TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-06-18, n. 202000396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-06-18, n. 202000396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000396
Data del deposito : 18 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2020

N. 00396/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2020 REG.RIC.

N. 00106/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2020, proposto dalla Mediterranea Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda ATI con un’altra impresa mandante, collocatasi al 3° posto, rappresenta e difesa dagli avv.ti P P, PEC pierluigi.piselli@avvocato.pe.it, D B, PEC danielebracci@ordineavvocatiroma.org, e G P, PEC avv.podda@pec.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A D L, PEC a.dilascio@elemcospecialeavvocati.stradeanas.it, e A M, PEC antonio.marino@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro presso gli Uffici compartimentali dell’ANAS S.p.A.;

nei confronti

-Cons.Coop., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI con altre 4 imprese mandanti, aggiudicataria dell’appalto di cui è causa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, PEC arturo.cancrini@avvocato.pe.it, G E, PEC esposito0393@cert.avvmatera.it, e Francesco Vagnucci, PEC francescovagnucci@ordineavvocatiroma.org, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Conpat S.c.ar.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI con altra impresa mandante, classificatasi al 2° posto, rappresentata e difesa dall’avv. F G L G, PEC segreteria@pec.studiolegaledelprete.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



sul ricorso numero di registro generale 106 del 2020, proposto dalla Conpat S.c.ar.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI con altra impresa mandante, classificatasi al 2° posto, rappresentata e difesa dall’avv. F G L G, PEC segreteria@pec.studiolegaledelprete.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavia De Pellegrin, PEC f.depellegrin@elencospecialeavvocati.stradeanas.it, e A D L, a.dilascio@elemcospecialeavvocati.stradeanas.it, e A M, PEC antonio.marino@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro presso gli Uffici compartimentali dell’ANAS S.p.A.;

nei confronti

-Cons.Coop., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI con altre 4 imprese mandanti, aggiudicataria dell’appalto di cui è causa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, PEC arturo.cancrini@avvocato.pe.it, G E, PEC esposito0393@cert.avvmatera.it, e Francesco Vagnucci, PEC francescovagnucci@ordineavvocatiroma.org, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Costruzioni Generali Sant’Angelo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandante dell’ATI aggiudicataria, non costituita in giudizio;
-Pype Lyne S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandante dell’ATI aggiudicataria, non costituita in giudizio;
-DSS Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandante dell’ATI aggiudicataria, non costituita in giudizio;
-M.A. Costruzioni, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandante dell’ATI aggiudicataria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 73 del 2020:

-in via principale: 1) dell’atto ex art. 33 D.Lg.vo n. 50/2016 del Dirigente della Direzione Appalti dell’ANAS S.p.A. prot. n. 732390 del 20.12.2019 (notificato il 30.12.2019), di approvazione della proposta della Commissione giudicatrice del 12.12.2019 di aggiudicazione dell’Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade, gestite dall’ANAS, relativi al lotto n. 5 Basilicata, in favore dell’ATI con mandataria il Cons.Coop. ed altre 4 imprese mandanti;
2) dei verbali della Commissione giudicatrice n. 6 del 19.6.2019 e n. 7 del 25.6.2019, con i quali sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche, e del verbale n. 8 del 12.12.2019, contenente la valutazione delle offerte economiche, la graduatoria finale e la predetta proposta di aggiudicazione;

-in via subordinata, della parte del disciplinare di gara, relativa ai criteri di attribuzione del punteggio da assegnare all’elemento dell’offerta tecnica della “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”;

nonché per il risarcimento:

-in via principale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto in favore dell’ATI con mandataria la Mediterranea Strade S.r.l. ed un’altra impresa mandante, previa declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’ANAS S.p.A. con l’ATI aggiudicataria e di subentro nel contratto;

-in via subordinata, mediante la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma equivalente dei danni patiti dalla predetta ATI, “nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa”;

-in via ulteriormente subordinata, la ripetizione dell’intero procedimento di gara, in caso di annullamento della suddetta parte del disciplinare di gara, indicante i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare all’elemento dell’offerta tecnica della “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”;

quanto al ricorso n. 106 del 2020:

-dell’atto ex art. 33 D.Lg.vo n. 50/2016 del Dirigente della Direzione Appalti dell’ANAS S.p.A. prot. n. 732390 del 20.12.2019 (notificato il 30.12.2019), di approvazione della proposta della Commissione giudicatrice del 12.12.2019 di aggiudicazione dell’Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade, gestite dall’ANAS, relativi al lotto n. 5 Basilicata, in favore dell’ATI con mandataria il Cons.Coop. ed altre 4 imprese mandanti;

-del verbale n. 6 del 19.6.2019, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha attribuito, per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”, alla Conpat S.c.ar.l. 1 punto, anziché il punteggio massimo di 15 punti;

-del disciplinare di gara, “ove dovesse essere interpretato ed applicato in modo ostativo all’attribuzione del punteggio spettante in virtù della documentazione prodotta”;

nonché per il risarcimento:

-in via principale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto in favore della Conpat S.c.ar.l., previa declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’ANAS S.p.A. con l’ATI aggiudicataria e di subentro nel contratto;

-in via subordinata, mediante la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma equivalente dei danni patiti, “da riconoscere in misura equitativa”;


Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione dell’ANAS S.p.A. e della mandataria dell’ATI aggiudicataria Cons.Coop. in entrambi i predetti giudizi;

Visti tutti gli atti della causa;

In data 10.6.2020 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale sono passati in decisione i suddetti ricorsi, dopo aver ascoltato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. n. 28 del 30.4.2020, i difensori della Mediterranea Strade S.r.l. avv.ti P P, D B, G P, A M, A D L e G E, mentre il difensore della Conpat S.c.ar.l. avv. F G L G è stato considerato presente, per aver depositato brevi note del 9.6.2020, con le quali ha chiesto il passaggio in decisione sempre ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. n. 28 del 30.4.2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14.12.2018, l’ANAS S.p.A. indiceva una procedura aperta, per la stipula dell’Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade, gestite dall’ANAS, suddivisa in 12 lotti, tra cui il lotto n. 5 Basilicata, prevedendo per ognuno dei 12 lotti l’importo a base di gara € 30.000.000,00 (di cui € 28.350.000,00 per la Categoria OG3 e € 1.650.000,00 per la Categoria OS10) e € 1.440.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’attribuzione di:

-massimo 70 punti per l’offerta tecnica, di cui massimo: 15 punti per la “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”;
25 punti per la “Produzione minima giornaliera”;
15 punti per le “Cantierizzazioni e fasi di lavoro sotto traffico”;
6 punti per il “Miglioramento della visibilità dei cantieri”;
3 punti per la “Previsione di sistemi di monitoraggio”;
e 6 punti per il “Controllo in tempo reale”;

-e di massimo 30 punti per l’offerta economica, mediante ribasso sull’importo a base di gara.

All’esito della gara, relativo al lotto n. 5 Basilicata, sino classificati al:

-1° posto l’ATI con mandataria il Cons.Coop. ed altre 4 imprese mandanti, per aver riportato il punteggio complessivo di 65,755 punti, cioè 38,250 punti per l’offerta tecnica (di cui 0 (ZERO) punti per la “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente” ed il punteggio massimo di 25 punti per la “Produzione minima giornaliera”) e 27,505 punti per l’offerta economica (ribasso del 24,750%);

-2° posto l’ATI con mandataria la Conpat S.c.ar.l. ed un’altra impresa mandante, per aver conseguito il punteggio complessivo di 62,689 punti, cioè 37,394 punti per l’offerta tecnica (di cui 1,000 punti per la “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente” e 24,554 punti per la “Produzione minima giornaliera”) e 25,595 punti per l’offerta economica (ribasso del 17,705%);

-3° posto l’ATI con mandataria la Mediterranea Strade S.r.l. ed un’altra impresa mandante, per aver riportato il punteggio complessivo di 60,442 punti, cioè 30,442 punti per l’offerta tecnica (di cui 5,000 punti per la “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente” e 19,792 punti per la “Produzione minima giornaliera”) ed il punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica (ribasso del 35,029%).

La mandataria Mediterranea Strade S.r.l. dell’ATI, collocatasi al 3° posto, con il Ricorso n. 73/2020, notificato il 29.1.2020 e depositato il 12.2.2020, ha impugnato:

-in via principale, l’atto ex art. 33 D.Lg.vo n. 50/2016 del Dirigente della Direzione Appalti dell’ANAS S.p.A. prot. n. 732390 del 20.12.2019 (notificato il 30.12.2019), di approvazione della proposta della Commissione giudicatrice del 12.12.2019 di aggiudicazione dell’appalto in discorso in favore dell’ATI con mandataria il Cons.Coop., i verbali della Commissione giudicatrice n. 6 del 19.6.2019 e n. 7 del 25.6.2019, con i quali sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche, ed il verbale n. 8 del 12.12.2019, contenente la valutazione delle offerte economiche, la graduatoria finale e la predetta proposta di aggiudicazione, attesoché:

1) in violazione del disciplinare di gara, con riferimento all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”, all’ATI ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo di 15 punti, anziché quello assegnato di 5,000 punti, in quanto aveva dichiarato di poter garantire la contemporanea apertura di 7 cantieri, indicando la disponibilità di 7 fresatrici, 7 vibrofinitrici, 14 rulli, 21 autocarri e 7 autocisterne, ed il disciplinare di gara stabiliva la dotazione minima di 1 fresatrice (larghezza della fresatura uguale o maggiore di 2 m.), 1 vibrofinitrice HP80, 2 rulli vibranti (uguali o maggiori a 8 tonnellate), 3 autocarri con cassone ribaltabile (con portata uguale o maggiore di 12 mc.) e 1 autocisterna (con portata uguale o maggiore di 41 quintali);
mentre la motivazione del punteggio di 5,000 punti, attribuito all’ATI ricorrente per la “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”, espressa dalla Commissione giudicatrice con il verbale n. 7 del 25.6.2019, secondo cui “la Commissione rileva che il numero dei cantieri contemporanei riconoscibili è pari a 4, in quanto la documentazione presentata risulta non completa”, specificando che “relativamente a quanto richiesto dal disciplinare di gara”, l’ATI Mediterranea Strade S.r.l., “in merito a fresatrici e rulli, ha prodotto documentazione non idonea per eseguire il numero di 7 cantieri contemporanei dichiarati” e che le vibrofinitrici ed autocisterne indicate “non consentono di poter effettuare 7 cantieri contemporanei”, risulta affetto da eccesso di potere per erroneità e/o travisamento dei fatti, in quanto l’ATI ricorrente nelle pagine da 4 a 7 dell’offerta tecnica aveva precisato di aver noleggiato 9 fresatrici, 10 vibrofinitrici (oltre 2 vibrofinitrici di proprietà), 15 rulli (oltre 1 di proprietà), 15 autocarri (oltre 6 di proprietà) e 3 autocisterne (oltre 4 di proprietà) e con perizia giurata del 13.2.2020, depositata in pari data, è stata attestata la conformità dei predetti mezzi ed attrezzature alle caratteristiche prescritte a pag. 43 del disciplinare di gara;
evidenziando che con l’attribuzione all’ATI Mediterranea Strade S.r.l. del punteggio massimo di 15 punti, anziché 5,000 punti, l’ATI ricorrente si sarebbe collocata al 1° posto, in quanto avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 70,442 punti maggiore di quelli pari a 65,755 punti, assegnato all’ATI aggiudicataria, e di 62,689, attribuito all’ATI, classificatasi al 2° posto;

2) in violazione delle disposizioni, contenute nelle pagine 46-48 del disciplinare di gara, relative all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Produzione minima giornaliera”, riferita alle attrezzature/macchinari offerti in sede di gara, maggiore a quella di una fresatura di uno strato di 25 cm. di spessore per 8 ore su una superficie minima di 361,60 mq. e della messa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso di 15 cm. su complessivi 350 mc. giornalieri di lavorazione: A) all’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 0 (ZERO) punti, anziché quello assegnato del punteggio massimo di 25 punti, in quanto: a1) delle 7 fresatrici, indicati dall’ATI aggiudicataria, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare come parametro di valutazione la fresatrice “meno performante” Bitelli SF 200 del 2004;
a2) poiché l’ATI aggiudicataria non aveva allegato le schede tecniche delle fresatrici Bitelli SF 200 del 2004 e CAT PM 200;
a3) il mezzo Wirtgen WR200, utilizzato per la valutazione della “Produzione minima giornaliera”, non era una fresatrice, ma una riciclatrice a freddo;
a4) comunque il predetto mezzo Wirtgen WR200 non era nella disponibilità dell’ATI aggiudicataria, in quanto la mandataria Cons.Coop. aveva dichiarato la disponibilità della fresatrice Wirtgen WR200i, con riferimento alla quale, però, nel relativo grafico non era stato considerato il coefficiente di riduzione necessario per il calcolo dei valori di produzione reale;
a5) poiché il citato mezzo Wirtgen WR200 non era nella disponibilità dell’ATI aggiudicataria, avrebbe dovuto anche essere esclusa dalla gara, perché aveva fornito informazioni fuorvianti sulle caratteristiche delle proprie fresatrici, influenzando la Commissione giudicatrice nell’attribuzione del punteggio per la “Produzione minima giornaliera”;

B) all’ATI, classificatasi al 2° posto, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 0 (ZERO) punti, anziché quello assegnato di 24,554 punti, in quanto: b1) delle 10 fresatrici, indicati dall’ATI aggiudicataria, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare come parametro di valutazione la fresatrice “meno potente” Wirtgen W2000DC;
b2) comunque, il valore della produzione giornaliera della fresatrice, indicato dall’ATI con mandataria la Conpat S.c.ar.l., non era supportato da una documentazione idonea come un apposito grafico e non considerava il coefficiente di riduzione necessario per il calcolo dei valori di produzione reale e soprattutto non indicava a quale fresatrice della 10 indicate si riferiva;
evidenziando che con l’attribuzione, per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica della “Produzione minima giornaliera”, all’ATI aggiudicataria ed all’ATI, classificatasi al 2° posto, di 0 (ZERO) punti, anziché rispettivamente del punteggio massimo di 25 punti e di 24,554 punti, l’ATI ricorrente, avendo riportato il punteggio complessivo di 60,442 punti, si sarebbe collocata al 1° posto, in quanto all’ATI aggiudicataria sarebbe spettato il punteggio complessivo di 40,755 punti ed all’ATI, classificatasi al 2° posto, avrebbe dovuto essere assegnato il punteggio complessivo di 38,135 punti;

-in via subordinata, la ripetizione dell’intero procedimento di gara, in quanto il disciplinare di gara, nel prestabilire i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare all’elemento dell’offerta tecnica della “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”, a pag. 42 aveva indicato il punteggio minimo di 0 (ZERO) e massimo di 15 punti, mentre nella successiva contraddittoriamente a pag. 44 aveva definito la seguente tabella, finalizzata all’assegnazione dei predetti punteggi: 1 cantiere, 0 (ZERO) punti;
2 cantieri aperti contemporaneamente, 3 punti;
3 cantieri aperti contemporaneamente, 7 punti;
4 cantieri aperti contemporaneamente, 13 punti;
5 cantieri aperti contemporaneamente, 18 punti;
6 cantieri aperti contemporaneamente, 22 punti;
e 7 cantieri aperti contemporaneamente, 25 punti;
deducendo che i gli offerenti “non erano nelle condizioni di sapere quale punteggio avrebbero ricevuto a seconda” del numero dei cantieri contemporaneamente aperti, indicati in sede di offerta tecnica.

Nell’ambito di questo giudizio si sono costituiti l’ANAS S.p.A. e la Cons.Coop., nella qualità di mandataria dell’ATI con altre 4 imprese mandanti aggiudicataria dell’appalto di cui è causa, sostenendo l’infondatezza del ricorso, e si è pure costituita la mandataria dell’ATI, seconda classificata, Conpat S.c.a.r.l., facendo presente che aveva già impugnato dinanzi al TAR Lazio la suddetta proposta di aggiudicazione in favore dell’ATI aggiudicataria.

Infatti, con La Conpat S.c.ar.l. con Ric. n. 112/2020 ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’atto ex art. 33 D.Lg.vo n. 50/2016 del Dirigente della Direzione Appalti dell’ANAS S.p.A. prot. n. 732390 del 20.12.2019 (notificato il 30.12.2019), di approvazione della proposta della Commissione giudicatrice del 12.12.2019 di aggiudicazione dell’appalto in discorso in favore dell’ATI con mandataria il Cons.Coop., il verbale n. 6 del 19.6.2019, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha attribuito, per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”, alla Conpat S.c.ar.l. 1 punto, anziché il punteggio massimo di 15 punti, ed anche il disciplinare di gara, “ove dovesse essere interpretato ed applicato in modo ostativo all’attribuzione del punteggio spettante in virtù della documentazione prodotta”, deducendo l’eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti ed errata interpretazione e/o applicazione del disciplinare di gara, in quanto il disciplinare di gara stabiliva la dotazione minima di 1 fresatrice (larghezza della fresatura uguale o maggiore di 2 m.), 1 vibrofinitrice HP80, 2 rulli vibranti (uguali o maggiori a 8 tonnellate), 3 autocarri con cassone ribaltabile (con portata uguale o maggiore di 12 mc.) e 1 autocisterna (con portata uguale o maggiore di 41 quintali) e l’ATI ricorrente aveva dichiarato di poter garantire la contemporanea apertura di 7 cantieri, indicando la disponibilità di 10 fresatrici, 14 vibrofinitrici, 15 rulli, 28 autocarri e 7 autocisterne, di cui 2 autocisterne e 5 cisterne da collocare su 5 dei predetti 28 autocarri.

Con Ordinanza n. 2573 del 27.2.2020 la I^ Sezione del TAR Lazio ha dichiarato la competenza del TAR Basilicata, assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione per la riassunzione, in quanto, poiché l’aggiudicazione autonoma, come nella specie, di singoli lotti non “configura una gara unitaria”, anche l’impugnata lex specialis di gara va qualificata come “atto ad oggetto plurimo”.

Con atto, notificato il 5.3.2020 e depositato in pari data 5.3.2020, la Conpat S.c.ar.l. ha riassunto dinanzi a questo Tribunale il suddetto giudizio, chiedendo la riunione con Ric. n. 73/2020, di impugnazione dello stesso atto ex art. 33 D.Lg.vo n. 50/2016 del Dirigente della Direzione Appalti dell’ANAS S.p.A. prot. n. 73290 del 20.12.2019, di approvazione della proposta della Commissione giudicatrice del 12.12.2019 di aggiudicazione dell’appalto in discorso in favore dell’ATI con mandataria il Cons.Coop., proposto dalla mandataria dell’ATI 3^ classificata Mediterranea Strade S.r.l..

Nell’ambito di questo secondo giudizio si sono costituiti l’ANAS S.p.A. e la Cons.Coop., nella qualità di mandataria dell’ATI con altre 4 imprese mandanti aggiudicataria dell’appalto di cui è causa, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

In data 10.6.2020 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale sono passati in decisione i suddetti ricorsi, dopo aver ascoltato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. n. 28 del 30.4.2020, i difensori della Mediterranea Strade S.r.l. avv.ti P P, D B, G P, A M, A D L e G E, mentre il difensore della Conpat S.c.ar.l., avv. F G L G è stato considerato presente, per aver depositato brevi note del 9.6.2020, con le quali ha chiesto il passaggio in decisione sempre ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. n. 28 del 30.4.2020.

In via preliminare, va disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe, in quanto si riferiscono alla stessa gara ed entrambi i ricorrenti chiedono il riconoscimento del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di cui è causa in loro favore, contestando l’atto impugnato emanato in favore dell’ATI con mandataria il Cons.Coop..

Nel merito, il Ricorso n. 73/2020 è infondato.

Infatti, va disattesa la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere l’attribuzione del punteggio massimo di 15 punti per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”.

Al riguardo, va rilevato che a pag. 44 il disciplinare di gara ha prestabilito che “in caso di ricorso ad offerte commerciali/noli la documentazione comprovante tipologie e numero di mezzi dovrà essere esplicitamente valida per tutta la dura dell’appalto ed univocamente riconducibile al concorrente ed alla gara”, specificando che non sarebbero stati “assegnati i punteggi relativi alla disponibilità dei mezzi comprovati mediante le offerte commerciali prive di data o non valide per tutta la durata dell’appalto”, con la puntualizzazione che “la Commissione valuterà discrezionalmente l’adeguatezza della documentazione prodotta dai concorrenti, al fine di dimostrare l’effettiva disponibilità dei mezzi (a titolo di noleggio, proprietà o altro valido titolo giuridico)”.

Pertanto, la Commissione giudicatrice ha riconosciuto all’ATI Mediterranea Strade S.r.l. la gestione contemporanea di soli 4 cantieri, in quanto: “in merito a fresatrici e rulli, ha prodotto documentazione non idonea, per eseguire il numero di” 7 “cantieri dichiarato”;
ed anche le vibrofinitrici e le autocisterne, indicate dall’ATI Mediterranea Strade S.r.l., “non consentono di poter effettuare 7 cantieri contemporanei”.

Tale valutazione della Commissione giudicatrice non risulta illegittima, in quanto dalla documentazione, versata in giudizio, si evince che dei 16 rulli vibranti (uguali o maggiori a 8 tonnellate), indicati dall’ATI ricorrente a pag. 5 dell’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice ne ha valutati idonei solo 8, in quanto uno di proprietà della mandataria e per altri 7 era stata prodotta l’offerta commerciale, contenente gli elementi richiesti dal disciplinare di gara, mentre per altri 6 rulli l’ATI ricorrente aveva allegato un’offerta commerciale, che non dava certezza della loro disponibilità, in quanto il noleggiatore aveva specificato che tale disponibilità “si intendeva da verificare e confermare al momento della richiesta definitiva da parte di Mediterranea”, e per altri 2 rulli non era stato prodotto alcun documento giustificativo.

Conseguentemente, poiché, come prestabilito dal disciplinare di gara, con 8 rulli vibranti (uguali o maggiori a 8 tonnellate) potevano essere tenuti aperti contemporaneamente solo 4 cantieri, la Commissione giudicatrice ha attribuito all’ATI ricorrente per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente” solo 5 punti, corrispondenti alla gestione contemporanea di 4 cantieri.

Ed invero, la Commissione giudicatrice, sempre con riferimento all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”, ha attribuito 0 (zero) punti all’ATI aggiudicataria e 1 punto all’ATI classificatasi al 2° posto, nonostante avessero entrambe dichiarato di potere gestire contemporaneamente 7 cantieri.

Parimenti, vanno disattese tutte le censure, finalizzate all’assegnazione di 0 (ZERO) punti all’ATI aggiudicataria per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Produzione minima giornaliera”.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che il disciplinare di gara non prevedeva che il calcolo della Produzione minima giornaliera dovesse essere effettuato con riferimento al mezzo “meno performante”, ma aveva demandato ai concorrenti la scelta della fresatrice per la determinazione della Produzione minima giornaliera.

Inoltre, va rilevato che il calcolo della Produzione minima giornaliera era stato effettuato dall’ATI aggiudicataria con riferimento alla fresatrice Wirtgen WR200i, per la quale aveva prodotto, come prescritto dal disciplinare di gara, l’apposita scheda tecnica della fresatrice Wirtgen WR200, avente gli stessi indici di produttività della fresatrice Wirtgen WR200i, indicando la riduzione del 30%, ritenuta realistica dalla Commissione giudicatrice, della Produzione minima giornaliera “per tener conto dei tempi di fermo, avvicendamento dei camion, riempimento del serbatoio, cambio denti e tempi generali di manutenzione”.

Pertanto, la Commissione giudicatrice con il verbale n. 6 del 19.6.2019 ha motivato l’attribuzione all’ATI aggiudicataria del punteggio massimo di 25 punti per l’elemento della “Produzione minima giornaliera”, attesoché, oltre a riconoscere i 12.444 mc. al giorno per la vibrofinitrice, aveva accertato il valore di produzione di 2.688 mq. al giorno della fresatrice.

Risultano infondate anche le censure, finalizzate all’assegnazione di 0 (ZERO) punti all’ATI, classificatasi al 2° posto, per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Produzione minima giornaliera”.

Infatti, poiché, come già detto, con riferimento alla Produzione minima giornaliera, indicata nell’offerta tecnica dell’ATI aggiudicataria, il disciplinare di gara non prevedeva che il calcolo della Produzione minima giornaliera dovesse essere effettuato con riferimento al mezzo “meno potente”, ma aveva demandato ai concorrenti la scelta della fresatrice per la determinazione della Produzione minima giornaliera, il calcolo della Produzione minima giornaliera, compreso il relativo coefficiente di riduzione, dell’ATI seconda classificata era stato ricavato dalle schede tecniche della fresatrice indicata e pertanto la Commissione giudicatrice con il verbale n. 6 del 19.6.2019 ha motivato l’attribuzione all’ATI, classificatasi al 2° posto, del punteggio massimo di 24,554 punti per l’elemento della “Produzione minima giornaliera”, in quanto, oltre a riconoscere i 5.000 mc. al giorno per la vibrofinitrice, aveva accertato il valore di produzione di 2.640 mq. al giorno della fresatrice, ritenendo “adeguata” la documentazione presentata.

Comunque, va evidenziato che alle pagine 46-48 il disciplinare di gara, con riferimento all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Produzione minima giornaliera”, riferita alle attrezzature/macchinari offerti in sede di gara, maggiore a quella di una fresatura di uno strato di 25 cm. di spessore per 8 ore su una superficie minima di 361,60 mq. e della messa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso di 15 cm. su complessivi 350 mc. giornalieri di lavorazione, ha prestabilito che: a) sarebbe stata “considerata la produzione minore tra i due predetti valori indicati dal concorrente”, cioè la superficie della fresatura giornaliera di uno strato di 25 cm. di spessore;
b) l’indicazione di un valore diverso da quello dei mq. in un giorno non avrebbe dato “luogo ad attribuzione di punteggio”;
c) il concorrente avrebbe dovuto supportare l’offerta tecnica “mediante la produzione delle schede tecniche dei mezzi indicati, idonei a dimostrare le loro capacità produttive”;
d) il punteggio sarebbe stato attribuito proporzionalmente, assegnando il punteggio massimo di 25 punti alla migliore “Produzione minima giornaliera” ed il punteggio di 0 (ZERO) punti alla PMG corrispondente a quella minima indicata dalla lex specialis della superficie minima di 361,60 mq. di fresatura giornaliera di uno strato di 25 cm. di spessore;
e) la PMG indicata, utilizzata per l’attribuzione del punteggio, sarebbe stata “vincolante ai fini del calcolo della durata dei lavori in sede di attivazione dei singoli contratti attuativi e per tutta la durata dell’accordo quadro” ed il suo inadempimento sarebbe stato sanzionato, oltre che con le penali, anche con la risoluzione dei contratti attuativi e/o dell’accordo quadro.

Infine, va disattesa anche la censura, finalizzata alla ripetizione della gara, attesochè con chiarimento del 18.1.2019, anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12,00 del 25.1.2019, la stazione appaltante aveva sostituito la tabella, indicata a pag. 44 del disciplinare di gara, parametrata sull’erroneo punteggio massimo di 25 punti, con la seguente tabella, parametrata sull’esatto punteggio massimo di 15 punti, prestabilito per l’elemento dell’offerta tecnica della “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”: 1 cantiere, 0 (ZERO) punti;
2 cantieri aperti contemporaneamente, 1 punto;
3 cantieri aperti contemporaneamente, 3 punti;
4 cantieri aperti contemporaneamente, 5 punti;
5 cantieri aperti contemporaneamente, 9 punti;
6 cantieri aperti contemporaneamente, 12 punti;
e 7 cantieri aperti contemporaneamente, 15 punti.

Risulta parimenti infondato nel merito il Ric. n. 106/2020.

Al riguardo, va rilevato che con il verbale n. 6 del 19.6.2019 la Commissione giudicatrice ha attribuito, per l’elemento di valutazione dell’offerta tecnica “Disponibilità di mezzi ed attrezzature necessarie e numero di cantieri aperti contemporaneamente”, alla ricorrente Conpat S.c.ar.l. 1 punto, attesochè:

1) “in merito alle autocisterne”, aveva “prodotto documentazione non idonea, per eseguire” i dichiarati 7 cantieri contemporanei, in quanto, con riferimento “ai veicoli 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella mezzi del” ricorrente, “si è potuto riscontrare esclusivamente la presenza di offerta commerciale relativa cisterna per emulsione bituminosa e non” relativa ad autocisterna con portata uguale o maggiore di 41 quintali, indicata nel disciplinare di gara, o ad autocarro munito di cisterna per il trasporto di emulsione bituminosa, come precisato dalla stazione appaltante con il chiarimento n.

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