TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-05-23, n. 201204658

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-05-23, n. 201204658
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204658
Data del deposito : 23 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 19200/2000 REG.RIC.

N. 04658/2012 REG.PROV.COLL.

N. 19200/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19200/2000, proposto dal signor G F, rappresentato e difeso dall'avv. E G, con domicilio eletto (presso Gian Marco Grez) in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.18;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del provvedimento con cui si è ritenuto di non poterlo immettere nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo.


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, e per i motivi in esso dedotti, il signor G F ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa ha ritenuto di non poterlo immettere nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo.

Nella pubblica udienza del 24.4.2012: data in cui il predetto ricorso è stato chiamato per la discussione, si constata che il cennato soggetto ha fatto presente – per il tramite del suo patrono – di non aver più interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della presente controversia.

Nel dare atto di quanto sopra, il Collegio (che, stante la costituzione meramente formale dell’Amministrazione intimata, ravvisa giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – pertanto – che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.

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