TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-24, n. 202201017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-24, n. 202201017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202201017
Data del deposito : 24 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2022

N. 01017/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. M M che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI FORMIA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. D D R che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

-OMISSIS- S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

per quanto riguarda il ricorso principale

- nota prot. n.XX del XX/01/13 con cui il Comune di Formia ha respinto la richiesta di proroga delle determinazioni dirigenziali n. XX e XX/2009 aventi ad oggetto l'autorizzazione di due medie strutture di vendita nell'immobile ivi indicato;


per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 04/06/13

- nota prot. n. XX/2013 del XX/03/13 con cui l’ente locale ha confermato il diniego opposto con l’atto prot. n. XX del XX/01/13;


per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30/07/13

- nota prot. XX/2013 del XX/05/13 del Comune di Formia - settore Sviluppo nella parte in cui afferma che " le autorizzazioni di cui alle determinazioni nn. XX e XX sono da considerarsi decadute, in applicazione del Decreto Legislativo 114/1998;
conseguentemente il procedimento di verifica di dette autorizzazioni rimane limitato alla sola autorizzazione per media struttura di cui alla determinazione n. XX del XX.12.2009
".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis c.p.a.;

Relatore il dott. M F all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2022 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 22/03/13 e depositato il 03/04/13 la -OMISSIS- s.p.a. ha impugnato la nota prot. n. XX del XX/01/13 con cui il Comune di Formia ha respinto la richiesta di proroga delle determinazioni dirigenziali n. XX e XX/2009 aventi ad oggetto l'autorizzazione di due medie strutture di vendita nell'immobile ivi indicato.

Con atto del 20/05/13, depositato il 04/06/13, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n. XX/2013 del XX/03/13 con cui l’ente locale ha confermato il diniego opposto con l’atto prot. n. XX del XX/01/13.

Il Comune di Formia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 06/06/13, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 26/07/13 e depositato il 30/07/13 la ricorrente ha impugnato con ulteriori motivi aggiunti la nota prot. XX/2013 del XX/05/13 del Comune di Formia - settore Sviluppo nella parte in cui afferma che " le autorizzazioni di cui alle determinazioni nn. XX e XX sono da considerarsi decadute, in applicazione del Decreto Legislativo 114/1998;
conseguentemente il procedimento di verifica di dette autorizzazioni rimane limitato alla sola autorizzazione per media struttura di cui alla determinazione n. XX del XX.12.2009
".

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 15/11/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale il Tribunale rileva che nella memoria depositata il 13/10/22 il Comune di Formia ha dedotto la necessità di interrompere il processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. in ragione dello stato di liquidazione in cui attualmente versa la società ricorrente.

Tale prospettazione non può essere condivisa in quanto, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata il 20/10/22 e come desumibile dalla documentazione ad essa allegata, la -OMISSIS- Spa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F. con decreto del Tribunale di Cassino n. XX/2017 e, pertanto, conserva l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura della procedura, e mantiene la legittimazione processuale come si evince dal fatto che l’art. 169 L.F. non richiama, tra le norme applicabili al concordato preventivo, l’art. 43 comma 3 L.F. che prevede l’interruzione del processo.

Il Comune di Formia ha, altresì, prospettato l’inammissibilità e, comunque, l’improcedibilità del gravame in quanto le autorizzazioni di cui è stata richiesta la proroga sarebbero decadute per mancato inizio dell’attività commerciale entro i 24 mesi dal loro rilascio, per effetto del sequestro penale che ha interessato il relativo immobile, e perché il titolo edilizio riguardante l’immobile, ove avrebbero dovuto essere esercitate le attività oggetto delle autorizzazioni n. XX/2009 e n. XX/2009, sarebbe stato annullato in autotutela dall’ente locale.

Tali eccezioni sono infondate in quanto la decadenza per mancato esercizio delle attività commerciali oggetto delle due autorizzazioni costituisce circostanza non esplicitata da alcun provvedimento laddove l’annullamento del titolo edilizio è oggetto di un giudizio amministrativo ancora pendente nel momento in cui questa causa è passata in decisione, come evidenziato anche dallo stesso Comune di Formia.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il ricorso principale la -OMISSIS- s.p.a. impugna la nota prot. n. XX del XX/01/13 con cui il Comune di Formia ha respinto la richiesta di proroga delle determinazioni dirigenziali n. XX e XX/2009 aventi ad oggetto l'autorizzazione di due medie strutture di vendita nell'immobile ivi indicato ritenendo che la ricorrente non avesse titolo per richiedere la proroga dei titoli autorizzativi già rilasciati alla -OMISSIS- s.r.l., conduttrice dei locali di proprietà della ricorrente.

Con due censure tra loro connesse parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti in quanto il gravato diniego di proroga non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto e, comunque, sarebbe nel merito illegittimo dal momento che la -OMISSIS- Spa e la -OMISSIS- avrebbero stipulato una serie di accordi che prevedevano la restituzione al Comune, da parte della conduttrice, delle autorizzazioni n. XX/2009 e n. XX/2009 in modo che la ricorrente potesse richiederle e ottenere eventualmente anche tramite voltura.

I motivi sono infondati.

La prospettata violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 non riveste, nella fattispecie, carattere viziante, così come previsto dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, in ragione della natura vincolata e della correttezza sostanziale dell’atto impugnato.

In riferimento a tale ultimo profilo il Tribunale rileva che le disposizioni contrattuali citate dalla ricorrente si limitano a prevedere la restituzione al Comune, da parte della conduttrice, delle autorizzazioni n. XX/2009 e n. XX/2009 ma dalla stessa esposizione dei fatti presente nell’atto introduttivo non risulta che la ricorrente abbia mai chiesto e, comunque, ottenuto la voltura o il subentro della titolarità nei titoli autorizzativi in grado di attribuirle una posizione legittimante ai fini della successiva richiesta di proroga, costituente atto distinto e consequenziale rispetto alla voltura.

Nella stessa istanza di proroga del XX/11/12 la ricorrente si qualifica espressamente come “ intestataria dell’immobile ” cui si riferiscono le determine dirigenziali che hanno rilasciato le autorizzazioni nn. XX, XX e XX del 2009 e non anche intestataria di tali titoli abilitativi;
sempre nell’istanza non figura alcun riferimento alle pattuizioni negoziali intercorso con la -OMISSIS- s.r.l..

Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato che ha denegato la proroga ritenendo insussistente, in capo alla ricorrente, la legittimazione alla richiesta della proroga stessa.

Con atto del 20/05/13, depositato il 04/06/13, la ricorrente impugna con motivi aggiunti la nota prot. n. XX/2013 del XX/03/13 con cui l’ente locale ha confermato il diniego opposto con l’atto prot. n. XX del XX/01/13 con la seguente motivazione:

a supporto di tale ulteriore istanza [di proroga] viene da Voi inviata copia dell’atto di risoluzione consensuale del contratto di fitto dell’immobile esistente tra la Vs. società e la -OMISSIS- s.r.l. sulla base del quale erano state rilasciate a quest’ultima società le tre autorizzazioni per medie strutture di vendita. Si ritiene che tale atto, peraltro, né redatto in forma pubblica, né con scrittura privata con firme autenticate, non possa costituire titolo legittimante alla richiesta di proroga atteso che risulta contenere una dichiarazione di intenti con esclusivo valore tra le parti, tesa a regolamentare le modalità operative da perseguire a seguito della perdita di interesse da parte della -OMISSIS- srl, al rilascio di due delle autorizzazioni in parola ed alla conseguente riconsegna delle stesse. Per tale motivo, si deve confermare quanto già comunicatoVi con ns. precedente nota prot. XX del XX/01/2013 ”.

Con una serie di censure, tra loro connesse, la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di eccesso di potere sotto vari profili in quanto, contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, l’atto di risoluzione consensuale intercorso con la -OMISSIS- s.r.l. avrebbe data certa, essendo stato registrato presso l’Agenzia delle entrate, e, comunque, legittimerebbe l’esponente alla richiesta di proroga in ragione dell’accordo di voltura ivi previsto.

I motivi sono infondati.

Come già detto, la ricorrente non ha mai formalmente richiesto né ottenuto la voltura o il subentro nei titoli autorizzativi invocati e, per questo motivo, non ha alcuna legittimazione per richiedere la proroga costituente atto distinto rispetto al subentro.

Ne deriva l’irrilevanza, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di proroga, degli accordi negoziali menzionati nel ricorso per motivi aggiunti i quali, al più, potrebbero legittimare la ricorrente a richiedere la voltura, istanza mai presentata al Comune, e, solo in caso di accoglimento di tale richiesta, la proroga.

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 26/07/13 e depositato il 30/07/13 la ricorrente ha impugnato con ulteriori motivi aggiunti la nota prot. XX/2013 del XX/05/13 del Comune di Formia - settore Sviluppo nella parte in cui afferma che " le autorizzazioni di cui alle determinazioni nn. XX e XX sono da considerarsi decadute, in applicazione del Decreto Legislativo 114/1998;
conseguentemente il procedimento di verifica di dette autorizzazioni rimane limitato alla sola autorizzazione per media struttura di cui alla determinazione n. XX del XX.12.2009
".

Con un’unica articolata censura la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di eccesso di potere per i medesimi motivi articolati nei precedenti gravami ribadendo la propria legittimazione alla presentazione della richiesta di proroga in ragione dell’accordo di voltura intercorso con la -OMISSIS- s.r.l..

Il motivo è infondato come specificato in precedenza in relazione alle medesime doglianze proposte con i precedenti ricorsi.

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