TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-06-17, n. 201301812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-06-17, n. 201301812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301812
Data del deposito : 17 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02214/2012 REG.RIC.

N. 01812/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02214/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2012, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dal se stesso, domiciliato per legge presso la Segreteria in di questo TAR in Catania, Via Milano, n. 42a;

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina,n. 149;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dal decreto. n.421/2008 emesso dalla Corte d'Appello di Messina, depositato in data 17/6/2011, con il quale la Corte ha condannato il Ministero a pagare all’odierno ricorrente, nella qualità di difensore distrattrio, delle somme di denaro per l’attività professionale dispiegata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente chiede l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Messina indicato in epigrafe.

La decisione, avverso la quale non è stata proposta impugnazione (come risulta dall’attestazione resa dalla Corte di Appello di Messina in data 22 maggio 2012), è stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in data 29 settembre 2011.

L’Amministrazione statale si è costituita in giudizio, depositando una memoria di mera forma.

Sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003: a) “le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”;
b) “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Nel caso di specie il titolo esecutivo (cioè il decreto n. 141/11) è stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, in data 29 settembre 2011.

Stabilisce l’art. 479, secondo comma, c.p.c. che “la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.

La notifica del decreto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (e non presso la sede dell’Amministrazione) risulta quindi inidonea ai fini contemplati dal citato art. 14 decreto legge n. 669/1996, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il decreto di cui si chiede l’esecuzione non è stato ritualmente notificato all’Amministrazione in forma esecutiva.

Come, infatti, affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 725/2012: 1) l’obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo, nonché il correlativo termine di grazia di centoventi giorni, stabiliti dal cit. art. 14, sussistono in relazione a ogni credito pecuniario verso pubbliche amministrazioni;
2) limitatamente a tale tipo di obbligazioni, senza la preventiva notifica del titolo e finché pende il termine conseguente, “il creditore non può procedere ad esecuzione forzata” in nessuna forma: né per espropriazione, ai sensi del codice di procedura civile;
né in sede di ottemperanza, ai sensi del codice del processo amministrativo;
3) altrimenti, se è stata omessa (come nel caso in esame) la preventiva notificazione del titolo, l’esecuzione - in qualunque forma e sede essa sia stata intrapresa - è inammissibile;
ovvero, se sia stata attivata nella pendenza del termine predetto, è improcedibile fino alla sua infruttuosa scadenza (ma non è questo il caso trattato);
4) in ogni caso, la ragione ostativa dell’esecuzione forzata è soggetta a rilievo d’ufficio, afferendo a una condizione dell’azione.

Ne consegue che “il titolo che è stato direttamente azionato in ottemperanza andrà invece previamente notificato all’amministrazione debitrice;
e ogni azione esecutiva - in sede civile o in ottemperanza - potrà essere riproposta unicamente dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione, se mai il debito non sia stato adempiuto in tale termine”.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese .

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