TAR Aosta, sez. I, sentenza 2023-11-22, n. 202300050
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Pubblicato il 22/11/2023
N. 00050/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A D E, V P e A R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio A D E in Milano, via San Barnaba, n. 30;
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS- – in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del Verbale di disposizione dell’Ispettorato del lavoro di -OMISSIS- ex art. 14 del d. lgs. n. 124 del 2004, del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che dispone di “ inserire il servizio o la causale di cui all’art. 140 nel contratto di lavoro o nella comunicazione di assunzione sottoscritta e consegnata al lavoratore extra e di surroga, con facoltà di individuare ulteriori casi di utilizzo di lavoro extra e di surroga attraverso accordi integrativi, territoriale e/o aziendale specifici per la realtà in esame ”;
- del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione -OMISSIS- del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) in allegato al quale è stato notificato l’atto di disposizione di cui sopra;
- del verbale di primo accesso e di quelli successivi interlocutori;
- del silenzio rigetto formatosi per decorso del termine ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2004;
- di ogni altro atto connesso, supposto o consequenziale;
- nonché per l’accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante “Verifica di ottemperanza alla disposizione allegata al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. ITL n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. INPS n. -OMISSIS- impartita ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/04, come sost. dall’art. 12bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla L. 120/2020”;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in oggetto esponendo:
- di avere ricevuto, in data -OMISSIS-, dall’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS-, a conclusione degli accertamenti iniziati in data -OMISSIS-, il “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione” -OMISSIS- unitamente al “Verbale di Disposizione”, privo di numero e di protocollo propri.
- di avere proposto, in data -OMISSIS-, ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 avverso tale “Verbale di Disposizione”, non deciso nei successivi quindici giorni, con conseguente formazione del silenzio-rigetto del citato art. 14, comma 2, d.lgs. 124/2004;
- di avere altresì proposto, in medesima data ha altresì proposto – ex art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 – opposizione avverso il Verbale di accertamento;
- di avere in data -OMISSIS- e, poi ancora, -OMISSIS-, proposto formale istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi del procedimento, ricevendo dagli Uffici, in data -OMISSIS-, “preavviso di diniego”, verso il quale, in data -OMISSIS-, ha replicato e avverso il cui negativo esito ha interposto nel presente giudizio istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Con il presente gravame, parte ricorrente ha impugnato l’atto di disposizione articolando i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria – errata individuazione della norma di riferimento – errata applicazione del CCNL di riferimento, stante l’errata individuazione della del CCNL applicabile alla società ricorrente e, segnatamente, il CCNL turismo alberghi confcommercio, 20 febbraio 2010, codice Anpal 9530, che all’art. 93 disciplina il rapporto di lavoro c.d. Extra, senza prevedere obblighi informativi
2) Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria – Illegittima applicazione normativa, in quanto per i contratti di lavoro “extra” non vi è l’obbligo della forma scritta.
3) Carenza di istruttoria;Impossibilità della prestazione;manifesta incongruità e illogicità del
potere discrezionale;eccesso di potere, stante l’impossibilità materiale dell’esecuzione della prestazione imposta: la consegna di una copia del contratto di lavoro, o, in alternativa copia della comunicazione obbligatoria all’ANPAL della prestazione di lavoro “extra”, giacché il sistema informatico di trasmissione di tali tipologie di assunzione all’ANPAL non prevede tale tipologia contrattuale. Inoltre, il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in conto della prassi aziendale che garantisce ai lavoratori l’accesso alle comunicazioni ANPAL.
Per le amministrazioni statali intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha eccepito:
1) il difetto di legittimazione passiva del Ministero stante l’appartenenza dei funzionari accertatori all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, articolazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, istituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 149/2015 e del D.M. del Ministero del lavoro del 28 dicembre 2016, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile;
2) la parziale inammissibilità del ricorso con riferimento all’impugnazione dei verbali di disposizione e accertamento.
- l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento ITL n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Ufficio dichiara l’avvenuta ottemperanza alla disposizione impartita con il Verbale di disposizione notificato in uno con il Verbale di accertamento e notificazione -OMISSIS- del -OMISSIS- lamentando: la violazione di legge, la violazione e falsa applicazione del provvedimento presupposto, l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
In questo caso, parte ricorrente ha censurato il provvedimento di avvenuta ottemperanza per disconoscere qualsiasi forma di acquiescenza al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e rilevando come il datore di lavoro, stante la carenza esposta del sistema informatico, in realtà, consegni al lavoratore un documento con l’indicazione di una tipologia contrattuale diversa (che tuttavia è l’unica possibile e presente nella modulistica predisposta in via telematica dei competenti uffici territoriali e ministeriali), quella del “contratto a tempo determinato”, e con l’aggiunta a mano e con timbro a stampa dello “ speciale servizio, in occasione dei quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni ”.
A tali argomentazioni ha replicato la difesa erariale rilevando come “ La scelta sul come realizzare l’obbligo informativo di cui all’art. 4 bis D.Lgs. n. 181/2000 e art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 152/1997 resta in capo al datore di lavoro. Il d.l. n. 112/2008 prevede, al riguardo, due modalità alternative per assolvere detto obbligo di informazione ossia mediante il rilascio di copia del contratto individuale di lavoro ovvero mediante il rilascio di copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. modello UniLav) a condizione che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997 ”.
Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza formulata da parte ricorrente ex art. 116 c.p.a. compensando le spese della relativa fase.
Con successiva memoria la difesa erariale ha eccepito la carenza d’interesse della parte ricorrente stante l’intervenuta ottemperanza alle prescrizioni in esame.
Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ogni domanda proposta nei confronti del Ministero intimato, insistendo nei motivi di ricorso articolati.
All’udienza pubblica del 10 ottobre 2023, presenti i difensori di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
A prescindere dalla rinuncia formulata dalla parte ricorrente in seno all’ultima memoria depositata, deve ritenersi fondata l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero del lavoro – con la sua conseguente estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) dal giudizio – giacché il provvedimento è stato emesso dall’articolazione territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, soggetto pubblico creato con d.lgs. 149 del 2015 e avente personalità giuridica di diritto pubblico, oltre che piena autonomia organizzativa e contabile (art. 1, comma 3 del citato d.lgs.), rispetto al quale il Ministero esercita unicamente funzioni di vigilanza sull’attività complessiva e non potendosi considerare legittimo contraddittore nel presente giudizio, avente ad oggetto uno specifico atto (T.a.r. per il Friuli-Venezia-Giulia, sez. I, 18 maggio 2021, n. 155).
Va, invece, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse sollevata dalla difesa erariale poiché i verbali impugnati costituiscono forma dell’esercizio del potere dispositivo attribuito all’amministrazione resistente dall’art. 14 del d.lgs. n. 124 del 2004 che ha reso “conformabili” le “irregolarità” imputabili al datore di lavoro che non siano già sanzionate in via amministrativa e penale dal nostro ordinamento.
In altre parole, la disposizione in esame attribuisce all’autorità amministrativa il potere di individuare e concretizzare specifici obblighi – immediatamente esecutivi e il cui inadempimento è sanzionato amministrativamente – in capo al datore di lavoro ove, nell’attività di vigilanza, emerga la disapplicazione o l’inosservanza, da parte di quest’ultimo, di precetti generali.
Deve, inoltre, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto che in capo alla parte ricorrente persiste l’interesse alla decisione della controversia avendo ottemperato alle prescrizioni dell’atto di disposizione senza espressa o tacita acquiescenza, a solo al fine di evitare le conseguenze sanzionatorie (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4424).
Ciò premesso, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è infondato e va rigettato.
Pur concordando con il filone giurisprudenziale secondo cui nel potere di disposizione sopraindicato non rientra anche la corretta individuazione del CCNL applicabile al fine del trattamento economico e giuridico del lavoratore (T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 4 settembre 2023, n. 2046), il Collegio ritiene che nel caso di specie l’Ispettorato – a fronte delle anomalie riscontrate sintomatiche di un possibile abuso delle forme semplificate previsto per il lavoro extra – abbia esclusivamente richiesto alla parte ricorrente di informare per iscritto il lavoratore del servizio o della causale di lavoro extra o di surroga per il quale viene chiamato al fine di verificare l’effettiva applicazione dell’art. 4- bis della l. n. 181/2000.
L’eventuale errato richiamo all’art. 104 CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo dell’8 febbraio 2018 in luogo dell’art. 93 del CCNL del settore del turismo del 20 febbraio 2010 invocato dalla parte ricorrente, non incide in alcun modo sulla vicenda che ci occupa poiché le predette disposizioni contrattuali sono testualmente identiche ed entrambe disciplinanti il “lavoro extra e di surroga”.
D’altronde, né il citato art. 93 del CCNL del 2010 né l’art. 104 del CCNL del 2018 escludono l’applicabilità dell’art. 4- bis della l. n. 181/2000 con particolare riferimento all’obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio dell'attività lavorativa, di fornire al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro secondo le modalità e i tempi di cui agli articoli 1 e 1-bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso poiché – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente – l’atto di disposizione impugnato non ha derogato al regime deformalizzato per tali tipologie di contratto previsto dall’art. 29, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 non imponendo, in alcun modo, requisiti di forma o indicazione di causali previsti per il contratto a termine, ma prescrivendo, invece, precise modalità di adempimento dell’obbligo informativo – generalmente vigente – previsto dal citato art. 4- bis della l. n. 181/2000.
Non appaiono, infine, meritevoli le doglianze sollevate con il terzo motivo e con il ricorso per motivi aggiunti poiché le modalità, invero particolarmente complesse, utilizzate dalla ricorrente per adempiere all’obbligo imposto dall’atto di disposizione appaiono il frutto di un’autonoma e insindacabile scelta organizzativa, giacché, il medesimo risultato si sarebbe potuto raggiungere anche mediante il semplice rilascio di copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. modello UniLav), con l’aggiunta a penna o “a stampa” di tutte le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/1997.
In altre parole, l’adempimento degli obblighi informativi ex d.lgs. n. 152/1997 a carico del datore di lavoro esula dalla questione afferente alle modalità di trasmissione telematica della comunicazione obbligatoria all’ANPAL.
In conclusione, pertanto, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere rigettato.
La novità della questione giuridica esaminata legittima la compensazione delle spese di lite.