TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-15, n. 202300736
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 00736/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2023, proposto da
S Opitalità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario R S 2016, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Ctina I di Gabriele I, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della ordinanza del Commissario Straordinario n. 49 del 29 aprile 2023 avente ad oggetto l’approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, articolo 9, commi 4 e 6, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Bando B1.3.A” - Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B1.3.a) del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario R S 2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al Bando pubblicato con ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario del Governo - ricostruzione post sisma 2016, relativo alla misura B1 (sostegno agli investimenti), linea di intervento B1.3.a (interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori), nell’ambito della macro-misura B (rilancio economico e sociale).
Con l’ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 49 del 29 aprile 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di cui all’allegato n. 1, articolo 9, commi 4 e 6, dell’ordinanza n. 25 del 2022, “Bando B1.3.a”, e sono state redatte quattro distinte graduatorie, una per Regione, per i progetti valutati. Le procedure di accesso alle agevolazioni sono state due, una cosiddetta “a sportello” (art. 8, comma 1, del Bando) e una cosiddetta “a graduatoria” (art. 8, comma 2, del Bando).
Al progetto presentato dalla società ricorrente, valutato “a graduatoria”, è stato attribuito il punteggio di 23;lo stesso è stato quindi dichiarato ammissibile al contributo richiesto di € 118.460,77, ma privo di copertura finanziaria.
1.1. Con il presente ricorso, la ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe lamentandone l’illegittimità per eccesso di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, carenza assoluta di motivazione e illogicità. In particolare, si duole del fatto che la stessa, anziché contenere un elenco unico delle domande valutate e ammesse “a graduatoria”, divide i progetti in quattro distinte graduatorie, una per ogni Regione, in tal modo consentendo il finanziamento di progetti nel complesso meno qualificati e meritevoli e con un punteggio inferiore contenuti nell’elenco di una Regione, a scapito di altri più qualificati contenuti invece nell’elenco di una diversa Regione. Qualora, invece, la graduatoria fosse stata unica, sarebbero stati premiati solo i progetti in assoluto più meritevoli in base al punteggio più alto ottenuto.