TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 2010-11-30, n. 201002747
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N. 02747/2010 REG.DEC.
N. 00007/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2005, proposto da:
Soc 66 Snc di S D e P R, rappresentata e difesa dagli avv. F C, A S, con domicilio eletto presso A S in Lecce, via F. Casotti 22/A;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. L A, M L D S, con domicilio eletto presso M L D S in Lecce, c/o Municipio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 578 emessa dal dirigente del settore attività economiche e produttive-polizia amministrativa notificata in data 25.11.2004, dichiarativa della decadenza dal diritto di attivare il pubblico esercizio di tipologia "B" nel locale di via dei Perroni n. 17/19 in Lecce da parte della soc. ricorrente e che dispone non sia dato luogo alla volturazione dell'autorizzazione amministrativa n. 172/bis del 04.2.2003 alienata dalla sig. Durante Miriana in favore della soc. ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, collegato e consequenziale.
Visto l’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205;
Considerato che trattasi di ricorso ultraquinquennale;
Considerato che il 13 marzo 2010 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al secondo comma dell’art. 9 L. n. 205 del 2000, come modificato dall’art. 54 della legge n. 133/2008;
Considerato che nel termine di sei mesi dalla data della notificazione del predetto avviso non è pervenuta nuova domanda di fissazione con la firma delle parti;
Considerato che la disciplina transitoria di cui all’art. 1, primo comma, dell’All. 3 al d. lgs. n. 104 del 2010 (facoltà di presentare la domanda di fissazione d’udienza, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, per i ricorsi pendenti da oltre cinque anni a quella data – dichiarazione della perenzione in difetto dell’esercizio della predetta facoltà) si concreta nella sequenza: decorso di 180 giorni dall’entrata in vigore del codice – assenza della domanda di fissazione di udienza – dichiarazione della perenzione;
che tale sequenza non ha luogo quando sia stato notificato l’avviso di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 205 del 2000, venendo quindi a determinarsi una situazione non riconducibile alla predetta disciplina transitoria;
che nella specie, prima dell’entrata in vigore del codice, è stato notificato l’avviso in questione;
che questa situazione è riconducibile sia all’art. 9, secondo comma, della legge n. 205 del 2000 sia all’art. 82 del d. lgs. n. 104 del 2010 (recante la disciplina a regime dell’istituto della perenzione), sicché (compiutosi il periodo di sei mesi senza che sia stata presentata l’istanza di fissazione dell’udienza, dopo l’entrata in vigore del codice) deve trovare applicazione tale ultima disciplina, con la salvezza della previsione dell’art. 1, secondo comma, dell’All. 3 al d. lgs. n. 104 del 2010;
Visto l’art. 35 cod. proc. amm.;