TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-07-05, n. 201601693

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-07-05, n. 201601693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201601693
Data del deposito : 5 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01487/2015 REG.RIC.

N. 01693/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01487/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2015, proposto da -OMISSIS-in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio -OMISSIS-rappresentati e difesi dall’avv. G I, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, via Oberdan, n. 5;

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale di Palermo, in persona del Ministro pro tempore e la Scuola primaria statale “R P” di Palermo, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati ex lege;

per l'ottemperanza:

alla sentenza del T.a.r. di Palermo, sez. II, n. 691/2014;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016 il Cons., dott.ssa F C;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, recante, fra l’altro, la condanna del M.I.U.R. a pagare la somma di € 500,00, a titolo di risarcimento del danno per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione di mese) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 dalla data di notificazione del ricorso sino all’assegnazione, oltre alle spese di giudizio, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori, come per legge;

- chiedono che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato (rimasto inottemperato), e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta;
vinte le spese (da distrarre in favore del difensore anticipatario);

- chiedono altresì la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma ex art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo nell’esecuzione della sentenza;

- si è costituito in giudizio l’intimato Ministero intimato, con memoria di mera forma;

Rilevato:

- che, con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa quanto segue: a) la sentenza, per la cui esecuzione è causa, è stata notificata all’indirizzo PEC del Ministero, presso la sua sede, in data 14/3/2014;
b) sulla stessa si è formato il giudicato, giusta attestazione rilasciata dalla Segreteria del C.g.a.r.s., in data 29/4/2015 (v. attestazione di parte ricorrente, in atti);

- che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione al Ministero, presso la sua sede, della sentenza di cui trattasi, a quella di instaurazione del presente giudizio;

Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto fondato, va accolto;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute e ciò nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Palermo – con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio di Ragioneria - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. (v. sentenza dell’Ad. Plenaria del Cons. di Stato 25 giugno 2014, n. 15);
la penalità di mora va quantificata, nella misura dello 0,50% sull’importo del dovuto, per ogni mese di ulteriore ritardo (proporzionalmente ridotto per frazioni di 15 giorni), a decorrere dalla scadenza del termine (gg. 60) assegnato all’Amministrazione per l'adempimento degli obblighi suindicati e fino all’integrale soddisfo, fermo restando che il commissario ad acta è incaricato di provvedere in via sostitutiva, anche per il pagamento della penalità di mora;

- le spese del giudizio (liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti) debbano seguire, come di regola, la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi