TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2013-12-21, n. 201311063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2013-12-21, n. 201311063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201311063
Data del deposito : 21 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11141/2013 REG.RIC.

N. 11063/2013 REG.PROV.COLL.

N. 11141/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11141 del 2013, proposto da:
N A, A M, B S, B V, B M, B M, C G, C C, C A, C F, C L, F M, F C, F C M F, G P, G F, Ini R, La Torre Anna, Laterza Francesco Daniele, Masi Rosanna, Mastrangelo Mariagrazia, Pezzolla Tony, piazza Antonina, Raspanti Caterina, Salto Diana, Saponaro Manuela, Sparacino Marianna, Spoto Eliana Adele, V A, V M E, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. G R, P: avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it, ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell’Avv. Salvatore Russo;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., gli Uffici Scolastici Regionali del Lazio, della Campania, della Calabria, della Sicilia, della Liguria, del Veneto, della Toscana, della Lombardia, della Sardegna, dell'Umbria, delle Marche, del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, della Puglia, dell'Abruzzo, della Basilicata, del Molise, del Piemonte in persona dei legali rappresentanti p.t.;

nei confronti di

Marco Giordano, controinteressato n.c.g.;

per l'annullamento

delle graduatorie definitive di merito di cui all’art. 13, comma 1 del D. D. G. n. 82 del 24 settembre 2012 (d’ora in avanti Bando di concorso), come meglio nell’epigrafe del ricorso precisate, siccome approvate soltanto ai fini dell’individuazione dei vincitori e non ai fini dell’assunzione degli idonei – in ragione del 50% del contingente dei posti annualmente autorizzati e assegnabili dal MIUR ai sensi dell’10-05-31" href="/norms/laws/itatext96nyq40hm137jcz/articles/itaartxaeppujjwgsd2sf?version=54030988-b1ab-50a3-be86-cc868ea45711::LRF5B8941D0CF2DABFD8DD::2010-05-31">art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. – per effetto dello scorrimento delle stesse fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie di merito in esito all’indizione del prossimo concorso per il reclutamento dei docenti,

e, quale atto presupposto, del Bando di Concorso, avente ad oggetto l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nelle parti in cui prevede :

- all’art. 1, comma 1:

“Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti a cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto”, e non anche per l’a. s. 2015/2016 e comunque fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso successivo;

- all’art. 13, comma 2:

“Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente approva la predetta graduatoria (di merito) e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità” e non prevede lo scorrimento della stessa graduatoria di merito, come sostitutiva delle previgenti graduatorie di merito, per l’assunzione di tutti i candidati idonei relativamente al 50% dei posti riservati ai sensi dell’ex art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

e per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti, in qualità di idonei che hanno superato la procedura concorsuale inseriti nelle graduatorie di merito, ad ottenere la validità e lo scorrimento delle stesse graduatorie di merito per gli anni scolastici 2014-2015 e successivi, e comunque fino all’espletamento di nuove procedure concorsuali ai sensi dell’ex art. 399 e 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell’attribuzione del 50% dei posti annualmente autorizzati e assegnabili dal MIUR ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 15 novembre 2013 e depositato il successivo 22 novembre, i ricorrenti rappresentano di avere partecipato al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 e di essere risultati idonei ai fini del’inserimento nelle graduatorie di merito. Tali graduatorie, ai sensi dell’allegato A alla Circolare Miur n. 21 del 21 agosto 2013, hanno integralmente sostituito, laddove pubblicate prima del 31 agosto 2013, quelle previgenti ai fini delle immissioni in ruolo autorizzate per l’a. s. 2013-2014.

Sostengono che avendo superato tutte le prove concorsuali, risultano in ogni caso idonei allo svolgimento delle funzioni di docente e, per l’effetto, aspirano, dunque, ad essere assunti per scorrimento delle stesse graduatorie di merito per gli anni scolastici 2014-2015 e successivi, e comunque fino all’espletamento di nuove procedure concorsuali ai sensi dell’ex art. 399 e 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in relazione al 50% dei posti annualmente autorizzati e assegnabili dal MIUR ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Rappresentano ancora che a tale loro aspirazione si oppone la lettera del bando di concorso che prescrive che le graduatorie di merito sono approvate esclusivamente per i vincitori che potranno essere assunti nel biennio 2013- 2015, ma non per gli idonei che quindi non otterranno mai l’assunzione.

2. Previa analisi delle modalità di reclutamento del personale docente scolastico i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 400, commi 01, 02, 10 e 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’erroneità nei presupposti, della carenza di motivazione, dell’arbitrarietà, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, della falsa applicazione della normativa di settore e dello sviamento di potere;
violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialita’ della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 della costituzione, e del principio del merito di cui all’art. 51 della Costituzione.

Nel premettere che il legislatore ha voluto mantenere comunque la modalità di assunzione ai posti di docente nelle scuole di ogni ordine e grado secondo il sistema del doppio canale e cioè il 50% tramite le graduatorie ad esaurimento ed in 50% tramite concorso pubblico per titoli ed esami. I ricorrenti lamentano che già il bando sarebbe illegittimo per la previsione, contraria a quanto disposto dal d.lgs. n. 297 del 1994, di effettuare concorsi ogni due anni anziché ogni tre anni;
in secondo luogo tale modificazione di quanto stabilito dalla norma principe ha portato alla contrastante disposizione per cui le graduatorie formatesi con il concorso de quo sono valide per un biennio e solo per i vincitori.

Lamentano pure la violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., laddove in presenza di graduatorie ancora valide, seppure con candidati idonei si bandissero nuovi concorsi, anziché procedere all’assunzione di quanti vi fossero collocati nel periodo di validità.

3. Concludono con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

4. In assenza di costituzione dell’Amministrazione pur correttamente evocata in giudizio, avvertite all’uopo le parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2013 alla quale il Collegio lo ha trovato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come pure precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione in recenti pronunce “In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure (nella specie di conferimento di incarichi esterni e di mobilità esterna) per la copertura dei posti resisi vacanti, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.P.R. n. 165 del 2001.” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 maggio 2013, ord. n. 10404).

Il Consiglio di Stato, pure condividendo tale impostazione della problematica, si è pronunciato in maniera analoga, chiarendo che: “Il diritto allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, del resto come il diritto alla mobilità, non appartiene alla fase della procedura di concorso, ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost., ma alla fase successiva e connessa relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, donde la sussistenza della giurisdizione civile.” (Consiglio di Stato, sezione III, 21 maggio 2013, n. 2754).

Nel caso in esame, come peraltro si evince dall’epigrafe del ricorso, la posizione che gli interessati intendono far valere è il “diritto all’assunzione di tutti i candidati idonei relativamente al 50% dei posti riservati ai sensi dell’ex art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, con l’effetto che la domanda proposta non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

A tal riguardo occorre pure rappresentare che quand’anche il giudice ordinario riconoscesse che gli atti gravati conculcano tale ritenuto diritto allo scorrimento della graduatoria ed all’assunzione, per come sopra evidenziato, può disapplicarli secondo i noti principi recati dagli articoli 4 e 5 della L.A.C..

5. Per le superiori considerazioni ai sensi dell’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nei termini pure dal detto articolo previsto, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in assenza di costituzione dell’Amministrazione.

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