TAR Bari, sez. III, decreto decisorio 2010-10-26, n. 201003811

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, decreto decisorio 2010-10-26, n. 201003811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201003811
Data del deposito : 26 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01266/2004 REG.RIC.

N. 03811/2010 REG.DEC.

N. 01266/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2004, proposto da:
L A, Az. Agr. Alta Murgia, B P, C F, Azienda Agricola Falnnegna.Piano di Gentile C. e Goffredo L., C D, C G, C G, A C, D'Onghia Luciano, D'Onghia Donato, S V, D'Onghia Gianvito, G Csmo, Ennedi di Notarnicola G.E D'Onghia A. Ss, S A, G G, F F, C A, I M R, S V, A L A, I M, G P, M P, L A, L V, C P, M C, L M, G L A, L N, N F Cnera dei F.Lli Losito &
C., Mansueto Antonio, D'Aprile Giovanni, Saponari Pietro, Mansueto Giambattista, D'Onghia Mario, Gentile Giovanni, Mansueto Vincenzo e Angelica, Calianno Pietro, Martucci Giuseppe, Azienda Agricola Ceracchia Agricola S.S., Miccolis Domenico, Paradiso Gianfranco, Bongermino Michele, Miccolis Vincenzo, Notarnicola Giuseppe, Netti Francesco, Montanaro Domenico, Az. Agr. Zoot. Croce Grande, Natale &
C. S.S., Mansueto Marianna, Labarile Tommaso, Stalla Nuova Societa' Agricola Semplice, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Goffredo, F.Davide Pellegrino, con domicilio eletto presso Maria Goffredo in Bari, via Egnatia N.15;

contro

Regione Puglia, Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;

per l'annullamento

delle note della Regione Puglia e relativi allegati "Regime Comunitario Quote Latte Comunicazione Quantitativi di Riferimento Individuali periodo 2004/2005", ricevute dai ricorrenti il 23.3.2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 82, co.1 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 17 giugno 2004;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co.1, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Considerato che a norma dell’art. 82 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;


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