TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800509
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2018

N. 00509/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00170/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2018, proposto da BI LI TR srl con sede a Genova in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del r.t.i con Sal.Co srl e Gefi impianti consorzio stabile, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Andrea Rossi, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Corsica 2/11;



contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del ministro in carica rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;



nei confronti

Consorzio 4IT costruzioni con sede a Genova in persona del legale rappresentante in carica
BRC spa recupero edilizio e restauro conservativo spa con sede a Genova in persona del legale rappresentante in carica
entrambe rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Betti, presso il quale domiciliano a Genova in piazza del Portello 1/2 scala B;



per l'annullamento

della nota 26.1.2018, n. 790 dell’ufficio contratti del provveditorato interregionale per le o.o.p.p. di Piemonte, Liguria e Valla d’Aosta

del decreto 17.1.2018, n. 7 del provveditore alle opere pubbliche di Piemonte, Liguria e Valla d’Aosta

dei verbali 13.11.2017 e 11.1.2018 della commissione giudicatrice

per l’accertamento

della nullità, invalidità o inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale e del raggruppamento controinteressato;

vista la propria ordinanza 28.3.2018, n. 82

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

BI TR, in proprio e nella qualità indicata si ritiene lesa dai provvedimenti emarginati per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.

L’amministrazione statale si è costituita in giudizio con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Con ordinanza 28.3.2018, n. 82 il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta.

Con successivo atto si è costituito in giudizio il raggruppamento controinteressato che ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti hanno depositato memorie e documenti tecnici.

1 Il contendere è relativo all’esito della gara indetta dall’amministrazione per la ristrutturazione di un antico convento che da tempo è stato riattato come sede dapprima della marina militare e successivamente della guardia di finanza; l’esperimento prefigurava l’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la cui individuazione erano stati stabiliti dei parametri all’interno dei quali doveva svolgersi la valutazione del seggio di gara.

L’esperimento si è concluso favorevolmente per il soggetto controinteressato, dovendosi notare a tale riguardo che l’offerta ricorrente è risultata più apprezzata dal punto di vista tecnico, ma che tale proposta negoziale è giunta seconda graduata per pochi decimali di punto all’esito della valutazione economica, dal che l’impugnazione del r.t.i. ricorrente.

2 I motivi proposti contestano in particolare la soluzione data dall’aggiudicatario al problema tecnico posto dalla conformazione del luogo di intervento: le censure graduano in tal senso una serie di rilievi e passano a contestare la natura condizionata e con ciò illegittima della proposta negoziale per giungere alla denuncia dell’incongruenza tra le diverse descrizioni che si leggono nella relazione tecnica del consorzio 4IT che accompagnava la domanda di partecipazione alla selezione.

3 Parte resistente e controinteressata deducono l’inammissibilità o comunque l’infondatezza nel merito del ricorso, ricollegandosi soprattutto alla discrezionalità tecnica che caratterizza il potere della commissione di gara.

Il collegio non

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