TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-05-09, n. 201803100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-05-09, n. 201803100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803100
Data del deposito : 9 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2018

N. 03100/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00690/2017 REG.RIC.

N. 01253/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2017, proposto da:
O A, rappresentato e difeso dall'avvocato L B A M, con domicilio digitale ex lege presso la p.e.c. del difensore;

contro

Comune di Serrara Fontana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Loggia dei Pisani, n. 13;

e con l'intervento di

ad opponendum:
G I, rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Mendicino, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, n. 16;



sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2017, proposto da:
O A, rappresentato e difeso dall'avvocato L B A M, con domicilio digitale ex lege presso la p.e.c. del difensore;

contro

Comune di Serrara Fontana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio A B in Napoli, via Loggia dei Pisani, n. 13;

e con l'intervento di

ad opponendum:
G I, rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Mendicino, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, n. 16;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 690 del 2017:

del provvedimento del 23.11.2016 prot. n. 8824 notificato il 1.12.2016.

quanto al ricorso n. 1253 del 2017:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) – dell’ordinanza n. 11 del 6.3.2017, notificata il 7.3.2017, con la quale il responsabile del Servizio Amministrativo SUAP del comune di Serrara Fontana ha intimato al ricorrente di sospendere l’attività, esercitata nel locale all’insegna “Ristorante Peppino”, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A) e B) “… per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi”, preavvertendo che – in caso di accertata inottemperanza – si procederà alla revoca delle licenze di tipo A) e B) del 15.11.1983;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 luglio 2017:

a) - nota prot. n. 4059 del 29.5.2017, con la quale il responsabile del servizio SUAP del Comune di Serrara Fontana ha inibito la S.C.I.A. sanitaria presentata dal ricorrente in data 5.5.2017, prot. n. 3307, ingiungendo contestualmente al ricorrente «di sospendere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A) e B) all'insegna 'Ristorante Peppino' autorizzata con licenze n. 6 di tipo A) e B) del 15.11.1983, nei locali posti alla via Nazario Sauro, località Istmo di Sant’Angelo»;

b) - nota prot. n. 4856 del 26.6.2017, con la quale lo stesso funzionario comunale, dopo aver inibito anche la S.C.I.A. sanitaria presentata dal ricorrente sull'apposito modulo predisposto dal Comune in data 5.6.2017, prot. n. 4260, ha ritenuto confermare il contenuto della propria precedente nota prot. n. 4059 del 29.5.2017;

c) - nota prot. n. 5562 del 18.7.2017, con la quale il responsabile del servizio SUAP del comune di Serrara Fontana, dopo aver richiamato il rapporto prot. n. 5286 del 10.7.2017, in cui il Tecnico comunale afferma che: “ la verifica degli atti di ufficio non ha evidenziato nuovi elementi. Per quanto attiene ad opere interne a seguito di prescrizione ASL, trattasi di opere di manutenzione

straordinaria e risultano realizzate presso i locali cucina che rappresentano la parte legittima dell’attività in quanto di vecchia costruzione, atteso che le restanti superfici sono oggetto di sanatoria edilizia L. n. 47/85 prot. n. 2311del 28.3.86. I locali non sono dotati di certificazione di agibilità definitiva che seppur richiesta non risulta rilasciata in quanto gravati da istanza di sanatoria innanzi citata”, ed affermato che “l’inibizione della S.C.I.A. è provvedimento valido ed efficace perché mai impugnato”, ha comunicato al ricorrente che “in difetto dell’adeguamento igienico sanitario ordinato ed al decorrere del termine previsto ex lege si procederà alla cessazione dell’attività ”.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Serrara Fontana e di Iacono Giovanna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente di essere titolare da molti anni dell’attività di bar-ristorante “ Ristorante da Peppino ” sito in Serrara Fontana, alla via Nazario Sauro (località “Sant’Angelo”).

Tale attività è stata svolta nel predetto locale sin dal 1954 dal genitore e dante causa del ricorrente,

il quale l’ha proseguita, (in seguito a cessione di azienda avvenuta nel 1976) ottenendo le necessarie autorizzazioni.

Espone ancora il ricorrente che il locale che ospita l’attività non è stato assoggettato, né in epoca successiva al richiamato d.P.R. n. 425/94 né in epoca ancor più recente, ad interventi innovativi che abbiano comportato incrementi planivolumetrici rispetto alla sua consistenza originaria.

In data 28.12.2009, prot. n. 12749, è stata recapitata al ricorrente una comunicazione di avvio di procedimento, con la quale il responsabile dell’Ufficio Commercio del comune di Serrara Fontana gli ha intimato di produrre richiesta di rinnovo autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , preannunciando che, “ ove nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica, dovesse riscontrarsi la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, ciò comporterà la immediata sospensione dell’attività, fatti salvi i successivi ulteriori provvedimenti ”.

Il ricorrente espone in ricorso, che in esito a detta comunicazione, nell'evidenziare che le licenze in essere si erano già rinnovate automaticamente ex lege n. 287/91, ha presentato al comune di Serrara Fontana una istanza di rinnovo, allegando, come richiesto, copiosa documentazione, comprensiva di domanda di rilascio del certificato di agibilità provvisoria (prot. n. 1914 del 23.2.2010). Espone, inoltre, di essere venuto a conoscenza, occasionalmente, che agli atti del comune era stata precedentemente acquisita una istanza di condono ex lege n. 47/85 presentata dalla sig.ra G I, riferita ad opere realizzate negli anni cinquanta e sessanta relativamente all’immobile che ospita il ristorante, per la cui esecuzione, all'epoca, non era prescritto il rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio.

In data 1.12.2016 è, quindi, pervenuta al ricorrente la nota prot. n. 8824 del 23.11.2016, con la quale il responsabile del procedimento del Comune ha dichiarato la richiesta di certificato provvisorio di agibilità “improcedibile”, oltre che per la pendenza della istanza di condono edilizio, anche perché agli atti del comune sarebbe risultata l’abusiva occupazione di area demaniale marittima.

Avverso detto atto è proposto ricorso

RG

690/2017 a sostegno del quale si deduce:

1. incompetenza del responsabile del procedimento ad adottare atti di competenza del responsabile dell’ufficio tecnico e violazione dell’art. 6 della legge 241/1990 in quanto non risulterebbe lo stesso delegato dall’organo competente a concludere il procedimento stesso;

2. violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 in quanto non sarebbe stato instaurato il contraddittorio predecisorio non risultando mai comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

3. violazione degli artt. 24, 25 e 26 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto il provvedimento reiettivo di agibilità è stato adottato dopo 6 anni dalla presentazione della richiesta (in data 23/02/2010), sebbene sulla stessa si sarebbe formato il silenzio assenso;

4. violazione del termine decadenziale di diciotto mesi previsto per l'esercizio del potere di autotutela decisoria dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n.124/2015;

5. violazione e falsa applicazione della delibera di c.c. n. 14 del 2.7.2013 in quanto la mera pendenza di una domanda di condono edilizio non rappresenta affatto motivo ostativo all’accertamento dei requisiti di salubrità, di igiene e di sicurezza prescritti dall’art. 25 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380;
inoltre la presunta natura demaniale marittima del suolo deriverebbe da una sentenza della Corte di Cassazione del 2009 che – pronunciando in sede civile sulla domanda di usucapione formulata dal ricorrente – ha affermato tale natura demaniale, obliterando del tutto la circostanza che già il Giudice Monocratico della Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli aveva, con sentenza n. 259/08, accertato, al contrario, la natura privata dell' area;

6. difetto di motivazione in quanto l’atto impugnato non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Serrara Fontana il quale afferma la infondatezza del proposto ricorso in ragione dei seguenti elementi in fatto:

a) i locali di che trattasi, nel corso degli anni, sono stati oggetto di attività edilizie che ne hanno mutato la consistenza in termini quantitativi (superfici e volumi) e qualitativi;

b) la domanda di condono presentata ha ad oggetto solo ed esclusivamente la sala da pranzo, una veranda e una terrazza aperta;

c) la chiusura integrale della terrazza (prima aperta), e la realizzazione dell’ “ ambiente servizi w.c. di circa mq. 18,00. .... ed antibagno completi e rifiniti, b) un locale deposito allo stato grezzo ” sono pacificamente successivi alla domanda di condono ed, in ogni caso, abusivi in quanto attinti da ordinanze di demolizioni mai ottemperate.

Con ricorso

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