TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-03-28, n. 201800760

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-03-28, n. 201800760
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800760
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2018

N. 00760/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03234/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3234 del 2016, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dagli avvocati F C e P P, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A S in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

nei confronti

Corso Anna, Macaluso Antonia, Ferrante Maria Antonia, Di Benedetto Filippo, Bartolone Gioacchino, Nasta Giuseppe, Giurbino Marcello, Nobile Alfonso, Pirotti Prospero, Fardella Giuseppina, Pascarella Carmen, Liotta Tiziana, Frascaro Maria Gabriella, Martorana Francesco, Lo Buglio Vincenza Gabriella, Carta Giampiero, Liotta Raimondo, Finocchio Giuseppe, Vetrano Salvatore, Midili Francesco, Lo Vetro Gerlando, Bonina Calogero, Sinatra Michele, Avola Giuseppe, Caputo Patrizia, Di Gaetano Grazia, Costa Antonina, Esposto Antonio, Caci Carmelo Francesco, Ruggieri Giuseppe, Pernici Giuseppe, Meli Maria Grazia, Cuspilici Donata, Andolina Vito Giovanbattista, Cascio Vincenzo, Benzo Maria, Zappulla Maria, Seggio Mario, Mazza Filippo, Cardì Agata, Rugguano Egidio, Costantino Carmelo, Albanese Antonino, Mercurio Antonio, Stancampiano Antonella, Bologna Caterina, Cnnistraro Michelangelo, Colletti Giacomo, Morici Rosalia, Tabascio Claudia, Anzà Dioniso Marco, Bellia Antonino, Vivirito Sergio, Tarallo Giuseppe, Urso Erminia, La Perna Marco, La Pera Eugenio, Riggio Sofia, Vollino Pietro, Bellomo Roberto, Cavallaro Sebastiano, Del Giudice Raffaele, Alberti Paolo, Scalia Salvatrice Patrizia, Frazzetto Claudia, Amoroso Gemma, Alabiso Maria Grazia, Lo Cascio Vincenzo, Caruso Salvatore, Prestia Piero, Molè Ornella, Tomasino Eleonora, Federico Rocco, Carnazza Giuseppe, Natoli Anna, Asaro Arturo, Piazza Nicasio, Abruzzese Claudio, Strazzera Maria Letizia, Infantino Gaetano, Provenzano Maria Elena, Giammona Matteo, Cusenza Serenella, D’Asaro Fabrizio, De Stefano Loredana, Raciti Giuseppe, Fronte Corrado, Pinello Maria Valeria, Mascari Antonia, Romeo Fortunata, Cinà Margherita, Raneri Maddalena, Casale Corrado Giorgio, Cusenza Marcello, Grsso Egidia, Picciurro Raffaele, Castelli Antonio, Florulli Salvatore, Traina Antonio, Americo Luigi, Lo Dico Maria Pia, Lodato Vito, Caruso Salvatore, Falletta Maurizio, Trimarchi Carmelo, Sciutteri Antonino, Serio Claudia, Amenta Giuseppe, Campo Angelo, Sciuto Orazio, Bartolotta Gaspare, Minneci Giuseppina, Raffone Armando, Cassarino Maria Franca, Sabella Alberto Antonino, Safina Pasquale, Ferrante Francesco, Pignato Elena, Naccariato Sebastiano, Vitale Mario, Nifosì Armando, Loggia Angelo, Catanzaro Paolo, Tripi Alessia, Arnone Giuseppe, Belfiore Michele, Musumeci Ninfa, Arena Anna Maria, Savona Giuseppe, Caradonna Matteo, Scalia Enza, Baudo Aristide, Caruso Maria Concetta, Amico Claudio, Caruso Calogero, Amari Paolo, Aquila Dora, Patanè Maria, Calabrò Giuseppe, Contino Maria, Lo Curto Daniela, Lo Meo Eugenia, Cassisa Angela, Di Blasi Donatella, Farruggia Alfonso, Duran Claudio, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulle sentenze della sezione Prima del TAR Sicilia, sede di Palermo, n. 2184 del 5 novembre 2012 e n. 2123 del 7 settembre 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018, il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 25 novembre 2016 e depositato il 6 dicembre successivo, il signor G S, assistente tributario in servizio presso l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Trapani, esponeva di avere partecipato al concorso interno indetto, con provvedimento della Direzione centrale n. 158625 del 12 settembre 2001, per il passaggio nell’area C 1 e di essersi collocato, con il punteggio di 67,60, alla posizione (non utile) n. 412 della graduatoria generale di merito.

Fatta tale premessa e dopo avere diffusamente precisato le ragioni per le quali riteneva di essere dotato di legittimazione ad agire, ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze di questa sezione n. 2184 del 5 novembre 2012 e n. 2123 del 7 settembre 2015, relative a giudizi a cui non aveva partecipato, che avevano annullato tale graduatoria, conformandosi all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in vicende identiche.

Per l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Come preannunciato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., dal Presidente alle parti, che hanno compiutamente illustrato le loro difese, il ricorso è inammissibile.

Il Collegio osserva preliminarmente che il ricorrente non ha impugnato, nei termini di legge, la graduatoria nella quale è stato inserito in posizione non utile e, conseguentemente, non è stato parte dei giudizi che hanno condotto alle sentenze di cui oggi pretende l’ottemperanza.

Si pone, pertanto, il problema della sussistenza della legittimazione ad agire, che va esclusa.

Come noto, in termini generali sono legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza tutte e solo le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, in coerenza con la nozione di “cosa giudicata” di cui all’art. 2909 c.c., la quale fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa. E’, altrettanto, noto che quando il giudicato incide su un atto indivisibile che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità di destinatari, abbia un contenuto inscindibile, sicché non può essere diviso in distinte e autonome determinazioni, ovvero su un atto collettivo, che, parimenti, non può essere ritenuto, all’esito del giudicato di annullamento, esistente per taluni o inesistente per altri, l’individuazione della sfera di efficacia soggettiva della sentenza amministrativa di annullamento dipende a seconda che si abbia riguardo alla sua parte cassatoria ovvero a quella ordinatoria: in ordine alla prima, gli “effetti della sentenza” non possono che prodursi erga omnes;
in ordine alla seconda, l’”autorità del giudicato” fa stato unicamente inter partes (cfr. Consiglio di Stato, VI, 27 luglio 2017, n. 3758 con richiami a stessa sezione, 5 dicembre 2005, n. 6964;
IV, 5 settembre 2003, n. 4977;
V, 6 marzo 2000, n. 1142;
IV, 2 agosto 2000, n. 4253;
V, 9 aprile 1994, n. 276;
IV, 18 luglio 1990, n. 561).

Diversa è la situazione quando non è stato annullato un atto normativo o generale a contenuto inscindibile, ma un atto complesso con plurimi destinatari;
in questo caso se uno dei destinatari, espressamente individuati, non ha assunto in prima persona concrete iniziative giudiziarie tese alla demolizione dell’atto non può successivamente chiedere l’ottemperanza della sentenza di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, III, 17 ottobre 2017, n. 4799 con richiamo a IV, 5 luglio 2017, n. 3282).

Nella specie viene in considerazione una graduatoria, che non è un atto normativo o generale, ma un atto soggettivamente complesso, cosicchè la sua mancata tempestiva impugnazione non legittima la richiesta di estensione degli effetti del giudicato formatosi nel giudizio proposto da altri soggetti.

Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla non agevole individuazione dei terzi legittimati alla proposizione del giudizio di ottemperanza.

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