TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 2020-11-27, n. 202001329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 2020-11-27, n. 202001329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001329
Data del deposito : 27 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2020

N. 00185/2020 REG.RIC.

N. 01329/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2020, proposto da


C C, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;


contro

Comune di Porto Cesareo, in persona del Legale Rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’atto 6.12.2019 n. 29298, con cui il Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Porto Cesareo ha comunicato l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 47 del 7.7.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28.10.2020 n. 137;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Silvio Giancaspro, presenti gli Avvocati di cui al verbale;


Premesso che, con istanza depositata in data 30.04.2020 ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., parte ricorrente ha chiesto a questo TAR di voler accertare e dichiarare il proprio diritto “ad accedere agli atti richiesti con l’istanza 21.01.2020 e, conseguentemente, ordinare al Comune di Porto Cesareo di rilasciarne copia”;

Rilevato che, con memoria in data 28.10.2020, parte ricorrente ha dichiarato di aver avuto accesso agli atti nei termini richiesti, sicché la “circostanza fa venir meno l’interesse della sig.ra Costantino alla delibazione dell’impugnazione del diniego tacito formatosi per silenzio sull'istanza di accesso 21.1.20”;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità della domanda articolata ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento;

Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;

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