TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-07-23, n. 202415022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-07-23, n. 202415022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415022
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 15022/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08487/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8487 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da S F D V e L M C, rappresentati e difesi dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regione Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Angela Papagno e Michele Carella, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale prot.n. 11227 del 19.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM e ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio);

- della nota prot. n. 10828 del 10.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze – Chiarimenti” nella parte relativa ai requisiti per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi dei docenti che hanno conseguito il titolo all'estero;

- del provvedimento n. 11694 del 26.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Nuova pubblicazione graduatorie per supplenze (GPS) - Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020” nella parte in cui non è incluso (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti inseriti nelle graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 per la classe di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e per la classe di concorso sostegno ADMM e ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio);

- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione dei ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Foggia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle classi di concorso sostegno ADAA, ADEE, ADSS (con riferimento alla ricorrente Mimmo Cipriani Lucia) e alla classe di concorso sostegno ADMM e ADSS (con riferimento al ricorrente De Vita Salvatore Fabio);

- delle graduatorie GPS dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Foggia relative alle classi di concorso di ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi;

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 3.07.2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia

- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;

- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;

- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.7.2021 avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia”;

- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale;

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51/2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente” ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi dei ricorrenti;

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;

- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

nonché

- per l'accertamento e la condanna del diritto dei ricorrenti a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Vita Salvatore Fabio il 28.10.2021:

per l'annullamento

- del provvedimento n. 12160 del 3.9.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da G.A.E. e da G.P.S. per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari di incarico di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- dei successivi provvedimenti di rettifica degli incarichi a tempo determinato già conferiti con provvedimento n. 12160 del 3/9/2021 nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari di incarico di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

nonché ove occorra,

- del provvedimento n. 13691 del 28.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- del provvedimento n. 14026 del 5.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- del provvedimento n. 14091 del 6.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- del provvedimento n. 14363 del 11.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- del provvedimento n. 14447 del 13.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- del provvedimento n. prot. 14730 del 18.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- del provvedimento prot. n.14817 del 19.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- del provvedimento prot. n.14871 del 20.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Foggia avente ad oggetto “Conferimento supplenze da GAE e GPS per l'a.s. 2021/2022” e nell'allegato elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale nella parte in cui non è individuato (anche con riserva) il nominativo dei ricorrenti tra i docenti destinatari della seconda convocazione di incarichi di supplenza a t.d. su posti di sostegno relativamente alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti (ADAA, ADEE, ADSS ADMM);

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto ivi incluse eventuali nuove ripubblicazioni delle graduatorie GPS dell'USP Puglia - Ambito Territoriale di Foggia relative alle classi di concorso di ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ove già pubblicate, nella parte in cui non includono il nominativo dei ricorrenti nella relativa prima fascia delle GPS elenchi aggiuntivi;

nonché

- per l'accertamento e la condanna del diritto dei ricorrenti a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regione Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, ha ad oggetto il provvedimento (e i relativi atti connessi e consequenziali) con il quale i ricorrenti sono stati esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Foggia per l’anno scolastico 2021/2022, relativamente al “sostegno”, per non avere ottenuto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero entro il 31 luglio 2021.

2. A fondamento del gravame i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di censura:

2.1. “ Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione dell’ordinanza Ministeriale n. 60/2021;
violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90;
Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost;
Eccesso di potere per difetto di motivazione;
difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
Irragionevolezza;
Erronea presupposizione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90;
illogicità;
violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021;
violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73;
violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell’Istruzione.
”;

2.2. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione dell’ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali;
violazione del principio di buona fede e leale collaborazione;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90;
Violazione e falsa applicazione art. 3 e 97 Cost;
Eccesso di potere per difetto di motivazione;
difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
Irragionevolezza;
Erronea presupposizione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90;
illogicità;
violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021;
violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73;
violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell’Istruzione.
”;

2.3. Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90;
Incompetenza;
eccesso di potere per omessa istruttoria;
erronea presupposizione.
”.

2.4. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90;
difetto di istruttoria;
erronea presupposizione
.

3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.

4. Con atto di motivi aggiunti del 28 ottobre 2021 i ricorrenti hanno altresì impugnato i successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione deducendone l’illegittimità derivata e il difetto di istruttoria.

5. Nelle more del giudizio, in relazione al ricorso introduttivo e all’atto di motivi aggiunti, sono state autorizzate le integrazioni del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, adempimenti correttamente eseguiti dalla ricorrente, e con ordinanza del 6 dicembre 2021, considerato che “ il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento ”, è stata accolta l’istanza cautelare.

6. All’udienza pubblica del 18 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento.

8. Il Collegio ritiene fondate le censure relative all’erronea interpretazione del quadro normativo applicabile agli elenchi aggiuntivi, evidenziando che la questione è stata già affrontata da questo Tribunale e dal Giudice d’Appello in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dai ricorrenti in molteplici sentenze, ivi citate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) , c.p.a., le cui motivazioni, in quanto condivise, sono da ritenersi parte integrante della presente pronuncia (cfr., ex multis , Cons. Stato, 27 dicembre 2023, n. 11244;
T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 4 giugno 2024, 11410).

In particolare:

- va condiviso il ragionamento secondo cui è applicabile (non solo alle GPS, ma anche all’iscrizione nei cd. “elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia ed alle GI d’istituto”) l’articolo 7, comma 4, lett. e), dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, nella parte in cui ammette l’iscrizione con riserva dell’aspirante il cui titolo conseguito all’estero non sia stato ancora riconosciuto dal Ministero, a condizione vi sia la prova della presentazione della richiesta di riconoscimento al competente dipartimento;

- va altresì condiviso il principio secondo il quale, anche a voler ritenere che la fattispecie sia regolata dal solo D.M. n. 51/2021, nella parte in cui prevede due ulteriori condizioni, non contemplate dall’O.M. 60/2020, esso andrebbe disapplicato in parte qua perché in contrasto con l’art. 59, comma 4, lett. a), del d.l. n.73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, in base al quale possono iscriversi negli appositi elenchi aggiuntivi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

9. Deve perciò ritenersi che l’indirizzo giurisprudenziale in materia si sia ormai consolidato, né le Amministrazioni resistenti hanno fornito alcun elemento che possa indurre il Collegio a rimeditare tale indirizzo ed a discostarsene.

10. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti vanno pertanto accolti per quanto attiene all’esclusione dell’iscrizione con riserva dei ricorrenti, con assorbimento dei motivi e delle questioni non esaminate.

11. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della serialità della controversia, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato, da porsi a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia.

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