TAR Firenze, sez. III, decreto cautelare 2022-09-24, n. 202200559
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Pubblicato il 24/09/2022
N. 00559/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2022, proposto da
-OMISSIS- Ditta Individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
- della determinazione n. -OMISSIS-, pubblicata nell'albo pretorio il -OMISSIS-, emessa da ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale avente ad oggetto “ Appalto specifico nell'ambito dello SDA per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la stipula di un accordo quadro multi-operatore per la fornitura di "DPI delle vie respiratorie - mascherine FFP2 - FFP3 per le aziende sanitarie, ospedaliere di RT ed Estar. Aggiudicazione "” nella parte in cui ha disposto l'esclusione della -OMISSIS- dalla procedura di gara (doc. 1);
- del " Sesto Verbale: soccorso istruttorio e conclusione fase amministrativa " approvato con la determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della quale fa parte integrante, nella parte in cui ha disposto l'esclusione della -OMISSIS- dalla procedura di gara (v. pagg. 30-32 del doc. 1)
- nonché di ogni altro provvedimento conseguente, connesso e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare può essere fissata per il giorno 11 ottobre 2022;
Ritenuto che - impregiudicata ogni valutazione nel merito - non sussistano, in difetto di qualsiasi diversa dimostrazione, i presupposti della “ estrema gravità e urgenza ” di cui all’art. 56 cit. per accordare la misura cautelare richiesta, atteso che l’interesse azionato con il ricorso in esame potrebbe comunque trovare – in caso di accoglimento del ricorso nel merito – una tutela in sede risarcitoria;