TAR Aosta, sez. I, sentenza 2023-11-22, n. 202300050
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 00050/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A D E, V P e A R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio A D E in Milano, via San Barnaba, n. 30;
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS- – in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del Verbale di disposizione dell’Ispettorato del lavoro di -OMISSIS- ex art. 14 del d. lgs. n. 124 del 2004, del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che dispone di “ inserire il servizio o la causale di cui all’art. 140 nel contratto di lavoro o nella comunicazione di assunzione sottoscritta e consegnata al lavoratore extra e di surroga, con facoltà di individuare ulteriori casi di utilizzo di lavoro extra e di surroga attraverso accordi integrativi, territoriale e/o aziendale specifici per la realtà in esame ”;
- del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione -OMISSIS- del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) in allegato al quale è stato notificato l’atto di disposizione di cui sopra;
- del verbale di primo accesso e di quelli successivi interlocutori;
- del silenzio rigetto formatosi per decorso del termine ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2004;
- di ogni altro atto connesso, supposto o consequenziale;
- nonché per l’accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante “Verifica di ottemperanza alla disposizione allegata al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. ITL n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. INPS n. -OMISSIS- impartita ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/04, come sost. dall’art. 12bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla L. 120/2020”;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in oggetto esponendo:
- di avere ricevuto, in data -OMISSIS-, dall’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS-, a conclusione degli accertamenti iniziati in data -OMISSIS-, il “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione” -OMISSIS- unitamente al “Verbale di Disposizione”, privo di numero e di protocollo propri.
- di avere proposto, in data -OMISSIS-, ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 avverso tale “Verbale di Disposizione”, non deciso nei successivi quindici giorni, con conseguente formazione del silenzio-rigetto del citato art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004;
- di avere altresì proposto, in medesima data ha altresì proposto – ex art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 – opposizione avverso il Verbale di accertamento;
- di avere in data -OMISSIS- e, poi ancora, -OMISSIS-, proposto formale istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi del procedimento, ricevendo dagli Uffici, in data -OMISSIS-, “preavviso di diniego”, verso il quale, in data -OMISSIS-, ha replicato e avverso il cui negativo esito ha interposto nel presente giudizio istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Con il presente gravame, parte ricorrente ha impugnato l’atto di disposizione articolando i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria – errata individuazione della norma di riferimento – errata applicazione del CCNL di riferimento, stante l’errata individuazione della del CCNL applicabile alla società ricorrente e, segnatamente, il CCNL turismo alberghi confcommercio, 20 febbraio 2010, codice Anpal 9530, che all’art. 93 disciplina il