TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-09-03, n. 200901415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-09-03, n. 200901415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200901415
Data del deposito : 3 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00193/2007 REG.RIC.

N. 01415/2009 REG.SEN.

N. 00193/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 193 del 2007, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dagli avv.ti R G e M G, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Firenze, via di Ripoli n. 1;

contro

il Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F Z, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza dirigenziale RG n. 759/2006 emessa dal Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Sesto Fiorentino in data 3 novembre 2006 e notificata all’odierno ricorrente in data 13 novembre 2006 con la quale si dichiara: “la decadenza dell’assegnazione in locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica posto in Sesto Fiorentino, Via Signorini 4, scala A, interno 4, piano secondo, superficie mq. 61,97, con annesso box auto n. 4 nei confronti del nucleo familiare del sig. M Roberto” e contestualmente si ordina: “al nucleo familiare composto dal sig. M Roberto nato a Firenze il 13.01.1941 e del figlio minore Riccardo nato a Firenze il 17.10.1977, di rilasciare immediatamente e comunque entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente il rilascio dell’alloggio ERP posto in Sesto Fiorentino, Via Signorini 4, scala A, interno 4, piano secondo, superficie mq. 61,97, con annesso box auto n. 4, libero e vuoto da persone e cose, con l’avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge nei confronti di chiunque occupi l’alloggio senza dar luogo a graduazioni o proroghe”;

- di tutti gli atti precedenti, successivi e/o comunque connesso al provvedimento di cui sopra.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione del Comune di Sesto Fiorentino, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 47/2007 del 20 aprile 2007;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 507/2007 dell’8 giugno 2007;

Viste le memorie difensive del Comune resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 giugno 2009 il Primo Referendario I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con determinazione dirigenziale del Comune di Sesto Fiorentino, del 27 ottobre 2006, era dichiarata la decadenza dall’assegnazione in locazione dell’alloggio ERP in Via Signorini, 14, scala A, int. 4, con annesso box auto occupato dal signor R M, con ordine di rilascio immediato, e comunque entro non oltre novanta giorni, dello stesso.

Il provvedimento era fondato sul richiamo alla circostanza per la quale il sig. M non abitava stabilmente nell’alloggio, perchè detenuto dall’agosto 2005, considerato che la di lui moglie era deceduta e il figlio minore, sotto tutela, era ospitato presso una casa famiglia, e alla circostanza per cui risultava una situazione di morosità nel pagamento del canone di locazione e relativi accessori superiore a due mensilità.

Con ricorso a questo Tribunale, notificato l’11 gennaio 2007 e depositato il successivo 2 febbraio, il sig. M chiedeva l’annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento.

Il ricorrente premetteva di essere detenuto in quanto accusato dell’omicidio della moglie, di non avere altri familiari e di non disporre di altro patrimonio immobiliare. In particolare, il ricorrente ricordava che il processo era pendente in appello ma contestava l’abnormità della sentenza di primo grado, pronunciata in seguito a rito abbreviato ex artt. 438 e ss. c.p.p., senza tenere conto della infermità di mente evidenziata dai suoi difensori. Il ricorrente ricordava altresì di avere provveduto, appena possibile, nel settembre e nel novembre 2006, al pagamento della morosità contestata, tenuto conto della sua situazione di detenzione e del reddito esiguo dato dalla sola pensione di anzianità.

Premesso ciò, il sig. M lamentava quanto segue.

“1. Violazione di legge: violazione dell’articolo 35, I comma, della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1996, n. 96. Eccesso di potere per incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

L’ordinanza impugnata era stata adottata dal dirigente di settore e non dal sindaco quale organo di governo dell’Amministrazione, come invece previsto dalla norma richiamata, né risultava una specifica delega in tal senso o, quantomeno, la consultazione del sindaco da parte del dirigente firmatario del provvedimento.

“2. Violazione di legge. In particolare violazione dell’articolo 30 della legge regionale toscana 20 dicembre 1996, n. 96. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo. Eccesso di potere per insufficienza e/o difetto di motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta”.

La morosità richiamata dall’Amministrazione non era più sussistente in quanto sanata nel novembre 2006, appena possibile dopo le traversie giudiziarie che il ricorrente aveva subito e l’apertura delle pratiche necessarie per accedere dal carcere al proprio conto corrente, con ciò in sussistenza della deroga di cui all’art. 30 l.r. cit. che consente di non considerare la morosità in casi di “impossibilità” ovvero di “grande difficoltà”, invece del tutto ignorata dall’Amministrazione comunale.

“3. Violazione di legge. In particolare violazione e falsa applicazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b) legge regionale Toscana n. 96/96. assenza dell’elemento soggettivo dell’abbandono dell’alloggio (animus derelinquendi). Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento.”.

Al fine della mancata stabile abitazione nell’alloggio assegnato, si deve valutare tanto l’elemento oggettivo della effettiva assenza quanto l’elemento soggettivo dato dalla volontà di abbandonare l’immobile. Nel caso di specie l’essere stato tratto in arresto non corrispondeva certo alla volontà del ricorrente di abbandonare l’immobile per cui anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato si palesava illegittimo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino, chiedendo la reiezione del ricorso., come specificato in una memoria depositata per la camera di consiglio del 21 febbraio 2007.

Con l’ordinanza istruttoria indicata in epigrafe, questa Sezione chiedeva al Comune di depositare una relazione contenente ulteriori chiarimenti in ordine allo stato del processo penale e alla situazione del figlio minore del ricorrente.

Il Comune intimato ottemperava e illustrava i chiarimenti richiesti con una ulteriore memoria, in cui precisava che la sentenza d’appello, che aveva confermato quella di primo grado che aveva condannato il ricorrente a 18 anni di reclusione, risultava impugnata avanti alla Corte di Cassazione e che il figlio minorenne del ricorrente risiedeva presso una casa famiglia.

Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, tenuto conto che il provvedimento penale era ancora “sub iudice”.

In prossimità della pubblica udienza il Comune di Sesto Fiorentino depositava una terza memoria, in cui, nell’insistere nelle proprie tesi difensive, precisava anche che, nelle more, la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva del 15 febbraio 2008, aveva rigettato il ricorso, confermando così la sentenza di appello, e che la morosità risultava ancora persistente per gli oneri condominiali.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’incompetenza del dirigente firmatario del provvedimento, essendo competenza del sindaco provvedere in tal senso in virtù dell’art. 35 l.r. Toscana n. 96/96.

In realtà il Collegio concorda con la conclusione giurisprudenziale secondo cui, dopo l’entrata in vigore dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza del dirigente comunale e non nel sindaco l’adozione di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (Cons. Stato, Sez. VI, 15.6.06, n. 3529;
TAR Basilicata, 3.3.07, n. 138;
TAR Campania, Na, Sez. V, 3.4.06, n. 3319;
TAR Veneto, Sez. II, 7.7.03, n. 3596).

Infatti la sopravvenuta legge statale generale, contenente principi fondamentali e prevalente come tale sulla preesistente legge regionale, ha previsto che tutte le disposizioni che conferiscono agli organi politici l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi devono intendersi nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti con l’espressa eccezione che le sole funzioni di rappresentanza statale rimangono attribuite al sindaco.

Tale disposizione di legge opera direttamente e non risulta necessaria alcuna delega espressa da parte del sindaco ai singoli dirigenti, come invece osservato invece dal ricorrente.

Infondato è anche il secondo motivo, con cui il ricorrente evidenzia di avere sanato nel frattempo la morosità nei tempi consentiti dalla complessa situazione in cui versava e dalle numerose incombenze per gestire dal carcere il suo conto corrente.

Sul punto il Collegio, in primo luogo, evidenzia che il provvedimento impugnato si fonda su due, distinti e autonomi, motivi, ciascuno in grado di sorreggere da solo la legittimità della sua disposizione, quali la riscontrata morosità ma anche la circostanza di non abitare stabilmente nell’alloggio assegnato, per cui anche se, in ipotesi, fosse considerata condivisibile la censura in ordine alla riscontrata morosità l’ordinanza in questione sarebbe comunque legittima in virtù dell’altra ragione prospettata.

In secondo luogo, per restare alla morosità, il Collegio concorda con le difese del Comune intimato laddove evidenziano che la stessa risulta sanata solo successivamente alla proposizione del ricorso e, quindi, successivamente anche all’adozione del provvedimento impugnato che si fondava, sul punto, su una situazione ancora in atto a quel momento.

Il tardivo pagamento della morosità non può valere a qualificare come illegittimo un provvedimento adottato in base alla situazione in effetti in atto al momento della sua adozione, dato che in argomento vale il principio “tempus regit actum”.

Che vi siano state difficoltà nella gestione del conto corrente – peraltro non provate dal ricorrente né mai comunicate all’Amministrazione – non è elemento idoneo a configurare l’illegittimità come prospettata, dato che al momento dell’adozione del provvedimento impugnato il dirigente competente si è limitato a rilevare una situazione già in atto da tempo, non collegata a situazione di disoccupazione o grave malattia di un componente del nucleo familiare, uniche ipotesi contemplate dall’art. 30 l.r. n.96/96 per non valutare la morosità ai fini della decadenza, e ciò senza considerare che, come illustrato nell’ultima memoria, la morosità continua a permanere in ordine alle spese di condominio per l’anno 2006.

Infondato, infine, è anche il terzo motivo con il quale il ricorrente evidenzia l’insussistenza di un “animus derelinquendi”.

La disposizione di cui all’art. 35, comma 1, l.r. cit., infatti, non riveste carattere sanzionatorio ma è disposta al fine di tutela dell’interesse pubblico orientato a non lasciare privo di abitazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica, creato proprio per provvedere a stringenti esigenze abitative di cittadini in condizioni economiche non idonee ad accedere al libero mercato.

Di conseguenza, è irrilevante l’elemento soggettivo, nel senso invocato dal ricorrente, ai fini della revoca dell’assegnazione per mancata effettiva e stabile dimora nell’alloggio, tenuto conto che la funzione pubblicistica ora richiamata è prevalente sulle esigenze del privato e sulla sua volontà di assentarsi dall’alloggio per qualunque motivo non autorizzato dall’ente di gestione che, pertanto, non deve essere esaminato da quest’ultimo, come già ricordato dalla giurisprudenza prevalente (TAR Toscana, Sez. II, 12.10.06, n. 4273;
cfr. anche: TAR Lazio, Sez. III quater, 22.2.07, n. 1594 e Cons. Stato, Sez. VI, 27.2.06, n. 844).

La funzione non sanzionatoria e non punitiva della disposizione applicata è confermata ancora più allo stato dei fatti, ove il ricorrente risulta condannato alla reclusione per molti anni in maniera definitiva dopo la pronuncia della Corte di Cassazione e, quindi, terrebbe occupato, pur senza sfruttarlo, un alloggio invece idoneo a supplire ai bisogni abitativi di altri soggetti.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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