TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-01-13, n. 201400360
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Testo completo
N. 00360/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09801/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9801 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D G, P M, F G, O R, P M, G M, T V, rappresentati e difesi dagli avv. D G, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 luglio 2012 avente ad oggetto: "Pubblicazione sedi vacanti in uffici requirenti di primo grado", nella parte in cui non ha previsto la copertura dei posti vacanti presso la procura della repubblica di Chiavari nonché della delibera del consiglio superiore della magistratura del 12 settembre 2012 avente ad oggetto "integrazione della delibera in data 26 luglio 2012 di pubblicazione delle sedi vacanti in uffici giudicanti di primo grado", nella parte in cui non ha previsto la copertura dei posti vacanti presso il Tribunale di Chiavari;
nonché, con motivi aggiunti, per l’annullamento
- del Decreto del Ministro della Giustizia in data 18 aprile 2013avente ad oggetto “la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura addetto agli uffici giudiziari di primo grado interessati con particolare riguardo ai Tribunali ed alle Procure della Repubblica per i quali si realizzano apprezzabili modifiche del relativo assetto territoriale”, nella parte in cui ha rideterminato le piante organiche del personale di magistratura della Procura e del Tribunale di Genova, quale accorpante le Procure ed il Tribunale di Genova;
- del Decreto del Ministro della Giustizia in data 26 aprile 2013 avente ad oggetto la rideterminazione delle piante organiche “del personale amministrativo non dirigenziale, appartenente alle aree prima, seconda e terza”, nella parte in cui ha rideterminato le piante organiche di detto personale amministrativo della Procura e del Tribunale di Genova, quale accorpante la Procura ed il Tribunale di Chiavari,
nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o connesso e, in particolare,
- del parere favorevole reso dal Consiglio Superiore della magistratura con Delibera in data 18 aprile 2013;
- della proposta di rideterminazione delle piante organiche formulata dal Ministro della Giustizia al Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 aprile 2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 novembre 2012, gli odierni ricorrenti – tutti iscritti al Foro di Chiavari – hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio contro il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 luglio 2012 avente ad oggetto la “Pubblicazione sedi vacanti in uffici requirenti di primo grado”, nella parte in cui non ha previsto la copertura dei posti vacanti presso la Procura della Repubblica di Chiavari, nonché della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 settembre 2012 avente ad oggetto “Integrazione della delibera in data 26 luglio 2012 di pubblicazione delle sedi vacanti in uffici giudicanti di primo grado”, nella parte in cui non ha previsto la copertura dei posti vacanti presso il Tribunale di Chiavari.
In punto di fatto i ricorrenti rilevano come il mantenimento degli Uffici giudiziari di Chiavari rivesta una indubbia importanza strategica, tenuto conto della vastità e della natura del territorio caratterizzante il relativo circondario nonché come in tali Uffici sia sempre stato garantito un elevatissimo livello di efficienza, con smaltimento di numerosi procedimenti e conseguenti statistiche di gran lunga superiori rispetto alla media degli altri Tribunali di città non capoluoghi di provincia.
Tale dato, ad avviso dei ricorrenti, appare ancora più significativo in considerazione del fatto che vi sono importanti scoperture nell’organico, pari al 18% dei magistrati giudicanti ed al 25% di quelli requirenti, con una punta del 57% dei magistrati onorari. La suddetta efficienza, poi, si rileva anche sotto il profilo gestionale, considerato che gli Uffici giudiziari chiavaresi hanno potuto funzionare con costi particolarmente bassi.
Tutte le sopra riportate ragioni, dunque, inducono i ricorrenti a sostenere il mantenimento del Tribunale e della Procura della Repubblica di Chiavari, come peraltro più volte espresso dalla camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica durante i lavori preparatori alla legge di riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
Con successivi motivi aggiunti, peraltro, i ricorrenti hanno provveduto ad impugnare anche il Decreto del Ministro della Giustizia in data 18 aprile 2013 avente ad oggetto “la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura addetto agli uffici giudiziari di primo grado interessati con particolare riguardo ai Tribunali ed alle Procure della Repubblica per i quali si realizzano apprezzabili modifiche del relativo assetto territoriale”, nella parte in cui ha rideterminato le piante organiche del personale di magistratura della Procura e del Tribunale di Genova, quale accorpante le Procure ed il Tribunale di Genova oltre al Decreto del Ministro della Giustizia in data 26 aprile 2013 avente ad oggetto la rideterminazione delle piante organiche “del personale amministrativo non dirigenziale, appartenente alle aree prima, seconda e terza”, nella parte in cui ha rideterminato le piante organiche di detto personale amministrativo della Procura e del Tribunale di Genova, quale accorpante la Procura ed il Tribunale di Chiavari.
Deducono i ricorrenti la illegittimità derivata degli atti impugnati per violazione – da parte della legge di delega e dei decreti delegati – dei principi costituzionali.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza del 20 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con una prima censura le parti ricorrenti deducono la illegittimità delle Deliberazioni impugnate per illegittimità costituzionale sia della legge delega 14 settembre 2011, n. 148, sia del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e della Tabella “A” al medesimo allegata per violazione degli artt. 70, 72, comma 4, 76 e 77 Cost. e degli artt. 14 e 15 della L. 23 agosto 1988, n. 400, avendo il Governo approvato la delega legislativa in sede di conversione del decreto legge.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio, infatti, come tale censura sia stata specificamente oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale nella sentenza n. 237/2013 che ha espressamente sottolineato la diversa natura e la conseguente autonomia delle disposizioni contenenti la delega legislativa rispetto alle norme contenute nel decreto-legge, ritenendo il Parlamento legittimato, nell’approvazione della legge di conversione di un decreto-legge, ad esercitare la propria potestà