TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202300502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300502
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 00502/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2019, proposto da
Velluti e Volpara S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P, E P e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Torino, via Luigi Mercantini, n. 6;



contro

Comune di Vignole Borbera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D B in Torino, Corso Carlo e Nello Rosselli, n.99/1;



per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale nr. 14 del 06.12.2018 prot. nr. 6725, notificata il 14.12.2018, con cui si ordinava all'esponente l'esecuzione di lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle aree di sosta di via Rossini di Vignole Borbera e del provvedimento del 15.01.2019 del responsabile del servizio tecnico del Comune con cui si comunicava l'avvio del procedimento diretto all'esecuzione in danno dell'ordinanza sindacale suddetta, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vignole Borbera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, la società ricorrente impugna l’ordinanza del Sindaco del Comune di Vignole Borbera nr. 14 del 6.12.2018 con cui è stato alla medesima ordinato di provvedere all’esecuzione di lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dei marciapiedi e delle aree di sosta di Via Rossini, nonché la comunicazione di avvio del procedimento diretto all’esecuzione in danno della predetta ordinanza sindacale.

2. Premette, in fatto, che dette opere erano state realizzate in esecuzione degli impegni assunti nella convenzione urbanistica stipulata in data 13.05.1992 con il Comune di Vignole Borbera per l’attuazione di un P.E.C. su terreni della società ricorrente; l’amministrazione, pur avendone verificato la corretta esecuzione con deliberazione della Giunta Comunale n. 145/1995, non ha tuttavia formalizzato l’acquisizione delle stesse e delle relative aree di sedime.

3. A sostegno del gravame deduce censure di violazione di legge (in particolare degli artt. 832, 1158, 1061 e ss., 1069 e 2934 e ss. cod. civ.), eccesso di potere, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento ad erronea valutazione dei fatti.

4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame, chiedendone il rigetto.

5. All’udienza del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

7. Con i motivi 2.1 e 2.2, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione sostanziale, la ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento atipico e urgente, poiché, essendo stati imposti lavori di manutenzione ordinaria consistenti nel rifacimento dei cordoli dei marciapiedi con sostituzione di parte della pavimentazione, non sarebbe ravvisabile alcun pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana.

Le doglianze non sono condivisibili.

7.1 Dalla documentazione fotografica in atti risulta con chiarezza lo stato di degrado dei marciapiedi, potendosi constatare la presenza di mattonelle divelte, il crollo dei cordoli di contenimento e l’avvallamento di parti della pavimentazione ormai sconnessa. Al momento dell’adozione del provvedimento da parte del Sindaco era quindi ravvisabile una concreta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, derivante

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