TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-23, n. 202305101
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 05101/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9174 del 2022, proposto da
Levante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G A, B D R, E M e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministro della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Estra Digital S.R.L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Ministeriale UDCM 04/02/2022 Decreto n. 49, emanato dal Ministro della cultura e avente ad oggetto il Riparto del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell'Audiovisivo per l'anno 2022, pubblicato sul sito del Ministero della cultura e registrato dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2022 con il n. 460 (il Decreto di Riparto, doc. n. 1)
- nella parte in cui risultano arbitrariamente quanto immotivatamente pretermesse e conseguentemente escluse dalla finalizzazione delle risorse loro assegnate per l'anno 2022 le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo” di cui all'art. 20 della Legge 14 novembre 2016 n. 220 e ss.mm.ii.;
- per quanto occorra del Parere CSCA n. 1- su riparto del 27 gennaio 2022 pubblicato sul sito del Ministero della cultura;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso straordinario proposto in data 1.06.2022, trasposto nella presente sede giurisdizionale a seguito di opposizione della controinteressata Estra s.r.l. notificata in data 6.07.2022, è stato impugnato il decreto n. 49 del 4.02.2022, con il quale il Ministero della cultura ha proceduto al “ Riparto del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo per l’anno 2022 ” ai sensi dell’art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
L’odierna ricorrente, produttrice del film “Il sesso degli angeli”, realizzato con la partecipazione, quale investitore esterno, di MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.a., giusta contratto di associazione in partecipazione sottoscritto in data 9 agosto 2021 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), è insorta avverso l’atto di cui sopra, gravato unitamente al parere n. 1/2022 del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo, adottato in data 27.01.2022 (di cui chiede l’annullamento “ per quanto occorra ”), lamentando, in sintesi, l’illegittima pretermissione delle imprese cd “esterne”, ossia di quelle di cui all’art. 20 della citata l. n. 220/2016, dal novero dei soggetti destinatari delle risorse stanziate, in palese violazione di legge, straripamento di potere e deficit motivazionale (primo mezzo), nonché la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e buon andamento dell’azione amministrativa (secondo mezzo).
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura, depositando un rapporto informativo con il quale eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto, in quanto diretto avverso un atto di indirizzo avente natura politica, dunque insindacabile, e chiedendone il rigetto nel merito.
3. Con ord. n. 15370/2022 del 21.11.2022, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, co 1 c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 49 del 4 febbraio 2022, adempimento che la ricorrente ha provveduto ad effettuare nel rispetto delle tempistiche e modalità assegnate (cfr. dep. del 2.12.2022).
4. Alla pubblica udienza del 28.02.2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto a sentenza.
DIRITTO
1. In via preliminare, riscontrata l’ammissibilità dell’atto di opposizione della controinteressata ex artt. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a. e la tempestiva trasposizione del ricorso straordinario