TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400335
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Pubblicato il 15/10/2024
N. 00335/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – Dipartimento di Medicina Legale di Roma – prot. M_D ATJWP5I REG2023 0060946 del 19 ottobre 2023 di convocazione per essere sottoposto a visita medica di idoneità al servizio militare a far data dal 14 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’atto depositato in giudizio il primo ottobre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso atteso che “ la convocazione del ricorrente è stata anticipata dal mese di marzo a quello di gennaio 2024, impedendo così l’accumularsi di ulteriori giorni in grado di causare lo sforamento del cd “periodo di comporto” ”;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Considerato che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso;
Ritenuto che, in tal caso, il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016);
Ritenuto quindi che, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte concernente circa il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, il Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018);
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensante alla luce della spontanea anticipazione, da parte dell’Amministrazione, della data della visita, in adesione a quanto sostanzialmente richiesto dal ricorrente;