TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-06-09, n. 200901417
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Testo completo
N. 01417/2009 REG.SEN.
N. 02140/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2140 del 1999, proposto da:
IG SA, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tedeschi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Calefati N.350;
contro
Regione Puglia – Assessorato AA.GG. Settore Personale, Ufficio del Funzionario Delegato gestione ex O.N.P.I. di Bari, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele de’ Robertis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Davanzati, 33;
per accertamento e la condanna dell’Amministrazione resistente nei seguenti termini:
“A) Accertare e dichiarare la sussistenza dell’elemento della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la Casa di Riposo ex O.N.P.I. di Bari a far data dal 17.02.1987 e, quindi, il suo diritto al trattamento normativo ed economico a lei dovuto in ragione dell’esatto inquadramento delle mansioni svolte.
Per l’effetto, condannare l’ente convenuto:
a) al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme costituite dalle differenze tra il trattamento economico a lei spettante e quantificato nella misura prevista dalla normativa di settore per il personale di ruolo della qualifica di “infermiere generico” e quanto di fatto percepito dalla ricorrente, ciò sulla base della insufficienza, incongruità, non proporzionalità delle retribuzioni a lei corrisposte in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato se del caso anche in applicazione del disposto degli artt. 36 e 37 Cost., nonché, dell’art. 2099 c.c..
b) dichiarare l’obbligo dell’ente alla regolarizzazione della posizione assicurativo-previdenziale della ricorrente per il periodo sopra dedotto.
B) In via subordinata:
a) accertare e dichiarare la nullità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in quanto sorto in contrasto con gli espliciti divieti previsti e sanzionati dalle norme inderogabili di legge.
b) dichiarare in ogni caso l’obbligo dell’ente convenuto alla regolarizzazione della posizione assicurativo-previdenziale della ricorrente.
c) conseguentemente:
1) in via principale, condannare l’ente convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme costituite dalle differenze tra il trattamento economico a lei spettante e quantificato nella misura prevista dalla normativa di settore per il personale di ruolo della qualifica di “infermiere generico” e quanto di fatto percepito dalla ricorrente.
2) in via graduata, accertata la insufficienza, la incongruità e, comunque, la non proporzionalità delle retribuzioni a lei corrisposte, sulla base del titolo invalido, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato se del caso anche in applicazione degli artt. 36 e 37 Cost., nonché, dell’art. 2099 c.c..
Pertanto, condannare l’amministrazione al pagamento di una integrazione della retribuzione prevista nel titolo invalido, pari ad una percentuale della retribuzione spettante ai dipendenti di ruolo svolgenti analoghe mansioni (tenendo presente tutte le circostanze caratterizzanti il lavoro effettivamente prestato).
C) Condannare la parte convenuta alla rivalutazione monetaria e/o interessi legali sulle somme costituenti gli arretrati maturati in ragione dell’intercorso rapporto di lavoro e per i titoli sopra specificati.
D) Condannare, infine, la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 la Dott. ssa SAlba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 9-10.09.1999 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 24.09.1999, la Sig.ra SA IG, infermiera generica presso la Casa di Riposo ex O.N.P.I. di Bari, ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione della sussistenza dell’elemento della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso con la Casa di Riposo ex O.N.P.I. di Bari o, in subordine, la nullità insanabile del medesimo rapporto.
Espone in fatto la ricorrente di avere stipulato, in data 11.02.1998, una convenzione con la Casa di Riposo ex O.N.P.I. di Bari avente per oggetto l’affidamento del servizio infermieristico generico presso la suddetta struttura, concernente prestazioni lavorative già da lei svolte dal 17.02.1987 al 31.12.1987, di cui al provvedimento del 17.02.1987 con il quale le era stato affidato l’incarico professionale ex art. 2222 c.c., nonché per l’ulteriore periodo 01.01.1988-31.12.1988, data quest’ultima di risoluzione