TAR Napoli, sez. III, sentenza 2013-12-23, n. 201305974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2013-12-23, n. 201305974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201305974
Data del deposito : 23 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01839/2013 REG.RIC.

N. 05974/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01839/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2013, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso G S in Napoli, via Posillipo,394;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli Ufficio Regionale della Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliati in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

R T, non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 05217 del 24/01/2013 recante il rigetto della richiesta di concessione del patentino per la vendita di generi di monopolio presso l'esercizio commerciale sito in Napoli alla via G. Salvatore n. 353.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli Ufficio Regionale della Campania e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento n. 5217 del 24.1.2013 con il quale il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli respingeva la sua richiesta di concessione del patentino per la vendita di generi i monopolio presso il bar denominato “Addò o’ giuvinott” di sua proprietà sito in Napoli.

Si costituiva l’Amministrazione con relazione e documenti prodotti il 7.5.2013.

Alla Camera di consiglio del 23.5.2013 dedicata alla trattazione della domanda cautelare, la Sezione con Ordinanza n. 837/2013 accoglieva la richiesta di sospensiva motivando diffusamente la sussistenza del fumus boni iuris.

Il ricorrente produceva memoria per il merito il 4.1.1.2013 e documentazione il 25.10.2013.

Rappresentava che l’Amministrazione ha eseguito l’ordinanza cautelare concedendo il patentino ma nelle more della definizione del merito del ricorso.

Alla pubblica Udienza del 5.12.2013, sulle conclusioni delle parti la causa è stata ritenuta in decisione.

2.1. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza del ricorso, già tratteggiata nella sede di sommaria cognitio cautelare, dichiarando la fondatezza dell’unico, pletorico motivo di gravame.

Sostanzialmente con esso il ricorrente lamenta che è illegittimo l’impugnato diniego fondato sulla vicinanza del locale previsto per il patentino ad una rivendita munita di distributore automatico posto al di sotto della distanza minima prevista per l’installazione di una nuova rivendita, poiché la circolare n. 375/2005 stabilisce che “si eviterà di procedere al rilascio di patentini ai locali ubicati alla distanza di metri 100 dalla rivendita più vicina”.

2.2. Osserva al riguardo il Collegio che la Circolare del’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cui è subentrata la resistente Agenzia, recante la regolamentazione delle procedure di rilascio dei patentini ante D.M. n. 38/2013, stabiliva che “si eviterà, tuttavia,di procedere al rilascio di patentini ai locali ubicati alla distanza di metri 100 dalla rivendita più vicina”.

La citata normativa non contempla la presenza di un distributore automatico, la cui esistenza in una rivendita situata a distanza superiore alla predetta distanza minima di 100 metri, non appare dunque ostativa al rilascio del patentino.

Quest’ultimo impedisce la concessione del patentino solo ove sia installato a meno di 100 metri dal locale proposto per l’attività di patentino.

2.3. Ciò posto in chiave di diritto, rimarca in fatto il Collegio come emerga dallo stesso sopralluogo effettuato dall’Amministrazione il 24.7.2012 (doc. 5 produzione Avvocatura di Stato) che il bar del ricorrente, nel quale egli intenderebbe svolgere l’attività di vendita di tabacchi mediante il richiesto patentino, dista dalla più vicina rivendita n. 424 munita di distributore automatico, ben metri 130, situandosi quindi a distanza superiore a quella minima di 100 metri fissata dalla circolare n. 375/2005.

Del resto, come pure avvertito in sede cautelare, le nuove distanze minime di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 2 del D.M. 21.2.2013, n. 38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.4.2013, non si applicano al caso all’esame del Tribunale ratione temporis, atteso che il citato decreto è postumo sia alla presentazione dell’istanza del ricorrente (3.2.2012) che all’adozione dell’impugnato provvedimento (24.1.2013).

L’unica fonte normativa applicabile al caso del deducente è, dunque, la suindicata circolare, che, per le illustrate ragioni, consente il rilascio del patentino.

Da tanto consegue la fondatezza del ricorso in scrutinio e l’illegittimità dell’impugnato diniego che va pertanto cassato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

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