TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-12-27, n. 201712668
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2017
N. 12668/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09823/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9823 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rida Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti F F, G F e H B, con domicilio eletto presso lo studio Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
contro
Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Arpa - Lazio, Asl Latina, Soggetto Attuatore ex Decreto Commissariale n. 49/05, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Avilio Presutti, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;
per l'annullamento
con ricorso introduttivo:
- della determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, 13 agosto 2009, n. 3693, avente ad oggetto l’Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in favore di Ecoambiente S.r.l. con Decreto Commissariale n. 35/2007, riguardante la discarica in località Borgo Montello nel Comune di Latina, con cui è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di TMB nella stessa località, adiacente alla esistente discarica;
- di tutti gli atti già impugnati con ricorso R.G. 6510/2008;
con motivi aggiunti:
- della determinazione della Regione Lazio — Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti del 12 febbraio 2015, n. GO1217, recante "Ecoambiente S.r.l. - Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Commissariale n. 35/2007 e s.m.i., e approvazione variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al complesso impiantistico per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi e impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in Via Monfalcone, 23/b — 04010 Loc. Borgo Montello (Latina)", pubblicata sul B.U.R.L. del 24 febbraio 2015, n. 26;
- degli atti presupposti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ecoambiente S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 novembre 2009, la società in epigrafe ha impugnato, unitamente a tutti gli atti presupposti ivi elencati, la determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, 13 agosto 2009, n. 3693, avente ad oggetto l’Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in favore di Ecoambiente S.r.l. con Decreto Commissariale n. 35/2007, riguardante la discarica in località Borgo Montello nel Comune di Latina, aggiornamento con cui, tra l’altro, è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di TMB nella stessa località, adiacente alla esistente discarica.
Ha, altresì, impugnato in via subordinata anche gli atti già fatti oggetto di ricorso R.G. 6510/2008.
Ha esposto i fatti come di seguito tratteggiati nella parte di interesse.
1.1. Con il provvedimento impugnato, la Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 s.m.i., ha rilasciato alla controinteressata Ecoambiente s.r.l., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e l'esercizio, in località Borgo Montello (LT), di un impianto destinato ad erogare il servizio di recupero dei rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (assimilati e assimilabili), per la produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR) e di compost .
La Ecoambiente, società mista posseduta al 51% dalla Latina Ambiente S.p.a. (a sua volta posseduta al 51% dal Comune di Latina), é già titolare, in regime di affidamento diretto e di privativa comunale, del servizio di smaltimento dei RSU nella contigua discarica di Borgo Montello, di cui la stessa Ecoambiente è proprietaria. In tale discarica, in base alla vigente pianificazione regionale di settore, sono obbligatoriamente riversati i rifiuti raccolti nei comuni di Latina, Anzio e Nettuno, con facoltà di accogliere una quota di speciali non pericolosi, in misura non superiore al 30% della capacità di smaltimento.
Grazie all'autorizzazione ricevuta, Ecoambiente estenderà il proprio ambito di attività, senza procedure ad evidenza pubblica e senza separazione societaria, da un settore in privativa (smaltimento dei RSU) ad un ambito operante in regime di concorrenza (recupero dei RSU e speciali), il cui bacino di utenza viene a coincidere con quello in cui opera la ricorrente.
La ricorrente è regolarmente autorizzata a svolgere la medesima attività di produzione di CDR e sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno di bacino, ma ciò le risulta impossibile, perché il suo impianto non è stato incluso nella pianificazione di emergenza adottata nel Lazio nel periodo 2007/2008, episodio che è stato ritenuto dall'Autorità Antitrust meritevole di una segnalazione nei confronti della Regione Lazio. Ecoambiente è stata appunto autorizzata sull'erroneo presupposto di piano che l'impianto della RIDA non esista.
1.2. Tratteggiato il contesto normativo e amministrativo in cui si inseriscono gli atti impugnati, la ricorrente fa presente che il Piano regionale del 2007/2008 non contiene un completo ed esaustivo censimento degli impianti esistenti (pubblici e privati), anzi si fonda sul presupposto erroneo che nell'ambito provinciale di Latina non vi sia alcun impianto di produzione di CDR, con ciò illegittimamente escludendo l'impianto della RIDA dalla possibilità di rendere ai comuni pontini (astretti all'osservanza del piano) il servizio per il cui svolgimento la ricorrente era stata appositamente autorizzata.
La mancata considerazione dell'impianto RIDA nel Piano del 2007/2008, per altro verso, induce un preteso "fabbisogno" di recupero "inevaso" nell'ambito provinciale di Latina (ora stimato in 135.000 t/a), che il medesimo piano prevede di soddisfare con la realizzazione di uno o due nuovi impianti di produzione CDR, con una potenzialità complessiva pari a quella già in dotazione di RIDA, ovviamente con oneri aggiuntivi (circa 40 milioni di euro) a carico dell'erario, prima, e dei cittadini, poi, per il tramite della tassa/tariffa rifiuti.
RIDA, con ricorso iscritto al RG. n. 6510/2008, ha dunque impugnato tali illegittime prescrizioni, senza ottenerne la sospensione.
1.3. Nel descritto contesto, si inscrive la vicenda per cui è causa.
Con istanza del 21 dicembre 2007, Ecoambiente ha presentato, contestualmente, istanza di VIA e di AIA alla competente Regione Lazio con riferimento al progettato impianto di produzione di CDR (e, con distinta unità produttiva, di compost ), da realizzare nel sito di Borgo Montello, in adiacenza all'esistente discarica.
Ottenuta la VIA favorevole, Ecoambiente ha chiesto l'avvio del procedimento di AIA, che si è poi concluso, previo svolgimento della prescritta conferenza di servizi, con la impugnata determinazione dirigenziale n. 3693/2009.
L’Amministrazione regionale si limitata ad apporre al provvedimento la clausola per cui esso "non costituisce alcun riconoscimento di privativa o di vantaggio competitivo con riferimento all'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, e che, pertanto, resta nel rischio d'impresa il mancato utilizzo da parte di altri Comuni, oltre al Comune di Latina, dell’impianto in commento”.
La ricorrente ritiene che tale clausola rappresenterebbe l’implicito riconoscimento della fondatezza delle sue doglianze e della contraddittorietà del provvedimento gravato.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame sia Ecoambiente sia il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione.
1.4. Con motivi aggiunti notificati il 27 aprile 2015 la ricorrente ha, poi, impugnato la determinazione della Regione Lazio — Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti del 12 febbraio 2015, n. GO1217, recante "Ecoambiente S.r.l. - Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Commissariale n. 35/2007 e s.m.i., e approvazione variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al complesso impiantistico per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi e impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in Via Monfalcone, 23/b — 04010 Loc. Borgo Montello (Latina)", pubblicata sul B.U.R.L. del 24 febbraio 2015, n. 26, oltre agli atti presupposti ivi