TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-12-10, n. 202000332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-12-10, n. 202000332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000332
Data del deposito : 10 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2020

N. 00332/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2020, proposto da
R S, in proprio (C.F. SSSRRT50D30L687F), nonché nella qualità di titolare dell’Impresa Agricola "S Roberto" (P.

IVA

00803690213), con sede in Varna, vicolo Rigger n. 5, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati F M e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bolzano, via della Mendola 24;

contro

Galleria di Base del Bennero BBT SE, con sede in Bolzano, Piazza Stazione n. 2, in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Brennero Tunnel Construction Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva

del grave inadempimento da parte di GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE agli accordi, convenzioni e protocolli stipulati con il ricorrente nell’ambito del procedimento di occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione di opera pubblica (realizzazione del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero per il tratto Aica fino al km 16+373, compresi i cantieri di Mules e Val di Riga), nonché

per la conseguente condanna

di GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore , al risarcimento dei danni subìti dal ricorrente, da accertare e quantificare in corso in causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Galleria di Base del Brennero BBT SE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come indicato in verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso di data 21 febbraio 2020 il ricorrente, affermando di essere proprietario tavolare delle pp.ff. 792, 3192, 807, 783/1, 787, 805, 806/2, 788, 830, 831, 832, 811 e 812 C.C. Varna, nonché di essere titolare dell’impresa agricola “ S Roberto ”, adiva questo T.R.G.A., esponendo di avere stipulato con la società pubblica resistente, Galleria di Base del Brennero BBT SE, tra il 2008 e il 2015 quattro accordi riguardanti l’occupazione temporanea di propri terreni siti in Val di Riga ai fini del deposito del materiale proveniente dallo scavo delle gallerie ovvero del c.d. smarino del tunnel di base.

In tali convenzioni era stato anche precisato che prima dell’inizio dei lavori, il terreno vegetale presente sulle dette particelle avrebbe dovuto essere rimosso, temporaneamente depositato in loco, opportunamente rinverdito per poi essere riposizionato, a lavorazioni ultimate, “ nello stato originario ”.

1.1 Riferisce il ricorrente che dall’estate 2017 il terreno vegetale di cui sopra sarebbe stato movimentato e stoccato in contrasto a quanto pattuito, in quanto scaricato direttamente sopra a cumuli di materiale smarino con conseguente pericolo di inquinamento e modifica irreversibile, sia della composizione del terreno vegetale che del suo potenziale produttivo.

1.2 Al fine di una futura azione risarcitoria il ricorrente aveva pertanto presentato a questo T.R.G.A. istanza, ai sensi dell’art. 696 c.p.c., per un accertamento tecnico preventivo.

Successivamente all’impugnazione dell’ordinanza che aveva respinto tale domanda, la chiesta istruzione preventiva è stata infine disposta con ordinanza n. 5521/2018 dal Consiglio di Stato.

In esecuzione dell’incarico conferito il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Consiglio di Stato avrebbe nelle relazioni di data 10.02.2019 e di data 20.04.2019, infine, accertato che sarebbero stati movimentati complessivamente 111.586 m³ di terreno vegetale.

1.3 Il perito incaricato dal ricorrente ha successivamente nella perizia del 4.2.2020 rilevato che “ nelle operazioni di prelievo per il recupero della terra vegetale non sarà ... possibile … separare nettamente la terra vegetale dal sottostante materiale smarino” e che a “ causa dell’inevitabile mescolamento durante il prelievo, l’ultimo strato della terra vegetale a contatto con il materiale smarino depositato andrà irrimediabilmente perso .” (doc. 14 ricorrente).

1.4 Sostiene, quindi, il ricorrente che non sarebbe più possibile recuperare una percentuale pari a ca. il 7% del terreno vegetale movimentato e, quindi, un quantitativo pari a 7.500 m³.

Afferma il ricorrente che, secondo le pattuizioni intercorse con la società BBT SE il terreno vegetale in questione, costituirebbe un bene infungibile di proprietà del ricorrente, che avrebbe dovuto essere opportunamente custodito dalla società resistente per essere restituito e riposizionato alla fine dei lavori, nello “ stato originario ”.

In forza della contaminazione con lo smarino, asseritamente accertata dal proprio consulente di parte, la società resistente non potrebbe più esattamente adempiere all’obbligazione di custodia, conservazione e riposizionamento del terreno vegetale assunta, in quanto sarebbe divenuto impossibile restituire lo stesso terreno con l’identico potenziale produttivo e privo di principi inquinanti.

Questo grave inadempimento all’obbligo di custodia avrebbe causato un danno patrimoniale, risarcibile ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., quantificato dal ricorrente in Euro 191.250,00 per la perdita del bene, importo al quale andrebbero aggiunti gli oneri accessori per il reperimento del bene, quali trasporto, carico, scarico ecc., e quindi il danno complessivo ammonterebbe a Euro 225.000,00, salva miglior quantificazione in corso di causa.

1.5 Un tanto esposto il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come segue: “ Che l’Ecc.mo TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, in sede di giurisdizione esclusiva ed in accoglimento del presente ricorso, Voglia accertare e dichiarare il grave inadempimento della resistente società Galleria di Base del Brennero BBT SE agli accordi dd. 2.4.2008, 4.3.2015, 20.7.2015 e 15.12.2015 stipulati tra quest’ultima ed il ricorrente per le ragioni tutte esposte nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che da tale grave inadempimento è derivato un danno al ricorrente in proprio e quale titolare dell’impresa agricola “S Roberto” per la perdita di 7.500 mc di terreno vegetale di sua proprietà - o della diversa quantità maggiore o minore accertanda - che si quantifica ad oggi in Euro 225.000,00 - o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - e condannare la società Galleria di Base del Brennero BBT SE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in suo favore del relativo danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, con spese di lite integralmente rifuse e contributo unificato rimborsato”.

In via istruttoria il ricorrente offriva prova per testi in relazione alla movimentazione del terreno nel corso dell’anno 2019 e chiedeva l’assunzione di una consulenza tecnica d’ufficio al fine della quantificazione del terreno vegetale irrimediabilmente andato perso e non più utilizzabile e del danno subito in forza di tale perdita.

2. La società BBT SE si costituiva con comparsa formale in data 22.04.2020 chiedendo il rigetto per infondatezza delle istanze e domande avversarie.

3. Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie, sia difensive che di replica.

3.1 In specie la difesa dell’amministrazione, dopo aver ripercorso l’iter autorizzativo del sito Hinterrigger, ossia dell’area oggetto di controversia, quale deposito per il materiale di scavo della galleria, richiamato il contratto d’appalto concluso con il consorzio delle imprese affidatarie dei lavori e le proposte migliorative apportate al progetto esecutivo in sede di gara, esposto l’oggetto delle diverse convenzioni concluse con l’odierno ricorrente, accennato alla logistica di cantiere e agli accorgimenti posti in essere nell’allocazione del terreno vegetale, accennato alle vicende processuali relative all’accertamento tecnico preventivo, eccepiva l’inammissibilità nonché infondatezza del presente ricorso.

3.2 L’amministrazione resistente contesta, infatti, recisamente la tesi del ricorrente sul contenuto degli accordi intercorsi ed in specie sull’oggetto delle obbligazioni assunte. Nega la società resistente di essersi obbligata a conservare in un’area determinata del cantiere, ossia presso l’area denominata “K”, il terreno vegetale derivante dallo scotico superficiale delle aree destinate al deposito dello smarino, e soprattutto di essersi obbligata a riposizionare lo stesso identico terreno asportato.

Secondo la società resistente oggetto dell’obbligo restitutorio sarebbe un terreno con identico potenziale produttivo e privo di qualsiasi principio inquinante, con la conseguenza che nell’accordo tra le parti il terreno vegetale era stato considerato quale bene fungibile e non invece, come sostenuto dal ricorrente, come bene infungibile.

Ne consegue che un’eventuale inadempimento alle obbligazioni assunte non avrebbe potuto che essere accertato alla scadenza dell’obbligazione al riposizionamento del terreno vegetale ossia alla scadenza dell’occupazione temporanea e cioè non prima del 2025.

3.3 La società resistente contesta anche la quantificazione del danno operata dal ricorrente, nonché le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio depositata a seguito dell’accertamento tecnico preventivo.

Queste ultime, infatti, a dire della resistente non sarebbero fondate su dati precisi e concordanti, quanto piuttosto su affermazioni non dimostrate e su termini tecnici non appropriati, tanto da rendere i ragionamenti espressi dal consulente opinabili e matematicamente non ripetibili e, quindi, i dati numerici forniti del tutto inutilizzabili.

3.4 A queste deduzioni replica il ricorrente, riportandosi per quanto concerne la contaminazione del terreno vegetale e la conseguente impossibilità di riposizionamento dello stesso, alla perizia del proprio consulente di parte, nonché eccependo la tardività e, quindi, l’inammissibilità delle contestazioni all’operato del CTU eseguito nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo.

In via istruttoria parte ricorrente insiste nelle proprie istanze di assunzione della prova per testi e di espletamento di CTU, nonché di assunzione del fascicolo dell’ATP.

4. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2020 il ricorso dopo esauriente discussione orale è stata introitato per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va dato atto che nella presente fattispecie si fa questione della corretta esecuzione di accordi intercorsi tra le parti riguardo alle modalità di occupazione di un terreno in relazione alla realizzazione di un’opera pubblica.

Ne consegue che la fattispecie è da ricondurre all’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2) cod. proc. amm, secondo cui “ sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo …. le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi, di provvedimento amministrativo … ”.

2. Prima dell’esame sull’ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie delle parti, giova rammentare che, secondo la prospettazione del ricorrente, egli nel presente giudizio agisce per un risarcimento danni per equivalente per l’asserito perimento parziale di un bene, affidato alla custodia della società resistente.

Trattandosi, quindi, di un giudizio nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in cui si fa questione di soli diritti soggettivi e che si incentra su di un dedotto inadempimento di una convenzione in essere tra le parti e, dunque, di un giudizio involgente situazioni soggettive paritetiche, deve essere affermato che l’onere della prova a carico del ricorrente opera con pienezza e non è temperato in questo caso dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento ( ex multis

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