TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202401800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202401800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401800
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 01800/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02143/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, 48;



contro

Ministero della Difesa - -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

- della nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Capo del I Reparto C.U.S - -OMISSIS- - Direzione di Amministrazione della Marina Militare ha disposto il recupero a carico del ricorrente di euro-OMISSIS- per gli importi asseritamente dovuti a seguito dell'applicazione della riduzione dello stipendio nei periodi in cui il ricorrente è stato collocato --OMISSIS-, al netto della licenza ordinaria maturata e non goduta;

- dell'atto dispositivo n. -OMISSIS- con cui il Capo del I Reparto C.U.S - -OMISSIS- - Direzione di Amministrazione della Marina Militare ha accertato il passivo di euro -OMISSIS-;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente al pieno trattamento stipendiale in tutto il periodo in cui egli è stato collocato --OMISSIS- e di non restituire la somma di euro -OMISSIS-;

nonché per l'accertamento

del diritto al pagamento delle ulteriori somme dovute per: a) straordinario già prestato ma da rivalutare; b) maggiorazioni dell'indennità operativa di base; c) licenza ordinaria non goduta dal -OMISSIS-e recupero delle festività soppresse per il -OMISSIS- d) rimborso delle spese di viaggio; e) eccedenze lavorative.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha prestato servizio quale sottoufficiale della Marina Militare fino al -OMISSIS-quando è stato -OMISSIS-Prima della suddetta dichiarazione -OMISSIS-

Con decreto del Capo del II Reparto della Direzione generale della Previdenza militare e della Leva del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS- è stato dichiarato che-OMISSIS-posta a presupposto del collocamento in aspettativa e della dichiarazione di inidoneità al servizio non fosse dipendente da causa di servizio.

Alla luce di tale ultimo accertamento, con successivo atto dispositivo n. -OMISSIS-l’Amministrazione della Marina Militare ha inteso applicare al sig. -OMISSIS- la riduzione dello stipendio della metà per il periodo successivo ai primi sei mesi di aspettativa e dell’intero per il rimanente periodo fino alla cessazione del servizio ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 52/2009.

L’importo non dovuto è stato liquidato in € -OMISSIS-, il quale è stato compensato con le somme dovute al sig. -OMISSIS- per 79 giorni di licenza ordinaria non goduta relativa agli anni -OMISSIS- pari a € 8.327,75, per un passivo finale di € -OMISSIS-.

Con nota prot. -OMISSIS-, il Capo del I Reparto C.U.S. – -OMISSIS-ha comunicato l’avvio del procedimento di recupero del predetto indebito.

2. Con ricorso ritualmente notificato in data 30.10.2023 e depositato in data 11.11.2023, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, i suddetti atti, e in particolare: 1) la nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Capo del I Reparto C.U.S - -OMISSIS- - Direzione di Amministrazione della Marina Militare ha disposto il recupero a carico del ricorrente di €-OMISSIS- per gli importi dovuti a seguito dell’applicazione della riduzione dello stipendio nei periodi in cui il ricorrente è stato collocato --OMISSIS-, al netto della licenza ordinaria maturata e non goduta; 2) l’atto dispositivo n. -OMISSIS- con cui il Capo del Reparto C.U.S - -OMISSIS- - Direzione di Amministrazione della Marina Militare ha accertato il passivo di € -OMISSIS- risultante dalla sottrazione dagli importi non dovuti con quanto maturato per licenza ordinaria non goduta.

Il ricorrente, oltre a chiedere l’accertamento del proprio diritto al pieno trattamento stipendiale in tutto il periodo in cui è stato collocato --OMISSIS- e a non restituire la somma di € -OMISSIS-, ha altresì richiesto l’accertamento del proprio diritto al pagamento delle ulteriori somme dovute per: a) straordinario già prestato ma da rivalutare; b) maggiorazioni dell’indennità operativa di base; c) licenza ordinaria non goduta dal -OMISSIS-e recupero delle festività soppresse per il -OMISSIS-; d) rimborso delle spese di viaggio; e) eccedenze lavorative. In subordine, ha chiesto che tali somme vengano compensate con quelle richieste dall’amministrazione.

3. Gli atti impugnati sono stati censurati per i seguenti motivi: 1) Violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza manifesta ; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 D.P.R. n. 52/2009 e 12 d.P.R. n. 171/2007. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.

3.1. Con il primo motivo di gravame viene lamentato che l’atto di comunicazione di avvio del procedimento di recupero abbia in realtà valore provvedimentale, disponendo l’immediata messa in mora rispetto alle somme addebitate e vanificando, conseguentemente, la partecipazione procedimentale del ricorrente, che si sarebbe trovato, pertanto, nella condizione di poter esperire soltanto la via giudiziale per far valere le proprie ragioni.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente rileva la violazione dell’art. 15 del D.P.R. 52/2009 da parte dell’Amministrazione, evidenziando che non possa darsi luogo al recupero delle somme se l’accertamento sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio avviene dopo ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa. Viene in particolare evidenziato che -OMISSIS-

4. In data 14.11.2023 il Ministero della Difesa - -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

5. A seguito della camera di consiglio del 6.12.2023, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, disponendo la sospensione degli atti impugnati.

6. Con memoria del 15.03.2024 l’Amministrazione resistente ha rilevato di aver provveduto al conteggio delle somme ripetibili in coerenza con quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, evidenziando, altresì, che il comma 2 della predetta norma - il quale prevede la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio debba intervenire entro il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa - si riferisca esclusivamente al " personale militare che viene giudicato non idoneo in maniera parziale e che resta in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti della normativa vigente ", non ricomprendendo, quindi, la casistica dell'ex militare giudicato permanentemente non idoneo e cessato dall'aspettativa prima della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

In merito alle ulteriori pretese economiche del ricorrente è stato inoltre rappresentato che: a) le competenze stipendiali riferite alle eccedenze lavorative (lavoro straordinario, recupero compensativo e permessi brevi) ricadono in capo all'ente presso il quale l'amministrato presta servizio, in quanto spetta al Comandante di Corpo curare le risorse disponibili ed utilizzarle per il perseguimento degli obiettivi istituzionali; b) in merito alla richiesta di ulteriori somme dovute alla maggiorazione dell'indennità operativa di base, la posizione del ricorrente risulta aggiornata nel sistema unificato per il calcolo degli stipendi (BDUS) fino al 30.04.2019, con aggiornamento a partire dal cedolino del mese di giugno 2019 e relativo bonifico (importo spettante € 13,46) nel cedolino del mese di maggio 2019. Ad oggi, considerando che lo stesso è stato -OMISSIS- e, successivamente, -OMISSIS-giorno antecedente la data di cessazione dal servizio, risulta spettante l'aggiornamento della maggiorazione dell'indennità operativa di base per il periodo che intercorre tra -OMISSIS- (al lordo dei quindici giorni di franchigia sull'indennità operativa in godimento, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della Legge 78/1983); c) per quanto concerne i giorni di licenza ordinaria, gli stessi sono stati quantificati, ai fini della monetizzazione, sulla base della dichiarazione del Comando presso il quale il ricorrente prestava servizio e si provvederà al relativo pagamento in caso di eventuale sentenza sfavorevole alla compensazione; d) in merito ai giorni

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