TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-31, n. 202300190
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 00190/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2022, proposto da
Kastamonu Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Peres, Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia - Romagna (Arpae), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Onorato, Antonio Tolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Codigoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della diffida prot. n. 116542/2022 del 14/7/2022 pervenuta in pari data ed avente ad oggetto “D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – L.R. 21/2004 Società Kastamonu Italia s.p.a. - con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale Sergio Cavina 19 ed impianto in Comune di Codigoro (FE) S.S. Romea 27. Diffida ai sensi del D.Lgs 152/2006, parte seconda, titolo III bis”, nonché ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di Arpae PG/2022/110211 del 4/7/2022, non conosciuta, il verbale di prescrizioni a norma dell'art. 318-ter del D.Lgs. n. 152/2006 avente ad oggetto “verbale di sopralluogo n. 2806/IPPC/PFM del 28/06/2022 nome ditta Kastamonu Italia SpA Sede legale: viale Sergio Cavina, 19, Ravenna Stabilimento di: via Romea 27, Codigoro (FE) contravventore: Sig. ES BA OG, nato a [...] il [...] residente a Codigoro, in via Eugenio Curiel nella Sua qualità di Rappresentante dell'impresa con delega ambientale. Prescrizioni a norma dell'art. 318–ter D. Lgs. 152/2006 e smi”, nonché il verbale del sopralluogo del 28.6.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia - Romagna (Arpae);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe (diffida n. 116542 del 14.7.2022) con cui, all’esito del sopralluogo volto a campionare le emissioni in atmosfera presso lo stabilimento della società ricorrente (operativa nella fabbricazione di pannelli a base di legno), è stato accertato il malfunzionamento dell’impianto di abbattimento delle emissioni E4 - E5 a causa di una avaria in seguito ad un incidente del mese di settembre 2021 ed un elevata polverosità da lavorazioni del legno e, quindi, di emissioni diffuse non autorizzate, sia all’interno dei capannoni che nelle aree esterne, sia inoltre nella strada di transito adiacente il capannone di formatura dei pannelli.
Al riguardo, l’amministrazione ha dato atto del mancato rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale n. 5766/2018 rilasciata alla istante che, per quanto rileva nel presente giudizio, disponeva che: I) le uniche zone dove si generano emissioni diffuse sarebbero le fasi produttive che avvengono all’aperto (piazzale legno e stoccaggio del cippato) mentre il trasporto e le lavorazioni del cippato avvengono in ambienti chiusi e in depressione con aspirazioni localizzate che convogliano le emissioni a sistemi di trattamento; II) la strada di transito non sarebbe ad attività sporcante, quindi non soggetta a preventivo trattamento ma, in realtà, è stata accertata la presenza di un elevato quantitativo di polveri di legno che possono contaminare le acque meteoritiche in caso di pioggia.
Per l’effetto, dopo aver accertato le contravvenzioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 (modifica sostanziale dell’installazione senza preventiva autorizzazione; inosservanza delle prescrizioni in caso di scarico recapitante in corpo idrico posto in area protetta ai sensi della normativa vigente), ai sensi dell’art. 318 ter del Codice dell’Ambiente, sono state impartire specifiche prescrizioni, tra cui la sospensione dell’impianto di macinazione fino alla riattivazione dell’impianto di abbattimento delle emissioni E4 ed E5 ed il ripristino delle condizioni originarie di progetto autorizzato (pulizia accurata della strada e degli impianti, sospensione dell’esercizio delle parti dell’installazione interessate dalla modifica ed inoltro della istanza di modifica sostanziale).
Avverso tale atto insorge la ricorrente che deduce violazione del D.Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sproporzione, ingiustizia manifesta, sviamento.
In sintesi, articola le seguenti argomentazioni:
- risulterebbe violato l’art. 29 decies, comma 9, del Codice dell’Ambiente che, per il caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, prevede una serie di misure inibitorie da comminare progressivamente, dalla più lieve (diffida), a quelle più incisive (sospensione dell’attività per un periodo di tempo determinato; revoca dell’autorizzazione), fino ad arrivare a quella più grave (chiusura della installazione); nel caso in esame, pur avendo qualificato come “diffida” l’atto impugnato, l’amministrazione avrebbe contestualmente ingiunto la sospensione dell’attività senza che sussistessero i presupposti di legge,