TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400159
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00159/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salgito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G O, M V, P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G O in Venezia, Santa Croce, 205- F.Ta Tolentini;



contro

Comune di Arzignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del silenzio-rigetto formatosi, ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, il 9 gennaio 2021, a seguito della richiesta cod. ID n. 00204270243.10112020.1056, PC096, avente ad oggetto: “Sanatoria ordinaria di un immobile a destinazione residenziale ai sensi degli artt. 34 bis e 36 del D.P.R. 380/2001 e SS.MM.II”, presentata al SUAP del Comune di Arzignano il 10 novembre 2020 dalla Società Salgito Srl;

nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salgito S.r.l. il 25/6/2021:

- del provvedimento del Comune di Arzignano datato 3 giugno 2021 ed avente ad oggetto "p.e. n. 20p096 - comunicazione diniego dell'istanza edilizia di permesso di costruire n. 20p096. esecuzione opere edilizie in assenza di titolo edilizio abilitativo e in contrasto con la previsione del piano degli interventi vigente".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato dapprima il silenzio-rigetto formatosi ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e poi il diniego espresso di sanatoria oppostole dal Comune di Arzignano in relazione a un’istanza volta a sanare opere edilizie realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 19/2023 e consistenti nell’innalzamento di 40 cm di un sottotetto posto in centro storico, accanto al municipio. Innalzamento del sottotetto che l’Ente Civico, svolti i rilievi topografici con l’ausilio di un soggetto terzo (Studio Effe Project), con provvedimento plurimotivato, ha ritenuto insuscettibile di sanatoria, per aver comportato una modifica della sagoma, dell’altezza e del volume dell’edificio, in contrasto con le vigenti norme del P.A.T e del P.I. (e segnatamente con gli artt. 13 e 45 delle N.T.A. del P.A.T., l’art. 63 delle N.T.O. del P.I. e la scheda che tutela l’immobile con grado di protezione “E” e con categoria di intervento pari alla “ristrutturazione edilizia”, la quale non ammette alcuna modifica planivolumetrica).

La ricorrente ha contestato la legittimità del diniego di sanatoria, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Arzignano ha replicato analiticamente alle avverse censure, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità e/o infondatezza dei gravami.

Il ricorso principale, proposto contro il silenzio-rigetto formatosi ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 sull’istanza di accertamento di conformità, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse poiché detto silenzio è stato poi superato dal diniego espresso sopravvenuto, che ha rinnovato e approfondito la lesione degli interessi della ricorrente.

Il decorso del termine di 60 giorni per la decisione sulla domanda di accertamento di conformità, pur dando vita a un'ipotesi di silenzio significativo, non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza di sanatoria. La giurisprudenza ha, invero, chiarito che il Comune può esercitare il potere sollecitato con l’istanza di accertamento di conformità, anche ove sia già decorso il termine finale per la conclusione del procedimento, senza che possa

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