TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 2020-11-27, n. 202001329
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/11/2020
N. 01329/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2020, proposto da
C C, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del Legale Rappresentante
pro tempore
non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto 6.12.2019 n. 29298, con cui il Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Porto Cesareo ha comunicato l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 47 del 7.7.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28.10.2020 n. 137;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;
Premesso che, con istanza depositata in data 30.04.2020 ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., parte ricorrente ha chiesto a questo TAR di voler accertare e dichiarare il proprio diritto “ad accedere agli atti richiesti con l’istanza 21.01.2020 e, conseguentemente, ordinare al Comune di Porto Cesareo di rilasciarne copia”;
Rilevato che, con memoria in data 28.10.2020, parte ricorrente ha dichiarato di aver avuto accesso agli atti nei termini richiesti, sicché la “circostanza fa venir meno l’interesse della sig.ra Costantino alla delibazione dell’impugnazione del diniego tacito formatosi per silenzio sull'istanza di accesso 21.1.20”;
Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità della domanda articolata ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;