TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202301069
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Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 01069/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01859/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa – Comando Generale della Arma dei Carabinieri –in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
- dell’amministrazioni intimate al risarcimento del danno in conseguenza del provvedimento illegittimo del 27.10.2003, successivamente annullato, con il quale era stato giudicato non idoneo allo svolgimento del servizio di leva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 febbraio 2023 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6 ottobre 2009 e depositato in data 5 novembre 2009, il ricorrente, con qualifica di carabiniere ausiliare arruolato -OMISSIS-, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni morali e materiali, subiti in conseguenza del provvedimento, annullato dal TAR Palermo con sentenza -OMISSIS-, con il quale il Comando generale dell’arma dei carabinieri lo ha giudicato non idoneo alla permanenza in servizio in qualità di Carabiniere effettivo. L’istante ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio come Carabiniere ausiliare sin dal 09 febbraio 2003, il riconoscimento delle somme non erogategli a titolo contributivo e previdenziale con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme nonché il riconoscimento del grado di Carabiniere scelto a far data dal 9 febbraio 2008.
Per il Ministero dell’Interno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Viene in decisione il ricorso in esame, con il quale l’odierno istante ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all'adozione dell'illegittimo provvedimento di inidoneità del ricorrente alla permanenza in servizio, annullato con sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo -OMISSIS- nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme spettanti a titolo contributivo e previdenziale.
Deve, innanzitutto, premettersi che a seguito di domanda per la permanenza in servizio in qualità di Carabiniere Effettivo con ferma quadriennale e biennale, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma ha sottoposto il ricorrente all’accertamento sanitario prescritto per la verifica dei requisiti richiesti dall’Amministrazione, all’esito del quale è stato giudicato non idoneo perché affetto da -OMISSIS-.
Il suddetto provvedimento di non idoneità è stato annullato successivamente con sentenza del TAR Palermo -OMISSIS-.
In esecuzione della sentenza succitata, l’istante in data 18 dicembre 2004 è stato ammesso alla leva prolungata biennale a seguito del superamento delle prove concorsuali.
Con l’odierno ricorso, il ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza -OMISSIS-, chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni patiti a causa del provvedimento di non idoneità per mancanza dei previsti requisiti fisici alla permanenza in servizio in qualità di Carabiniere effettivo nonché la corresponsione delle somme non erogategli a titolo retributivo, contributivo e previdenziale a far data dal 09 febbraio 2003 e il riconoscimento dell’anzianità di servizio per l’avanzamento di grado.
In merito alla domanda relativa all’accertamento del riconoscimento dei contributi previdenziali per il periodo dal 09 febbraio 2003 al 18 dicembre 2004, il Collegio deve osservare che la portata effettuale del giudicato di annullamento dell’atto di non idoneità per mancanza dei previsti requisiti fisici alla permanenza in servizio in qualità di Carabiniere Effettivo, annullato con sentenza emessa da questo Tribunale -OMISSIS-, si pone a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale. Ne consegue, dunque, che in sede di corretta ed integrale esecuzione della sentenza succitata, l’Amministrazione è tenuta al riconoscimento delle spettanze contributive dal 09 febbraio 2003 al 18 dicembre 2004 relativamente al periodo in cui l’istante ha svolto la propria attività lavorativa con la qualifica di Carabiniere Ausiliare.
Difatti, per quanto prospettato da parte ricorrente in ricorso e non contestato