TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-12-20, n. 202303816
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2023
N. 03816/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San IT Lo AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Unione dei Comuni MO IC, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza -OMISSIS-del Comune di San IT Lo AP, con la quale è stata disposta la demolizione di n. 4 campi di EL, perché realizzati senza permesso di costruire, asseritamente occorrente;
- ove e per quanto occorra, del provvedimento dello Sportello unico delle attività produttive dell'Unione dei Comuni MO IC del 20/10/2022, con il quale è stata ritenuta superata la valutazione di incidenza ambientale approvata con determina -OMISSIS- del 13/07/2022;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, tra i quali, ove e per quanto occorra, la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi n. 3 del 01/02/2023 dello Sportello unico delle attività produttive dell'Unione dei Comuni MO IC ed il provvedimento del 23/02/2023 che ha disposto l'archiviazione del relativo procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2023 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso allibrato al n. 444/2023 del r.g., la società -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui, da un lato, il Comune di San IT Lo AP ha ordinato la demolizione di opere ritenute abusive e, dall’altro e in via consequenziale, lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni MO IC ha disposto la conclusione negativa della conferenza di servizi indetta al fine del rilascio di permesso di costruire relativo alla esecuzione del progetto di riqualificazione di impianti sportivi.
2. In punto di fatto si rileva quanto segue.
2.1 Con contratto di compravendita del 21 novembre 2011, la ricorrente ha acquistato un’area di 4.500 mq in contrada “Piano di Sopra” in ambito territoriale ricadente nel comune di San IT Lo AP.
Il terreno, sul piano urbanistico, è inquadrato in Z.T.O. B4 – residenziale con piani attuativi precedenti il piano; l’area è altresì sottoposta a vincolo paesaggistico e, sul piano ambientale, ricade nel sito di rilevanza unionale “ Natura 2000 ”.
2.2 Sul terreno acquistato insiste un complesso residenziale a destinazione turistico-alberghiera, la cui edificazione è stata assentita dal Comune di San IT Lo AP con concessione edilizia -OMISSIS- del 9 luglio 1998, e un impianto sportivo polifunzionale (campi di calcetto, tennis, basket etc), anch’esso assentito dal Comune resistente con successiva autorizzazione edilizia -OMISSIS- del 11 marzo 1999.
2.3 In data 10 giugno 2021, la ricorrente ha inviato al Comune di San IT Lo AP comunicazione di inizio lavori (di seguito CIL), assunta al prot. -OMISSIS-, con cui ha dichiarato all’amministrazione l’esecuzione di un intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo consistente nel rifacimento del manto cementizio dei campi sportivi esistenti e nella loro trasformazione in campi di EL .
2.4 In relazione alla predetta CIL, in data 27 agosto 2021, con nota prot. -OMISSIS-, il Comune di San IT Lo AP ha dichiarato la propria incompetenza e esso Comune ha indicato nello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni MO IC (di seguito Suap) l’organo competente a ricevere la predetta istanza.
2.5 Pertanto, in data 8 marzo 2022, la ricorrente ha inoltrato al Suap dell’Unione dei Comuni MO IC una istanza di rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto un più ampio progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in sua proprietà, e nel cui ambito era riproposta la trasformazione dei campi da gioco esistenti in n. 4 campi di EL, formulata nei seguenti termini: “ In data 10/06/2021 viene presentata una C.I.L. relativamente ai lavori per la riqualificazione degli impianti sportivi, con rifacimento del manto cementizio dei campi e trasformazione in campi da paddle all’interno della struttura sportivo-ricreativa; lavori che ad oggi non risultano parzialmente effettuati, ovvero è stato rifatto il manto cementizio ma non sono stati collocati i campi da paddle. ”.
2.6 Il progetto così proposto è stato oggetto di valutazione di incidenza ambientale di II livello esitata positivamente dal Suap con determina -OMISSIS- del 13 luglio 2022.
2.7 Con nota del primo agosto 2022, il Suap ha quindi indetto una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima l. n. 241/90, finalizzata alla acquisizione di tutti gli atti di assenso tesi al rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione dell’intervento edilizio di cui al citato progetto di riqualificazione.
2.8 In data 2 agosto 2022, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica di sua competenza, recante prot. n-OMISSIS-
2.9 Nell’ambito della conferenza di servizi, il Comune di San IT Lo AP, con nota prot. n. -OMISSIS- del 16 agosto 2022, ha richiesto chiarimenti e documentazione alla Società istante.
In particolare, con la citata nota il Comune ha richiesto tramite il Suap: il titolo di proprietà; il provvedimento legittimante il locale commerciale; chiarimenti progettuali.
2.10 Anziché riscontrare la prefata nota istruttoria, in data 18 ottobre 2022, la Società ricorrente ha presentato al Suap un progetto rimodulato relativo agli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi in esame.
2.11 Valutato il nuovo progetto presentato dalla ricorrente, il Suap, con nota del 20 ottobre 2022, ha imposto alla stessa di attivare presso il Comune di San IT Lo AP (ritenuto competente in luogo del Suap procedente) un nuovo procedimento di valutazione di incidenza ambientale, e ciò sulla base dei seguenti rilievi sul progetto modificato: “ … ancorché su alcuni interventi si prevede una semplificazione, in altri si prevede l’aggiunta di nuovi corpi prefabbricati, oltre all’inclusione di aree originariamente non previste ed esclusione di aree e fabbricati esistenti originariamente in progetto e oggi non oggetto di intervento, si ritiene che la rimodulazione del progetto, in materia di valutazione ambientale, non garantisce più l’esclusione di incidenze significative sul sito Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito stesso, rispetto alla precedente valutazione di incidenza ambientale di cui alla determinazione -OMISSIS- del 13/07/2022, circa la proposta progettuale presentata in prima istanza. ”.
2.12 Sennonché, considerato che la rimodulazione del progetto presentato dalla ricorrente ha dato luogo al riscontro di una diversa ricostruzione dello stato di fatto rispetto al progetto originario dell’area oggetto dell’intervento, in data 26 ottobre 2022. il Comune di San IT Lo AP ha disposto un sopralluogo, all’esito del quale gli agenti intervenienti hanno accertato la realizzazione da parte della ricorrente dei quattro campi di EL , in difetto del necessario permesso di costruire .
2.13 Pertanto, il Comune di San IT Lo AP ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 1 del 31 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, in quanto esso ha ritenuto l’abusività delle predette opere, perché eseguite in difetto del necessario titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire e perché, inoltre, esse sono state realizzate senza la previa acquisizione della valutazione di incidenza ambientale, che deve necessariamente precedere