto limite massimo e non impongono il rapporto del 25% per cui è causa.
L’Amministrazione, con l’avversata interpretazione, avrebbe errato nell’applicare la normativa di riferimento, con l’effetto di determinare un assetto di interessi diverso da quello imposto dal legislatore.
L’arbitrarietà dell’applicazione alla ricorrente del requisito costituito dalla percentuale di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 63/2012, e la conseguente lesione del principio di uguaglianza sostanziale e della libertà di iniziativa economica, emergerebbe anche dalle diverse conclusioni cui l’Amministrazione è pervenuta per il precedente anno 2013.
2) Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – Violazione dell'art. 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dell’articolo 97 Cost..
Il gravato provvedimento si profilerebbe viziato da difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà, non risultando possibile ricostruire l’ iter logico seguito dall’Amministrazione.
All'uopo, sarebbe sufficiente considerare che l’Amministrazione, da un lato, ha rilevato, ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso al contributo per l’edizione cartacea, e sulla base delle relative certificazioni, che il rapporto tra il venduto e il distribuito per l'anno 2014 era pari a circa il 15%, indi inferiore al ridetto requisito minimo del 25% di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. 63/2012, dall’altro, ha riconosciuto che “al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali, per le testate digitali si prescinde dal requisito di accesso della percentuale minima tra distribuito e venduto, in virtù di quanto specificamente disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2012”, venendo anche meno alla rigosa istruttoria richiesta dalle attività amministrative vincolate, quale quella di specie.
L’istruttoria del procedimento in esame sarebbe stata condotta in modo superficiale e approssimativo, sulla base di elementi contraddittori.
Il provvedimento impugnato risulterebbe conseguentemente viziato non solo dall’arbitraria estensione alla fattispecie della percentuale di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 63 del 2012, prevista solo per le edizioni cartacee, ma anche da contraddittorietà e illogicità nella valutazione e ponderazione delle risultanze istruttorie, effettuate in contrasto con i precetti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., di cui l’adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90, costituisce il riflesso.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, la ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso.
III. Costituitasi in resistenza, la difesa erariale ha articolatamente illustrato il quadro normativo della vicenda e l’ iter del procedimento di cui trattasi, e ha rappresentato l’intervenuta adozione da parte della Commissione tecnica consultiva del parere negativo relativo all’istanza di riesame presentata della società, menzionata in ricorso, di cui al verbale 16 febbraio 2016.
Ciò posto, la difesa erariale ha eccepito questioni pregiudiziali (inammissibilità per mancata notifica alle imprese