TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-11-12, n. 202000712

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-11-12, n. 202000712
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000712
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2020

N. 00712/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01105/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2019, proposto da
Magliola Real Estate S.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;



contro

Comune di Santhià, A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte e Provincia di Vercelli, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

-a) dell’ordinanza 30.9.2019, n. 117 (notificata in pari data), con la quale il Sindaco del Comune di Santhià ha ordinato al Fallimento I.F.I. s.r.l. ed alla società ricorrente, in concordato preventivo - ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. 267/2000 - “… 1) di provvedere all’immediata messa in sicurezza dei bidoni contenenti oli, stoccati nell’area censita al Catasto Terreni al foglio 44 mappale n. 26 di proprietà della Magliola Real Estate s.r.l., in quanto aperti e pertanto esposti alle acque meteoriche, con possibile rischio di contaminazione dell’area circostante; 2) di presentare entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente un piano per la rimozione dei predetti rifiuti, nel quale siano indicati i seguenti elementi: - la tipologia e le classificazioni (attribuzione dei codici CER) dei rifiuti posti sotto sequestro ovvero la necessità di procedere a campionamento ed analisi per la caratterizzazione degli stessi; - la quantificazione indicativa per la tipologia dei rifiuti sequestrati, un cronoprogramma per lo smaltimento; 3) di eseguire le indagini preliminari previste dall’art. 242 comma 2 del d.lgs. 15272006. Le indagini devono verificare l’eventuale superamento delle concentrazioni di soglie di contaminazione (CSC) di cui all’allegato 5 del titolo V parte IV del d.lgs. 15272006. Tali indagini devono essere precedute dalla comunicazione di evento potenzialmente contaminante di cui al comma 1 del citato articolo ”;

-b) di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi compresa la nota 16.9.2019, n. 16379, della Provincia di Vercelli - Nucleo Ambientale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società Magliola Real Estate s.r.l. risulta proprietaria di un vasto compendio immobiliare di circa 170.435 mq. ubicato in Santhià, via 2 Giugno s.n.c., costituente un complesso industriale un tempo adibito all’attività di realizzazione e riparazione di veicoli ferroviari. Il compendio risulta composto, nell’area nord, da quattro tettoie e da quattro capannoni adibiti alla riparazione/manutenzione di veicoli ferroviari, oltre a magazzini, locale tecnico con cabina elettrica, centrale termica e palazzina uffici e, nell’area sud, da tre capannoni di vaste dimensioni, adibiti in passato alla riparazione/manutenzione di veicoli ferroviari, alla sabbiatura e coloritura degli stessi ed alla decoibentazione, oltre che da due tettoie e da una cabina per la produzione di energia elettrica.

2. Originariamente l’intero complesso immobiliare era stato concesso in godimento alla società Iniziative Ferroviarie Italiane – I.F.I. s.r.l. in forza di un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 30 settembre 2013 allo scopo dello svolgimento dell’attività di riparazione, manutenzione e produzione di veicoli ferroviari, attività produttive elettive della società conduttrice.

3. Successivamente, con atto di transazione novativa del 16 aprile 2016, l’area concessa in locazione è stata limitata ai soli immobili posti nella cd. area nord a partire dal 1° gennaio 2016, fissando un canone locatizio in misura crescente fino alla scadenza contrattuale. L’atto transattivo confermava le restanti pattuizioni tra cui l’art. 5 (rubricato “ Responsabilità del conduttore ”) per cui “ il conduttore si obbliga […] gli eventuali necessari lavori di adeguamento che si rendessero necessari per renderlo idoneo allo svolgimento e/o alla prosecuzione dell’attività ” e l’art. 11 (rubricato “ Custodia della cosa locata ”) per cui “ il conduttore sarà costituito custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia obbligandosi, in ogni caso, ad usare della cosa locata per sé, dipendenti, fornitori e clienti, con la massima diligenza, in ossequio al decoro del fabbricato ed alla tranquillità dei confinanti. Il Conduttore si obbliga per sé e i suoi dipendenti a non compiere atti e a non tenere comportamenti che possano recare molestia ai vicini e comunque ad osservare le norme di buon vicinato. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità, né avrà diritto ad indennizzo, compenso o scomputo per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto o omissioni di terzi in genere, obbligandosi ad agire ad ogni effetto esclusivamente contro gli autori del danno derivante anche da scassi, rotture, manomissioni, tentativi di furto, ecc. ”.

4. La società I.F.I. accumulava un consistente arretrato nel pagamento dei canoni convenuti sicché la società proprietaria del plesso, odierna ricorrente, agiva dapprima in via monitoria dipoi instava per la dichiarazione di fallimento della società debitrice morosa. Conseguentemente, il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 22 luglio 2019 dichiarava il fallimento di I.F.I. s.r.l. rilevando l’assoluta impossibilità della debitrice di adempiere alle obbligazioni con mezzi ordinari in ragione “ della strutturale inadeguatezza finanziaria e patrimoniale, dall’ingente ammontare dei debiti, dalla mancanza di liquidità, dalla pluralità di inadempimenti anche di debiti di modesto importo, dall’incapacità di pagare e/o di pagare alle scadenze pattuite i debiti correnti, dalle gravi perdite di bilancio e dal patrimonio netto negativo ”.

5. Nel medesimo periodo, a seguito di esposti da parte di cittadini segnalanti una situazione di abbandono incontrollato di ingenti quantità di rifiuti speciali nell’area in oggetto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ha disposto in data 15 maggio 2019 il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p. dell’area individuata

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi