TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-14, n. 202313312
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/08/2023
N. 13312/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14070/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14070 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E T e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica stilato in data 1.7.2022, n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 13 settembre 2022 presso l’Aeroporto di Fiumicino, di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 29.03.2016 di concessione della cittadinanza al ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. – Il ricorrente impugna il decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2022, con cui è stato annullato il precedente decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza, emesso in data 29 marzo 2016 nei confronti del ricorrente.
II. - A fondamento del provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rappresentato che il decreto di concessione della cittadinanza, già emanato in favore del ricorrente, “ è divenuto oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (n. -OMISSIS- R.G. Ufficio G.I.P.-G.U.P.), attualmente nella fase dell’udienza preliminare, instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante ”. L’atto impugnato riferisce, inoltre, che da tale procedimento penale era stato stralciato un ulteriore procedimento, “ il n. 43898/2017, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. 13711/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell’Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo ”; che la sentenza del Tribunale di Roma “ è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. 14467/2019 della Corte d’Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione nr. 14189/2020, diventando definitiva ”; che la “ la predetta dipendente, coimputata in associazione con altri soggetti, per il cennato più alto numero di pratiche di cittadinanza, anche nel richiamato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, di cui è oggetto il succitato d.P.R. di concessione, è stata in esso già nuovamente condannata con sentenza di patteggiamento ex art. 444 e 445 c.p.p. n. 1638/22 dell’11/05/2022 del G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Roma … per i reati ascritti ”.
Il provvedimento di concessione della cittadinanza, nei confronti dell’odierno ricorrente, sarebbe pertanto risultato “ carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione ”.
Nella motivazione dell’atto, inoltre, si dà conto della nota ministeriale, datata 22 dicembre 2021, con la quale, nei confronti dell’odierno ricorrente, è stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, e si aggiunge che “ non sono stati forniti nuovi elementi utili per una decisione favorevole ”.
Viene peraltro esclusa la sussistenza di un affidamento tutelabile in capo alla parte privata, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, “ sulla base della considerazione che il decorso del tempo non può ingenerare un affidamento in buona fede in capo a coloro che hanno ottenuto la cittadinanza in conseguenza di comportamenti penalmente rilevanti, tenuto peraltro conto che l’Amministrazione è venuta a conoscenza degli ulteriori fatti criminosi solo con la recente richiesta di rinvio a giudizio ”. L’amministrazione, dunque, si sarebbe mossa “ tempestivamente ”, pur nella consapevolezza che non sarebbe applicabile il termine “ ragionevole ” di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 allo specifico procedimento di concessione dello status di cittadino, e ciò “ per incompatibilità con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza ” (sono qui richiamate alcune sentenze di questo TAR).
Sono, infine, spese ulteriori considerazioni atte a sostenere la sussistenza e la prevalenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla rimozione dell’atto di riconoscimento della cittadinanza, anche nel bilanciamento con il contrapposto interesse della parte privata, nel soddisfacimento dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
III. – Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere, violazione di legge, in relazione agli artt. 3 e 10 bis, l. 7.8.1990, n. 241, art. 9 legge 5.2.1992, n. 91 e artt. 97 e 111 Cost., e art. 41 CEDU, insufficiente, carente istruttoria, erronea valutazione dei fatti, difetto, carenza e illogicità della motivazione;
2) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione agli artt. 3 e 21-nonies l. n. 241/1990 e art. 9 legge n. 91/1992. assoluta irrazionalità, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione;
3) eccesso di potere e violazione di legge per arbitrarietà, ingiustizia manifesta ed evidente illogicità; in relazione alle norme di legge richiamate nei precedenti motivi.
Il ricorrente assume di essere estraneo alle vicende poste alla base del provvedimento di ritiro; ritiene che, malgrado la discrezionalità dell’autorità procedente, l’amministrazione non abbia fornito una motivazione delle sue scelte, logica e razionale, in quanto fondata su un travisamento dei presupposti di fatto; deduce di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, mai venuti meno.
IV. – Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti e una relazione difensiva.
V. – Con ordinanza collegiale istruttoria del 13 dicembre 2022 n. 16809 è stata disposta, in funzione dell’esame della domanda cautelare, l’acquisizione di “ elementi informativi al fine dell’esatta valutazione del pericolo prospettato da parte ricorrente e legato all’impossibilità di rientrare in Italia ” nonché di “ chiarimenti sulla situazione del ricorrente ed in particolare sull’asserita impossibilità di rientro e sullo stato delle procedure da questi eventualmente attivate per ottenere a diverso titolo il reingresso nel territorio nazionale ”.
VI. – In ottemperanza a detta ordinanza l’amministrazione resistente ha chiesto al Consolato Generale d’Italia a Casablanca di porre in essere le attività necessarie a consentire il rientro del ricorrente in Italia, dove chiedere e ottenere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.
In data 24 febbraio 2023, la difesa erariale ha depositato la nota del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 1185 di pari data, con cui è stata data comunicazione del rientro in Italia del ricorrente e dell’invito a questi a presentarsi presso gli Uffici della Questura di Roma in data 8 marzo 2023 per formalizzare l’istanza di rilascio del nuovo permesso di soggiorno.
Ha altresì prodotto un elenco delle irregolarità riscontrate per la pratica del ricorrente.
VII. - All’udienza camerale del 28 febbraio 2023 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.
VIII. – In vista dell’udienza pubblica la difesa erariale ha depositato una memoria, con cui ha contestato nel merito le censure ex adverso svolte e concluso per il rigetto della domanda di annullamento, depositando nuovi documenti.
IX. – All’udienza pubblica del 27 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
II. - La vicenda oggetto del presente giudizio è nota alla giurisprudenza della Sezione, che su di essa si è già pronunciata con diversi precedenti.
Si tratta della vicenda che ha visto coinvolta una funzionaria infedele del Ministero dell’interno la quale, a seguito di un procedimento penale, è stata condannata per aver alterato, in ragione di indebiti accessi nelle rispettive procedure informatiche, un numero notevole di pratiche afferenti alla concessione della cittadinanza italiana in favore di richiedenti stranieri. Le