TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-09-25, n. 201300616

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-09-25, n. 201300616
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300616
Data del deposito : 25 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01099/2010 REG.RIC.

N. 00616/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01099/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2010, proposto da:
R J A, rappresentata e difesa dagli avv.ti L C M e G C R, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, in persona del dirigente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento n.7099 del 28.7.2010 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, avente ad oggetto "revisione della patente di guida " intestata alla ricorrente, notificatogli dalla Legione Carabinieri Sardegna, Stazione di La Maddalena;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della memoria del 5 giugno 2013 dell’Amministrazione resistente e dei relativi atti allegati, depositati in giudizio dalla Difesa erariale, dai quali risulta che la ricorrente ha sostenuto l'esame di revisione in data 30 luglio 2012 e 1 agosto 2012 risultando idonea;

ritenuto che, avendo la ricorrente ottemperato al provvedimento impugnato, sia sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso in esame;

ritenuto pertanto che debba dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

ritenuta comunque l'infondatezza del ricorso, dovendosi ritenere sussistenti, nel caso di specie, le condizioni che legittimano la disposta revisione della patente, in considerazione, in primo luogo, della natura cautelare del provvedimento medesimo, nonché delle infrazioni compiute dalla ricorrente;

ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi