TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-10, n. 202101897
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Testo completo
Pubblicato il 10/06/2021
N. 01897/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2018, proposto da
Cooperativa Soraya, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Basile Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scicli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ammatuna Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia Numero 46;
Consiglio Comunale di Scicli, non costituito in giudizio;
nei confronti
NI IO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione n. 69 del 18.07.2018 di non approvazione del “Programma costruttivo di n. 22 alloggi per l'edilizia residenziale convenzionata agevolata – legge 457/78, Comparto CR (10.2.BC) – Cava D'Aliga, ad opera della Soc. Coop. Edilizia di abitazione SORAYA”,
ed il risarcimento dei danni.
conseguenti alla adozione di un tale provvedimento (in tesi) illegittimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scicli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Cooperativa Edilizia di Abitazione “SORAYA”, con nota assunta al prot. comunale n. 29807 del 14 ottobre 2008, comunicava al Comune di Scicli l’intenzione di proporre un programma costruttivo di n. 21 alloggi di edilizia residenziale convenzionta-agevolata, ai sensi della L. n. 457 del 1978, e ss.mm ed ii., presso il Comparto CR (10.2.BC) sito nella frazione Cava D’Aliga. Tale programma era stato ammesso a finanziamento, giusto D.A. LL.PP. della Regione Sicilia, del 17 febbraio 2005 (pubblicato su G.U.R.S. n. 9/05 del 4.03.2005). Con successiva nota (prot. comunale n. 20838 del 13 luglio 2009), i Tecnici progettisti incaricati dalla Cooperativa Soraya, comunicavano l’intenzione di attuare il suddetto programma, con predisposizione del relativo progetto. A ciò, faceva seguito l’avviso dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’attuazione del programma costruttivo, da parte del Settore comunale competente, ai proprietari interessati dall’esproprio dei loro terreni; avviso al quale questi ultimi, ivi compreso l’odierno controinteressato, davano riscontro mediante osservazioni.
Con delibera n. 73 del 13 giugno 2013 il Consiglio Comunale del Comune di Scicli non approvava però il sopra menzionato programma. Senza mai fare oggetto d’impugnativa un tale procedimento, la Società Cooperativa Edilizia di Abitazione “SORAYA”, con atto del 07/11/2013, formulava espressa istanza all’Ufficio competente a ripresentare nuova proposta di delibera all’Organo consiliare, per l’annullamento in autotutela della richiamata delibera n. 73/2013, e l’approvazione consequenziale del programma costruttivo de quo. L’interpellato organo del Comune di Scicli ometteva però di attivarsi a causa della frattanto sopravvenuta mancata proroga dei termini fissati dalla Regione per il finanziamento del progetto in questione.
Poiché però successivamente la Società Cooperativa Edilizia di Abitazione “SORAYA” veniva ri-ammessa al finanziamento regionale, giusta dichiarazione resa sotto responsabilità dal Legale rappresentante della stessa Cooperativa, e risultando il programma costruttivo conforme, sotto ogni profilo, alle prescrizioni esecutive del Comparto CR. (10.2.BC) del vigente P.r.g., il Capo settore urbanistica, con la proposta di deliberazione n. 3 del 13 giugno 2018 - alla quale la delibera consiliare, di non approvazione del P.c., ora impugnata, fa seguito -, ha espresso l’intendimento di revocare la precedente delibera di non approvazione del piano n. 73/2013; e di approvare conseguentemente, il programma costruttivo oggetto del presente giudizio.
Ma ancora una volta, con delibera n. 69 del 18 luglio 2018 – mai comunicata alla Società Cooperativa Edilizia di Abitazione “SORAYA” -, il Consiglio Comunale del Comune di Scicli non approvava tale programma costruttivo.
La Società Cooperativa Edilizia di Abitazione “SORAYA” proponeva pertanto ricorso con atto di gravame notificato il 29/10/2018.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, che affidava poi il concreto svolgimento delle proprie argomentazioni difensive ad una memoria successivamente depositata in segreteria il 28/12/2018, in particolare con riguardo alle proposte eccezioni in rito di mancata integrità del contraddittorio, di carenza d’interesse e di inammissibilità per tardività, a causa della preesistente e mai impugnata delibera n. 73 del 13 giugno 2013 il Consiglio Comunale del Comune di Scicli.
In data 12/05/2021 si svolgeva – in concreto in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, malgrado tale possibilità fosse stata loro garantita secondo le previsioni di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall’art. 25 del D.L. n. 137/2020 - l’udienza per l’esame del ricorso in epigrafe. Qui il Collegio, pur ritenendo in astratto fondata la proposta eccezione di difetto di integrità del contraddittorio a causa della mancata evocazione in giudizio dei Sig.ri NI LA, NI AN, AR RA, NT NC, ES DA e ES NC - i quali, per asserzione del Comune intimato non verificabile ex actis, ma senza alcuna replica sul punto da parte della cooperativa ricorrente, risultavano essere titolari di aree sulle quali sarebbe localizzato il programma costruttivo della cooperativa ricorrente, e che sarebbero pregiudicati dalla dichiarazione di pubblica utilità che discende ex lege dall’approvazione di quel programma costruttivo in base alle previsioni del nono comma dell’art. 1 della L.R. n. 86/1981, per il richiamo (nel testo così come modificato dalla successiva L.R. n. 22/1996) ad essa effettuato dal secondo comma dell’art. 2 della L.R. n. 86/1981 -, stante la ritenuta manifesta infondatezza del ricorso in epigrafe lo tratteneva comunque in decisione, così come reso possibile dalla previsione del secondo comma dell’art. 49 c.p.a., alla cui stregua “ l'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74”.
I – In primo luogo l’Amministrazione intimata ha eccepito la inammissibilità del ricorso in epigrafe per tardività, perché “ la delibera consiliare numero 69 del 18 luglio 2018 costituisce una mera riproposizione di quella scelta fondamentale di tutela e rispetto di una delle borgate marinare più belle e suggestive del sud Italia operata dal Consiglio comunale di Scicli, a monte, con la delibera numero 73 del 2013, che controparte non ha tempestivamente impugnato nei termini di rito, così prestando definitiva acquiescenza alle determinazioni dell’amministrazione ”. Secondo l’Amministrazione intimata “a) nessuna modifica al programma di costruzione è stata presentata da parte ricorrente rispetto al progetto inoltrato nell’ottobre 2008, b) nessuna nuova istruttoria è stata espletata dagli uffici a ciò deputati che si sono meramente limitati a reiterare tutte le precedenti determinazioni rese solo qualche mese addietro l’adozione della delibera numero 73 del 2013 e c) nessuna rinnovata valutazione, benché meno alcuna nuova ponderazione di interessi, è stata compiuta dal Consiglio comunale che, chiamato a discutere dello stesso programma costruttivo precedentemente denegato, ha ritenuto di dover (ri)confermare quei dubbi e quelle perplessità già espresse nella seduta consiliare del 10 settembre 2013 ”.
Osserva però il Collegio che