TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-11-17, n. 202215297
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Pubblicato il 17/11/2022
N. 15297/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05319/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;
- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;
- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE
volte a consentire all'odierna ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, già programmate per il prossimo 8 maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dello status di “idoneo” in capo all'odierna ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017,
E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12,
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/8/2019:
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano il nominativo dell'odierna ricorrente;
- ove di interesse, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto;
- ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della P.d.S.;
- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;
E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE
volte a consentire all'odierna ricorrente di essere inserita, con riserva, nell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione pubblicato in data 13.08.2019 sul sito web dell'Amministrazione resistente e di essere ammessa, in sovrannumero, all'imminente corso di formazione il cui inizio è previsto per <<la seconda metà del mese di agosto>>, come da nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019 emessa dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – Servizio Corsi,
NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto dell'odierna ricorrente di prendere parte al corso di formazione in parola in conseguenza del superamento delle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 in seguito all'ammissione con riserva disposta con Ordinanza n. 3553 del 5 giugno 2019 adottata da Codesta Sezione
E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente al predetto corso di formazione previo inserimento nel predetto elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo la sig.ra Genesi Sganci riferisce di aver partecipato alla selezione indetta con Decreto del Ministero dell’Interno, n. 333- B/12D.2.17/6686 del 18.05.2017, per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, in qualità di c.d. civili (concorso di cui all’art. 1, co 1, lett. a) del predetto decreto) e di aver sostenuto la prova scritta, ottenendo una votazione di 9,375 decimi e, ciononostante, di essere stata esclusa dallo scorrimento per l’assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato poiché non in possesso dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa sopravvenuta di cui all’art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.12/2019. Avverso gli atti indicati in epigrafe ha proposto ricorso ritenendo illegittima la detta esclusione dalle successive fasi concorsuali per violazione di legge ed eccesso di potere per diversi profili ed ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensiva, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto art. 11, comma 2-bis, del citato d.l. n.135 del 2018 per contrasto con gli art. 3, 51 e 97 della Cost. trattandosi di norma avente carattere innovativo, ma indebitamente dotata di efficacia retroattiva.
1.1.Si è costituita in giudizio in resistenza l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del ricorso attesa la legittimità del comportamento della stessa in quanto la procedura di arruolamento in questione non potrebbe essere considerata alla stregua di una successiva fase della procedura concorsuale nel corso della quale si era svolta la prova scritta d’esame, costituendo quella impugnata una procedura amministrativa semplificata, determinata da evidenti ragioni di urgenza, basata sul presupposto fattuale degli esiti della procedura concorsuale, ormai conclusa. Peraltro i soggetti interessati al reclutamento in atto non sarebbero tecnicamente qualificabili come idonei al concorso, non essendo titolari - in quanto non in possesso dei più stringenti requisiti per l’accesso ai ruoli introdotti dal d.lgs. n. 95 del 2017 – di un diritto allo scorrimento della graduatoria, né di una aspettativa suscettibile di tutela giuridica non potendo allo stato neanche partecipare ad un concorso pubblico per agenti P.S.
1.2. Con ordinanza cautelare n. 3553 del 2019 la Sezione, nel disporre di provvedere all’integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami, ha ammesso con riserva la ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982. Tale adempimento di integrazione del contraddittorio è stato eseguito come risulta da documentazione depositata in atti.
2. Con atto recante motivi aggiunti la sig.ra Sguanci ha riferito di essere stata convocata per l’espletamento delle prove concorsuali accertative dei requisiti psico-fisici attitudinali, superandole proficuamente con giudizio di idoneità, senza però essere inserita nella graduatoria e successiva ammissione, sia pure con riserva, all’imminente corso di formazione. Pertanto ha insistito sulle domande proposte e, allegando argomentate considerazioni con motivi di illegittimità derivata, ha impugnato il decreto con cui è stato approvato l’elenco generale degli aspiranti risultanti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 c.