TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-04-29, n. 201402381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-04-29, n. 201402381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201402381
Data del deposito : 29 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08390/1999 REG.RIC.

N. 02381/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08390/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8390 del 1999, proposto da:
MANNA RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’Avv. F I, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carriera Grande, n. 32;



contro

COMUNE DI CASALNUOVO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L M, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Aniello Falcone, n. 70;



per l’annullamento

previo accertamento di illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal Amministrazione Comunale di Casalnuovo in persona del Sindaco p.t., sulla richiesta notificata l’8.1.89, del silenzio rifiuto così formato, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente all’esercizio delle mansioni di impiegato amministrativo.

e per la condanna

dell’amministrazione Comunale, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle relative competenze economiche, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 13 marzo 2014 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

Premette M R che, in data 1.4.1981, era stata assunto con delibera della Giunta Municipale, approvata dal Consiglio Comunale di Casalnuovo (NA) con contratto d’opera ex art. 2222 cod. civ., per la durata di anni 1, ed, a norma di tale contratto, doveva svolgere la pulizia dei locali presso gli uffici comunali distaccati di Tavernanova, frazione del Comune di Casalnuovo ed, inoltre, che, allo spirare del termine, il contratto, era stato rinnovato di anno in anno, sempre con delibera della Giunta Comunale, e così fino al 30.6.1989, allorquando era stato inquadrato in pianta organica con contratto a tempo indeterminato.

Aggiunge che, a differenza di quanto stabilito nel contratto, per ordine di servizio scritto delle autorità comunali, aveva svolto le mansioni assegnate nel rigoroso rispetto dell’orario di lavoro, con obbligo di giustificare eventuali assenze, ed, in caso di malattia, di presentazione della certificazione medica, senza avere mai percepito assegni familiari (in quanto non assicurata ai fini previdenziali ed assistenziali) ovvero la tredicesima mensilità, con retribuzione predeterminata, con materie prime ed attrezzi per la pulizia forniti dall’Amministrazione Comunale.

Preso atto che, dalla data di assunzione in pianta stabile nel 1989, aveva continuato a svolgere le medesime mansioni, con atto di diffida notificato l’8.1.1989, aveva chiesto all’intimato Comune di adottare tutti i provvedimenti idonei al suo inserimento nel ruolo organico del personale dipendente dell’Amministrazione Comunale o, quantomeno, nel ruolo soprannumerario con la qualifica funzionale acquisita per effetto delle mansioni di fatto espletate e di liquidare in suo favore tutte le differenze retributive maturate dalla data di assunzione alla data di inserimento in pianta organica, senza, però, ricevere nessun riscontro.

Tanto premesso e preso atto che il Pretore del Lavoro - adito per l’accertamento dell’inefficacia dei contratti di appalto stipulati con il Comune perché simulati, come tali, contrastanti con norme imperative di legge e la declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’esponente ed il Comune di Casalnuovo tra l’1.4.1981 ed il 30.6.1989 con la conseguente condanna, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., dell’intimato Comune al pagamento in suo favore della somma complessiva di £ 59.149.767, a titolo di differenze retributive spettantegli in attuazione dei D.P.R. 810/80, 843/83 e successivi, con la sentenza del Pretore n. 124/91 (a seguito di prova testimoniale offerta dalla ricorrente e non contrastata dalla convenuta ritualmente costituita), aveva dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro di fatto ex art. 2126 cod. civ., ma che, a seguito di appello proposto dall’Amministrazione Comunale avverso la predetta sentenza, il Tribunale di Nola (a cui la causa era trasferita per competenza territoriale, a seguito dell’entrata in funzione del Tribunale di Nola), con la sentenza allegata aveva rilevato il difetto di giurisdizione e la S.C. di Cassazione confermava tale decisione, M R, con ricorso in riassunzione, notificato il 23.9.1999 e depositato il 21.10.1999, adiva questo Tribunale, per l’annullamento del silenzio-rifiuto del Comune di Casalnuovo serbato sulla richiesta notificata l’8.1.1989, nonché per l’accertamento del suo diritto all’esercizio delle mansioni di impiegato amministrativo e per la conseguente condanna dell’amministrazione Comunale, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione delle relative competenze economiche, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

All’uopo parte ricorrente affidava il ricorso alle seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 25 T.U. 10.1.1957, n. 3 ed eccesso di potere, stante la violazione del principio generale per il quale la P.A., nella sussistenza di un potere istituzionale e del suo obbligo ad esercitarlo, sarebbe tenuta a provvedere sugli atti di diffida recanti la prefissione del termine di 30 giorni;

2) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, risultando l’impugnato provvedimento implicito di rigetto, per sua stessa natura, affetto da vizio di carenza assoluta di motivazione e di istruttoria;

3) Violazione dell’art. 36 Cost., che riconoscerebbe il diritto di ogni lavoratore alla percezione della retribuzione corrispondente alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto; nella specie parte ricorrente che avrebbe svolto mansioni di impiegata su disposizione dell’Amministrazione Comunale, così come accertato dal Pretore di Pomigliano D’Arco con la sentenza n. 124/1991 avrebbe diritto al relativo trattamento economico che sarebbe quello della III qualifica funzionale, detratto quanto già percepito per il periodo dall’1.4.1981 al 30.6.1989, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale.

L’intimato Comune si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, sostenendone l’infondatezza.

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2014 il ricorso era ritenuto in decisione.



DIRITTO

1. Preliminarmente il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la permanenza dell’interesse della propria assistita alla definizione del giudizio.

2. Sempre preliminarmente il Collegio prende atto che nella presente controversia a regolare la giurisdizione è intervenuta sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha definitivamente dichiarata la sussistenza della

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