TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-06-25, n. 202412805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-06-25, n. 202412805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412805
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 12805/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16457/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16457 del 2023, proposto da M C, T T, C M, I V, E P, L E, C P, F C, A B, rappresentati e difesi dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- del

DPCM

4.8.2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n.224 del 25.09.2023, recante indizione di “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari”

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali

nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti al mantenimento dei soli 24 CFU ai fini dell’Abilitazione , requisito essenziale per la destinazione dei contratti a t.i.;

e per la condanna in forma specifica ex art.30, comma 2, c.p.a delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare ai ricorrenti i crediti formativi universitari già in possesso di cui già esposto in narrativa adottando ogni provvedimento conseguenziale ai fini della collocazione degli stessi nelle Graduatorie di prima fascia in base alle loro classi di concorso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il dott. C D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con ordinanza n. 8269/2024, questa sezione ha sottoposto alla parte un profilo di irricevibilità del ricorso, in ragione della tardività del deposito dello stesso rispetto al termine, dimidiato, previsto dall’art. 119 c.p.a. e applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 12-bis, del d.l. n. 68/2022, in quanto l’atto in questione si pone come specifica attuazione di una missione del PNRR (come appare evincibile dal titolo del regolamento impugnato);

Rilevato che i ricorrenti nulla hanno controdedotto sul punto, né con memoria scritta né all’udienza pubblica del 18.6.2024;

Ritenuto di dover ribadire la sussistenza del suddetto profilo di irricevibilità del ricorso, essendo stato il ricorso depositato il 13.12.2023, oltre il termine di 15 giorni dalla notifica (avvenuta il 23.11.2023);

Compensate le spese di lite, attesa la natura strettamente processuale della presente pronuncia;

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