TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-12-15, n. 202301443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-12-15, n. 202301443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301443
Data del deposito : 15 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2023

N. 01443/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00409/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2023, proposto da
Artrade Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;



nei confronti

Arkimedia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R S e F A C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 2843-P del 9/3/2023 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha respinto la richiesta di accesso della Artrade Srl - ricevuta in data 10/2/2023 con prot n. 1617 - a tutti gli atti del procedimento concluso con il rilascio alla Arkimedia Srl della autorizzazione ex art. 49 D.lgs. 42/2004 e succ. modd. per l'installazione di un impianto pubblicitario sui ponteggi dei lavori in corso sull'edificio di Vico Sant'Agostino n. 3 in Bari prospiciente Piazza Mercantile;

- di tutti i relativi atti presupposti connessi e conseguenziali;

- e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere mediante visione e estrazione di copia di tutti gli atti del predetto procedimento e segnatamente della autorizzazione, della relativa relazione istruttoria, della istanza, dei relativi grafici, del contratto di appalto e del cronoprogramma presentati ai sensi dell’art.49 cit..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari e della società Arkimedia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - La società Artrade Italia S.r.l. (di seguito, anche solo Artrade), espone che:

- è una società operante a livello nazionale nel settore della pubblicità esterna e in particolare delle maxi affissioni su ponteggi di cantiere;

- opera nella città di Bari attraverso un impianto pubblicitario permanente alla Via Abate Gimma n. 62 autorizzato dalla Soprintendenza e dal comune di Bari nonchè attraverso impianti temporanei su ponteggi;

- negli anni 2021/2022, a seguito di prescrizioni della Soprintendenza, Artrade ha ridotto la superficie pubblicitaria del menzionato impianto permanente (allegato n. 5); Nello stesso periodo al fine di dare corso ad una operazione di sponsorizzazione dei lavori di restauro della facciata dell’edificio sito in Bari al Corso Cavour, 24, denominato Palazzo Atti, ha richiesto alla competente soprintendenza il rilascio della autorizzazione prescritta dall’art. 49 del Dlgs 42/2004 e succ. modd. per un impianto avente superficie pubblicitaria inferiore al 30% della stessa facciata in conformità della circolare n. 49 del 7/12/2020 del Ministero della Cultura.

A tale richiesta hanno fatto seguito ripetuti provvedimenti della Soprintendenza di parziale diniego, prescrittivi di una superficie massima pubblicitaria pari alla metà di quella consentita dalla ripetuta Circolare (all. 6 e 7) che di fatto, stante la non commerciabilità di un impianto di dimensioni così limitate impedivano di dare corso all’operazione di sponsorizzazione.

A febbraio del 2023, Artrade veniva a conoscenza della intervenuta installazione, da parte della Società Arkimedia, di un impianto temporaneo sui ponteggi installati sull’edificio di Vico Sant’Agostino n. 3 in Bari e segnatamente sulla facciata prospiciente Piazza Mercantile, avente una superficie pubblicitaria di rilevanti dimensioni in rapporto alla superficie della facciata stessa.

Con istanza datata 9 febbraio 2023, presentata alla competente Soprintendenza in data 10/2/2023 e ricevuta con prot n. 1617 in pari data, ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, la società Artrade:

- premesso:

che la società Artrade opera nel settore delle maxi-affissioni pubblicitarie su ponteggi e su impianti permanenti;

che Artrade nel recente passato ha visto respingersi molteplici richieste di autorizzazione ex art 49 D.Lgs 42/2004 per ragioni attinenti la superficie della pubblicità ed in applicazione di stringenti limiti dimensionali, superiori a quelli consentiti dalla Circolare n. 49 del 7.12.2020;

che un operatore del settore concorrente, ha da ultimo installato un impianto pubblicitario sui ponteggi dei lavori in corso sull’edificio di Vico Sant’Agostino, n. 3, prospiciente Piazza Mercantile;

che Artrade ha interesse ad accedere agli atti con cui codesta Soprintendenza ha autorizzato tale impianto, sia allo scopo di conformare alla prassi di codesta Soprintendenza le proprie future iniziative pubblicitarie, sia per eventualmente agire per l’annullamento degli atti rilasciati laddove illegittimi e tali, in tal caso, da consentire una concorrenza sleale da parte dell’operatore concorrente;

- ha chiesto di accedere mediante estrazione di copia di tutti gli atti del procedimento concluso con il rilascio dell’autorizzazione ex art. 49 Dlgs 42/2004 in favore della società Archimedia.

Con provvedimento prot. n. 2843-P del 9 marzo 2023, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha respinto la predetta istanza di accesso.

1.1- La società Artrade ha impugnato il suddetto diniego della Soprintendenza, domandandone l’annullamento.

Ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto ad accedere mediante visione e estrazione di copia di tutti gli atti del predetto procedimento e segnatamente della autorizzazione, della relativa relazione istruttoria, della istanza, dei relativi grafici, del contratto di appalto e del cronoprogramma presentati ai sensi dell’art. 49 cit. .

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

Violazione artt. 3, 22 e segg. della legge 7/8/1990, n. 241. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere. Illogicità.

1.2 - Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3 - Si è costituita in giudizio Arkimedia S.r.l. (di seguito, anche solo Arkimedia), contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.4 - La Società ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese, controdeducendo agli opposti rilievi, con memoria del 15 settembre 2023.

1.5 - All’udienza in camera di consiglio del 27 settembre 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.

3. - La Società ricorrente lamenta, essenzialmente, il difetto di motivazione del diniego di accesso opposto dalla Soprintendenza, che ha respinto la richiesta di accesso richiamando il rifiuto opposto dal legale rappresentante della controinteressata società Arkimedia .

Deduce che L’affermazione secondo cui “un eventuale accesso agli atti ... andrebbe a violare il diritto di riservatezza di soggetti terzi (D. Lgs 196/2003)” si risolve in una mera petizione di principio, priva di qualsivoglia elemento (anche in ragione del generico richiamo all’intera normativa del D. Lgs 196/2003) utile ad individuare per quali ragioni

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