TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-08-27, n. 202101313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-08-27, n. 202101313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101313
Data del deposito : 27 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2021

N. 01313/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02476/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2015, proposto da
Dott. F S, rappresentato e difeso dagli avvocati D R e P G R, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Ministero della Giustizia Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria 28.8.2015 n. 8894;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso l'eventuale provvedimento di collocamento a riposo non ancora comunicato al ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L.1° aprile 2021, n. 44;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto al momento della proposizione del ricorso, avendo chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio fino al settantacinquesimo anno di età (vale a dire fino al 13 ottobre 2017) disposto con D.M. 18.10.2011, ha impugnato la nota-provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria 28.8.2015 n. 8894 con cui è stato invitato a predisporre la documentazione per il percepimento del trattamento di quiescenza.

A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.

Violazione per errata applicazione dell'art. 1, comma 2, seconda parte, e coma 3 del D.L. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 114, nonché del D.L. 27.6.2015, n. 83 e ss.mm.ii..

Violazione dell'art. 1 (commi 2-3) del D.L. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 114 per violazione degli artt. 3 e della Costituzione.

Violazione per vizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 (commi 1-3) del D.L. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 114, nonché del D.L. 27.6.2015, n. 83 e ss.mm.ii.;
violazione degli artt. 3, 77, 81 e 117 della Costituzione.

In data 22.10.2015 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Giustizia, eccependo l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza del 23 giugno 2021, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, osserva il Collegio che in disparte la questione dell’ammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire (in quanto proposto avverso una nota ministeriale non avente carattere provvedimentale concretamente e immediatamente lesivo della sfera giuridica del magistrato ricorrente, non risultando ancora emanato - al momento della proposizione del ricorso - il formale provvedimento di collocamento a riposo), il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, nelle more della decisione, è intervenuto il provvedimento definitivo di collocamento a riposo del ricorrente (peraltro, già impugnato dallo stesso con ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio - Roma e rigettato con sentenza n. 3948/2017), sicchè quest’ultimo non potrebbe ricevere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del presente ricorso.

Sussistono giustificate ragioni (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione delle spese di lite.

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