TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-25, n. 201402497
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N. 02497/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2005, proposto da:
A S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N S, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania, Corso delle Province, n. 203;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall' Avv. S A M, domiciliata in Catania, Via G. Oberdan n.141;
per l'annullamento
della “determina dirigenziale” della IV Direzione Ragioneria generale e acquisti – 2° Servizio Entrate – Pubblicità in data 17-3-2005, n. 62, prot. n. 48491, avente oggetto “Autorizzazione per l’installazione, in siti privati, di impianti pubblicitari” con cui viene rigettata l’istanza prot. n. 10593 presentata dalla odierna ricorrente il 13-10-2004 per l’installazione di un impianto pubblicitario in via S. Pietro;
nonchè di ogni atto del procedimento, anche sconosciuto, che ha portato all’impugnato diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si espone:
Il Comune di Catania ha pubblicato un avviso pubblico per il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di 792 impianti pubblicitari in aree private.
La ricorrente ha richiesto il rilascio di una autorizzazione per l’installazione di un impianto “cartello monofacciale a parete” sulla facciata cieca di un fabbricato, di vecchia costruzione, all’inizio di Via S. Pietro.
All’istanza ha accluso le richieste planimetrie stradali, il prospetto concernente il sito ove è prevista la collocazione, una fotografia a colori dei luoghi e, come richiesto, un fotomontaggio dell’impianto come apparirebbe dopo la realizzazione.
Con l’impugnato provvedimento il Comune, vista l’istanza della ricorrente e la documentazione da questa prodotta, l’ha rigettata per relationem al “parere negativo” del “Servizio”: il quale, a sua volta, è fondato unicamente sul “parere sfavorevole del Comando Polizia Municipale”.
Nonostante le sollecitazioni della ricorrente il parere che fonda il diniego sarebbe rimasto sconosciuto.
La ricorrente chiede al Collegio di disporre l’ acquisizione del parere del Comando Polizia Municipale a base dell’impugnato diniego e di ogni altro atto connesso e chiede l’annullamento della determina impugnata, formulando le censure di:
1) Violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis L. 7-8-1990 n. 241 come modificata con L. 11-2-2005 n. 15.
2) Eccesso di potere per difetto di attività dovuta, di istruttoria, di esame e di ponderazione.
3) Violazione dell’art. 51 co. 6, D.P.R. 16-12-1992 n. 495.
Il Comune di Catania ha avviato un procedimento volto a consentire l’installazione di 792 impianti pubblicitari in aree private del territorio comunale, alle condizioni previste nell’avviso approvato dal Comune.
In sostanza, favorendo l’immediata partecipazione al procedimento, il Comune avrebbe consentito all’odierna ricorrente di supportare le proprie ragioni, dimostrando in ipotesi l’erroneità di detto parere, senza dover adire la Giurisdizione. Viceversa, la ricorrente, allo stato, può solo ipotizzare il motivo del diniego.
Ad avviso della ricorrente l’art. 51 in epigrafe (Regolamento di attuazione del Codice della Strada), dopo aver previsto l’obbligo dell’affissione su appositi supporti (co. 1) – il che nella specie è fuori contestazione - prevede distanze minime “fuori dai centri abitati” (co. 2 e 3) e “entro i centri abitati” (co. 4).
Tali prescrizioni in materia di distanza sarebbero derogate, ai sensi del co. 6, “per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati ”.
Nella specie, pertanto, non sarebbe stato considerato che il progetto dell’impianto della ricorrente prevede la collocazione sulla parete cieca di un fabbricato, senza intercapedine e senza alcun pilastro di sostegno;addirittura in arretramento rispetto alla sede stradale parallela (posto che a questa sono allineate costruzioni in avanzamento rispetto all’impianto).
E anche per la sua altezza non vi sarebbe alcuna possibilità di interferenza tra l’impianto in questione e la segnaletica stradale.
Pertanto il diniego sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 51 co.